Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21514 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/10/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 25/10/2016), n.21514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.R., S.T., S.M., Elettivamente domiciliate

in Roma, via Ludovisi, n. 35, nello studio dell’avv. Ariella Cozzi;

rappresentate e difese dall’avv. Rocco Baldassini, giusta procura

speciale autenticata nelle firma dal Notaio C. in (OMISSIS) in

data (OMISSIS);

– ricorenti –

contro

COMUNE DI MALO, Elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n.

5, nello studio dell’avv. Orlando Sivieri, che lo rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Dario Meneguzzo, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI MALO come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

S.R. – S.T. – S.M.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 545,

depositata in data 8 marzo 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il controricorrente l’avv. Sivieri;

udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’improcedibilità o

inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2005 la signora S.R. e T., nonchè S.M., quali proprietarie di un terreno in (OMISSIS), proponevano davanti alla Corte d’appello di Venezia opposizione alla stima nei confronti di detto Comune, deducendo l’inadeguatezza dell’indennità, pari ad Euro 452.071,98, liquidata dalla competente commissione provinciale.

1.1 – Il Comune di Malo eccepiva la nullità dell’atto di citazione, per indeterminatezza della domanda, rilevando altresì che le opponenti non avevano interesse ad agire, non avendo contestato una prima liquidazione effettuata dalla medesima commissione, poi revocata, rispetto alla quale quella successivamente emessa, e dalle stesse impugnata, era per loro più favorevole.

1.2 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato le eccezioni sollevate dal Comune, rilevando, quanto al contenuto della domanda, che la stessa era evidentemente rivolta ad ottenere una stima maggiore rispetto a quella impugnata, non essendo necessaria la specificazione delle norme invocate, implicitamente richiamate e comunque potendo la qualificazione giuridica dei fatti dedotti essere effettuata dal giudice anche indipendentemente dalle indicazioni delle parti. Si è osservato, poi, che la stima definitiva “ed avente efficacia” nei confronti delle attrici era stata regolarmente impugnata, a nulla rilevando una precedente determinazione dell’indennità in misura inferiore.

1.3 – Nel merito, la corte distrettuale, sulla base dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, ha osservato che in base al piano regolatore Generale approvato dal Comune di Malo in data 30 novembre 1977 l’area ablata, estesa per mq 27.227, era destinata, in parte, ad attrezzature pubbliche, e nel resto era inserita in zona agricola.

Con una variante al piano del 13 giugno 1991, a una parte del terreno, per mq 11.962 del mappale (OMISSIS) e per mq 5.9915 del mappale (OMISSIS), venne impressa la destinazione a parco naturale ed area attrezzata (F3.1), ad altra porzione, pari a mq 2.925 quella di area verde con impianti sportivi, realizzabili anche ad iniziativa privata (zona F3.2), prevedendosi, nel resto, l’inserimento in zona agricola E2. La corte, disattendendo la tesi secondo cui detta variante avrebbe avuto natura lenticolare, ha ritenuto che con la stessa fosse stato impresso un vincolo conformativo: tenendo conto dei valori di mercato determinati dal consulente tecnico d’ufficio, all’area inserita in zona F3.2 è stata data una valutazione di Euro 131.625, mentre quella agricola è stata stimata, sulla base dei prezzi relativi al c.d. “campo vicentino”, comprensivo delle colture in esso praticate, in Euro 256.003,00.

1.4 – La somma complessivamente determinata, pari – anche sulla base del deprezzamento della porzione residua – ad Euro 280.737,50, è risultata inferiore a quella corrispondente alla stima impugnata, che, pertanto, è stata confermata, con compensazione delle spese processuali.

1.5 – Per la cassazione di tale decisione le proprietarie propongono ricorso affidato ad unico e articolato motivo, cui resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale, il Comune di Malo, con quattro motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve preliminarmente esaminarsi la questione, sollevata dalla parte controricorrente, ma rilevabile anche d’ufficio, dell’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato presso il domiciliatario, avv. Marco Giacomini.

3 – Dall’esame degli atti, e segnatamente dalla documentazione prodotta dalla difesa del Comune di Malo, risulta che il predetto domiciliatario, avv. Giacomini, era deceduto in data (OMISSIS), prima della definizione del giudizio di merito.

4 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l’atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 3, presso la parte personalmente (Cass., 22 aprile 2010, n. 9543; Cass., Sez. un., 6 settembre 1990, n. 9198).

5 – La notifica presso il domiciliatario defunto è considerata inesistente, perchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa: essa, quindi, non è suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello. Tale principio trova deroga nell’ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio dì una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l’elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sè, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l’organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente (Cass., 24 luglio 2015, n. 15558).

Nel caso in esame, tuttavia, non risulta in alcun modo che lo studio del suddetto procuratore abbia continuato ad operare.

6 – L’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dell’incidentale, in quanto notificato tardivamente.

7 – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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