Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21515 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11193 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

BUIA NEREO S.r.l. a socio unico (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, B.G., rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Massimo

Rutigliano (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, R.G. rappresentato e

difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati

Paolo Fornoni (C.F.: (OMISSIS)) e Pio Corti (C.F.: (OMISSIS)) con

successivo intervento del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in

liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Curatore fallimentare

pro tempore, C.C. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dall’avvocato Alberto Borsieri (C.F.:

(OMISSIS));

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

liquidatore legale, rappresentante pro tempore, G.R.

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso,

dell’avvocato Massimiliano Porcari (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.

2148/2017, pubblicata in data 25 settembre 2017 (e che si assume

notificata in data 26 febbraio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4

marzo 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l., sulla base di titoli di credito protestati, ha pignorato i crediti vantati da (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di Buia Nereo S.r.l..

Essendo sorte contestazioni sulla dichiarazione di quantità, la società creditrice procedente ha promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute a partire dal 2012).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Parma.

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Buia Nereo S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) S.r.l. ed (OMISSIS) S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l. (dichiarato nelle more del giudizio di legittimità, in data 5 maggio 2019) ha presentato una memoria di costituzione con nuovo difensore.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c., comma 1, la società ricorrente e la curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 164 c.p.c., nonché dell’art. 183 c.p.c., comma 6”.

Secondo la società ricorrente, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo avrebbe dovuto essere ritenuto nullo per indeterminatezza, in quanto privo di una esatta indicazione del titolo e dell’oggetto dei crediti di cui era chiesto l’accertamento. Inoltre, le necessarie precisazioni in proposito sarebbero state fornite dall’attrice solo con la memoria istruttoria (la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6): solo in quel momento essa convenuta aveva quindi potuto difendersi adeguatamente, articolando mezzi istruttori specifici, che però erano stati ritenuti inammissibili.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Considerato che la fattispecie è regolata dalla disciplina anteriore alla novella del 2012, la corte di appello ha correttamente premesso, in diritto, che l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si determina, in primo luogo, sulla base della dichiarazione resa dal terzo in sede esecutiva e delle contestazioni eventualmente sorte in ordine alla stessa, all’esito delle quali il giudice dell’esecuzione lo dispone (tanto ciò è vero che, in realtà, non risulta normativamente prevista neanche la necessità di un ulteriore specifico e distinto atto introduttivo).

Ha inoltre affermato, in fatto e con riguardo al caso di specie, che, sulla base delle risultanze del processo esecutivo, era ben possibile individuare l’oggetto della domanda (e, in particolare, i crediti di cui si chiedeva l’accertamento), ciò che, del resto, trovava conferma nelle stesse complessive difese della società terza pignorata, che avevano infatti avuto ad oggetto precisi ed individuati rapporti contrattuali.

La decisione impugnata, sotto tale profilo, si sottrae alle censure di violazione di norme di diritto dedotte nel ricorso.

D’altra parte, il ricorso stesso non risulta sul punto neanche sufficientemente specifico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto la ricorrente si limita ad affermare che l’atto introduttivo del giudizio in sede contenziosa non indicava il titolo dei crediti di cui si chiedeva l’accertamento e che le precisazioni erano intervenute solo con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ma, in primo luogo, non tiene adeguatamente conto delle complessive emergenze del processo esecutivo (limitandosi a richiamare specificamente solo il contenuto della propria dichiarazione di quantità) e, inoltre, non richiama in modo specifico e puntuale il contenuto degli atti difensivi di tutte le parti anteriori alla indicata seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Questa Corte non è dunque messa in condizioni di valutare in concreto se effettivamente, come ha affermato la corte di appello, dal complesso di tali atti, unitamente alle emergenze del processo esecutivo, era possibile ricostruire titolo e oggetto della domanda o meno.

Per completezza, è opportuno osservare altresì che, nel terzo motivo del ricorso, la stessa ricorrente afferma di avere contestato, già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, gli inadempimenti della (OMISSIS) S.r.l. alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti, in tal modo confermando quanto affermato nella decisione impugnata, e cioè che i rapporti contrattuali oggetto del giudizio di accertamento risultavano sufficientemente individuati.

Va infine precisato che la questione, cui si fa in qualche modo riferimento anche nel motivo di ricorso in esame, dell’ammissibilità dei mezzi istruttori articolati con la terza memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, costituisce questione distinta, che non risulta articolata nell’ambito del presente motivo in modo sufficientemente specifico, essendo del resto in realtà oggetto dei successivi motivi di ricorso.

Comunque, essa risulta qui prospettata come conseguenziale all’accoglimento della preliminare censura relativa alla stessa nullità della domanda, censura che però – per quanto sin qui osservato – non può trovare accoglimento; di conseguenza, anche per tale ragione si tratta di questione da ritenere assorbita.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo della controversia ed in particolare la scrittura 1/2/2007”.

Il motivo è infondato.

L’effettivo oggetto della censura, in realtà, riguarda, più che l’omesso esame del fatto costituito dalla data delle fatture di cui alla scrittura transattiva del 2007, il pagamento del debito riconosciuto in tale scrittura.

Con riguardo a quest’ultimo fatto (pagamento), peraltro, la stessa censura di omesso esame, per come è formulata, non può trovare accoglimento, non essendo neanche allegato che il suddetto pagamento fosse stato in qualche modo dimostrato, anzi emergendo dallo stesso ricorso che esso era stato semplicemente oggetto di una richiesta di prova per testi, non ammessa in sede di merito.

Peraltro, la questione alla base del motivo di ricorso in esame risulta altresì in buona parte assorbita dall’esito del terzo motivo di ricorso, come si vedrà.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1460 c.c. ed all’art. 1665 c.c.”. Secondo la società ricorrente, poiché essa, già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva espressamente contestato l’inadempimento della (OMISSIS) S.r.l. ai propri obblighi contrattuali, sarebbe stato onere di quest’ultima di mostrarne il corretto adempimento, quale fatto costitutivo del preteso credito per il corrispettivo: la corte di appello avrebbe, invece, erroneamente onerato essa ricorrente, convenuta nel giudizio di primo grado, della prova dell’insussistenza di detti crediti, senza peraltro neanche ammettere le sue richieste di controprova in proposito, ritenute erroneamente tardive.

Il motivo è fondato, nei limiti che saranno di seguito esposti.

3.1 Va in primo luogo precisato che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui alla presente controversia è soggetto alla disciplina degli artt. 548 e 549 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute a partire dal 2012 ed attualmente vigenti.

Le considerazioni che seguono, relative all’onere della prova con riguardo al credito oggetto di pignoramento, hanno peraltro carattere generale.

3.2 Orbene, con riguardo alla prova dei crediti derivanti dal contratto di appalto, va ribadito l’indirizzo di questa Corte secondo cui “spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento” (cfr. ad es., Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, Rv. 652214 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010, Rv. 611262 – 01; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 – 01).

Altrettanto è a dirsi, di conseguenza, nel caso di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo: sarà in questo caso il creditore procedente, di fronte ad una eccezione del terzo pignorato di inadempimento del debitore alle proprie obbligazioni contrattuali, a dover dimostrare l’esatto adempimento di quest’ultimo.

3.3 D’altra parte, le cose stanno diversamente in caso di eccezione di compensazione, in quanto, sempre secondo l’indirizzo di questa Corte, “le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23759 del 22/11/2016, Rv. 642073 – 01). Va altresì considerato, in proposito, l’ulteriore principio per cui, anche laddove si tratti di controcrediti opposti in compensazione, “se la reciproca relazione di debito-credito trae origine da un unico rapporto, si è in presenza di una ipotesi di compensazione cd. impropria, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte”, onde, in caso di compensazione cd. impropria (che non è esclusa dal fatto che uno dei crediti derivanti dal medesimo rapporto abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento: Cass., Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008, Rv. 605789 – 01; Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012, Rv. 623624 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015, Rv. 636862 – 01), sono inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni (ex multis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10798 del 04/05/2018 Rv. 648558 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7474 del 23/03/2017, Rv. 644828 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12302 del 15/06/2016, Rv. 640321 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011, Rv. 619953 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8971 del 19/04/2011, Rv. 617816 – 01), pur permanendo l’onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7624 del 30/03/2010, Rv. 612280 – 01).

3.4 Bisogna poi tener presente che l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina anteriore alla novella del 2012, si determina in base al contenuto della dichiarazione di quantità e delle relative contestazioni.

Esso, quindi, è limitato all’oggetto delle effettive contestazioni sorte in sede esecutiva: così come non è necessario accertare l’obbligo oggetto di dichiarazione positiva, non è neanche necessario accertare l’obbligo oggetto di un espresso riconoscimento, da parte del terzo, con contestuale allegazione della sua estinzione per un fatto successivo (es. pagamento, compensazione ecc.), restando da accertare in tal caso esclusivamente il fatto estintivo e la sua anteriorità rispetto al pignoramento, l’onere della cui prova spetta ovviamente al terzo (ad esempio, se il terzo allega l’estinzione per pagamento del credito pignorato in data anteriore al pignoramento stesso, è tenuto a dimostrare il fatto estintivo e la sua anteriorità al pignoramento).

Peraltro, il terzo non è parte del processo esecutivo, ma un mero ausiliario del giudice dell’esecuzione e non è neanche assistito da un difensore nel momento in cui rende la dichiarazione di quantità; l’interpretazione della sua dichiarazione non può quindi essere particolarmente rigorosa, specie sul piano della qualificazione giuridica dei fatti dichiarati, come se si trattasse di un qualunque atto processuale di una parte costituita in giudizio a mezzo di un legale, ma va effettuata dando rilievo al contenuto “sostanziale” dei fatti dichiarati.

3.5 Sulla base di tali premesse in diritto, risulta evidente che spetta in primo luogo al giudice dell’esecuzione in sede di dichiarazione di quantità e, successivamente, al giudice del processo di cognizione di accertamento dell’obbligo del terzo (nella disciplina anteriore alla novella del 2013), stabilire se, di fatto, il terzo pignorato abbia effettivamente dichiarato l’esistenza di propri debiti nei confronti del debitore esecutato in ragione di uno o più contratti a prestazioni corrispettive (in particolare, di contratti d’opera o di appalto, come nella specie), assumendone l’avvenuta estinzione per compensazione con propri controcrediti di maggiore importo, derivanti da penali che trovano titolo nel medesimo o in altri contratti (in particolare, come nella specie, penali per tardiva esecuzione dei lavori) e/o per danni derivanti dalla inesatta esecuzione della stessa controprestazione (con conseguente suo onere di dimostrare la sussistenza dei controcrediti allegati nella dichiarazione di quantità), ovvero se il terzo abbia negato in radice l’esistenza di un proprio debito, avendo in sostanza eccepito l’inadempimento del debitore esecutato ai propri obblighi contrattuali (con conseguente onere del creditore procedente di dimostrare l’esatto adempimento).

3.6 La corte di appello non ha effettuato in modo logicamente coerente tale accertamento.

Essa ha, in primo luogo, affermato che la dichiarazione di quantità era stata resa in senso negativo, senza alcuna ulteriore precisazione.

Ha, poi, articolato il percorso logico della sua decisione come se fosse effettivamente stato contestato dalla società terza debitrice il corretto adempimento della controparte contrattuale e, soprattutto, la stessa venuta ad esistenza del diritto di quest’ultima al corrispettivo per l’appalto, avendo o proceduto alla valutazione delle prove fornite in sede di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo a sostegno dell’esistenza di tale diritto: valutazione che non avrebbe affatto dovuto aver luogo, se tale diritto fosse stato ritenuto come oggetto di espresso riconoscimento, sulla base della dichiarazione di quantità e, quindi, al di fuori dell’oggetto del giudizio di accertamento.

Non vi è nella sentenza impugnata alcun esplicito e puntuale riferimento alla questione della ricostruzione del contenuto della dichiarazione di quantità, né in essa si dà conto della necessità di una distinzione, ai fini dell’onere della prova, tra la mera contestazione del fatto costitutivo del diritto al corrispettivo e l’avvenuto riconoscimento di tale diritto con contestuale allegazione del fatto estintivo costituito dalla compensazione con controcrediti per penali e danni.

Anche se viene affermato che le voci di poste a credito indicate dalla Buia Nereo S.r.l. (in particolare, nella nota del gennaio 2008) non erano state provate, il percorso motivazionale della decisione non è logicamente e coerentemente articolato, come avrebbe dovuto essere, sulla base della ricostruzione dell’oggetto in concreto del giudizio di accertamento, in relazione al contenuto della dichiarazione di quantità.

La corte territoriale, in altri termini, non ha accertato (né, in verità, espressamente affermato) se, e per quale ragione, l’oggetto dell’accertamento ad essa demandato fosse costituito esclusivamente dal fatto estintivo del credito al corrispettivo, ha anzi giudicato in qualche modo come se fosse esattamente il contrario, avendo valutato le prove fornite in sede di accertamento contenzioso con riguardo all’esistenza di detto diritto al corrispettivo: ciò che avrebbe però dovuto comportare un diverso assetto dell’onere della prova e, quanto meno, l’ammissibilità delle prove contrarie articolate dalla società convenuta.

In definitiva, nella decisione impugnata non sono correttamente applicati i principi di diritto fin qui esposti in ordine alla necessità di individuare l’ambito esatto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo in relazione al contenuto della dichiarazione di quantità (peraltro da interpretarsi con le cautele più sopra segnalate). La corte di merito avrebbe dovuto accertare, in fatto, il contenuto sostanziale della dichiarazione di quantità, onde decidere, in base ai suddetti principi di diritto, l’esatto atteggiarsi dell’onere della prova e l’ammissibilità dei mezzi istruttori (anche di prova contraria) articolati dalle parti, ma non lo ha fatto in modo logico e coerente.

La sentenza va quindi cassata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, perché in sede di rinvio venga svolto effettivamente l’accertamento sull’effettivo contenuto della dichiarazione di quantità, al fine di individuare l’esatto ambito e l’esatto oggetto del presente giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e, di conseguenza, stabilire se era onere della parte attrice dimostrare l’adempimento corretto delle obbligazioni derivanti dai contratti di appalto intercorsi tra debitore esecutato e terzo pignorato, ovvero se il diritto al corrispettivo era del tutto estraneo all’oggetto del giudizio e quindi era onere del terzo pignorato dimostrare la sussistenza dei controcrediti opposti in compensazione.

4. E’ accolto il terzo motivo del ricorso, che è rigettato per il resto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo del ricorso, che rigetta per il resto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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