Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21515 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/10/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 25/10/2016), n.21515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.N., – QUALE EREDE DI S.R. Elettivamente

domiciliata in Roma, via Mazzini, n. 88, nello studio dell’avv.

Marina Iacobelli; rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Marano,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, Elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso

dall’avv. Benedetto Raimondo, giusta procura speciale in calce al

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 1295,

depositata in data 19 agosto 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

marzo 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, pronunciando sulla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione avanzata nei confronti del Comune di Palermo dalla signora S.R., in relazione a un terreno del quale era comproprietaria, sottoposto a procedimento ablativo per la realizzazione di una scuola elementare, ha in primo luogo affermato, anche in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo espletata, la natura agricola dell’area ablata, in quanto destinata a verde agricolo in base alla previsioni del Piano Regolatore Generale, non dovendosi tener conto, in relazione alla sua natura espropriativa, del vincolo imposto con una variante adottata in data 30 maggio 1995, che prevedeva, appunto, la localizzazione della scuola elementare.

1.1 – Ha aggiunto la Corte d’appello che, anche a voler attribuire a detto vincolo natura conformativa, la destinazione ad edilizia scolastica non avrebbe in ogni caso comportato la natura edificatoria del terreno.

1.2 – L’indennità di espropriazione è stata quindi determinata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16 sulla base del c.d. valore agricolo medio, in Euro 1.350,60; quella di occupazione, in complessivi Euro 189,00.

1.3 – Su tali somme, aventi natura di debito di valuta, sono stati attribuiti gli interessi legali, quanto all’indennità di esproprio, dalla data del decreto ablativo fino al deposito, e, quanto all’indennità di occupazione, con decorrenza dalla scadenza di ogni singola annualità.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la sig.ra M.N., quale erede della S., propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui il Comune resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente sostiene che erroneamente la corte distrettuale avrebbe qualificato il vincolo imposto con la variante al P.R.G. del Comune di Palermo come espropriativo, avendo al contrario natura conformativa, in quanto intesa a prevedere la realizzazione “di tutte le scuole di quartiere di Palermo”, e, quindi, diretta ad incidere su una generalità di terreni e su una pluralità di soggetti.

2.1 Con il secondo mezzo si contesta l’affermazione del giudice del merito secondo cui la previsione della realizzazione di una scuola elementare e materna, per altro possibile anche sulla base di iniziativa privata, sarebbe stata incompatibile con l’edificabilità legale dell’area.

2.2 – Con la terza censura si propone la questione dell’illegittimità, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. e con i principi affermati dalla Cedu, delle disposizioni relative alla determinazione dell’indennità per i suoli agricoli in base al criterio fondato sul valore agricolo medio.

3 – I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono infondati. Anche a voler riconoscere la natura conformativa del vincolo imposto con la variante del 1997 (lo stesso Comune, nel controricorso, riconosce il suo carattere generale, pur facendo riferimento a una precedente “localizzazione” del 30 maggio 1995, evidentemente superata dalla variante suddetta), deve ribadirsi il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15389 del 2007; n. 15616 del 2007; 12862 del 2010; n. 8231 del 2012; n. 14347 del 2012), secondo cui la destinazione di aree ad edilizia scolastica configura, un tipico vincolo conformativo – in quanto trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti -, ma, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, determina il carattere di non edificabilità delle relative aree, neppure sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato.

4 – In relazione alla terza censura, con la quale si invoca, nella sostanza, una determinazione delle indennità sulla base del valore di mercato del bene, deve darsi atto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa, nelle more del presente giudizio, a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Deve quindi rilevarsi che il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, commi 1 e 2, e della L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttìvo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

5 – Tanto non comporta, tuttavia, che sia venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – e che le regole di mercato non possono travalicare.

E l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo, fondato sulla edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.

In base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass., n. 7987/2011; Cass., n. 9891/2007; Cass., n. 3838/2004; Cass., n. 10570/2003; Cass., Sez. un., nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edifica-zione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; Cass., n. 2605/2010; Cass. nn. 21095 e 16537/2009).

6 – L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, che, in diversa composizione, provvederà a determinare l’indennità di espropriazione e quella di occupazione considerando che, all’interno della categoria suoli inedificabili (in cui va ricompreso quello espropriato), rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative, e provvederanno, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, che rigetta nel resto, Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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