Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21514 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO,

rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA MILANO in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5316/2006 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositata il 01/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Avv. S.A.A. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Milano, che non svolge difese, avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 5316/06, che ha rigettato l’opposizione a verbale della polizia stradale n. (OMISSIS) perchè, quale trasportato su autovettura, non faceva uso della cintura di sicurezza, circostanza contestata, perchè rilevata post sinistro, ma sulla quale la sentenza deduce che gli agenti “riscontravano che le cinture di sicurezza erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all’eventò”, mentre, se il ricorrente avesse indossato le cinture queste “dovevano rimanere avvolte ma scorrevoli” e non bloccate, come rilevato dagli agenti.

Anche il conducente aveva escluso l’impiego delle cinture, “per lo meno io non le avevo e penso neanche l’avvocato….in quanto a (OMISSIS) nell’uscire dal casello le abbiamo slacciate in quanto era nostra intenzione fermarci nel primo posto utile”.

Si denunziano:

1) nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c. alla L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 24 Cost. e art. 2702 c.c.. per la mancata acquisizione della cartella clinica;

2) vizi di motivazione sulla rilevanza dei mezzi di prova, sul complesso del materiale probatorio ed omesso esame di elementi fattuali essenziali, con riferimento alle rimostranze svolte.

La disamina dell’elemento pretermesso (natura e qualità delle lesioni) avrebbe dovuto far escludere la violazione dell’obbligo di indossare le cinture.

3) violazione dell’art. 2699 c.c. e segg. con travisamento del materiale a disposizione del giudice con riferimento al documento datato 13.12.04 che in realtà è la memoria difensiva della Prefettura.

4) Omesso esame di fatto decisivo e vizi di motivazione non avendo il primo giudice tenuto conto della deformazione violenta del mezzo e delle equivoche affermazioni del conducente del mezzo.

Le censure appaiono meritevoli di accoglimento nei limiti di quanto si dirà.

Come dedotto, la sentenza cosi argomenta: gli agenti “riscontravano che le cinture di sicurezza erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all’evento”, mentre, se il ricorrente avesse indossato le cinture queste “dovevano rimanere avvolte ma scorrevoli” e non bloccate, come rilevato dagli agenti.

Anche il conducente aveva escluso l’impiego delle cinture, “per lo meno io non le avevo e penso neanche l’avvocato….in quanto a (OMISSIS) nell’uscire dal casello le abbiamo slacciate in quanto era nostra intenzione fermarci nel primo posto utile”.

Rispetto a questa motivazione le prime due censure circa la mancata acquisizione della cartella clinica introducono un elemento di valutazione che poteva essere delibato rispetto a quelli valorizzati dalla sentenza.

La terza censura, a prescindere dal rilievo che l’asserito travisamento comporta un errore revocatorio non denunziabile in questa sede, non tiene conto che il documento indicato è chiaramente valutato come una deduzione dell’amministrazione mentre, in ordine alla quarta doglianza, va osservato che la sentenza da atto della copiosa documentazione prodotta dall’opponente ma fonda il proprio convincimento solo sulle deduzioni degli agenti e sulle dichiarazioni del conducente, riportate anche in ordine alle congetture avanzate.

In definitiva si da luogo ad una opzione probatoria non sufficientemente motivata rispetto ai profili ricavabili dagli altri elementi dedotti dall’opponente con particolare riferimento alla perizia tecnico-dinamica ed a quella medicolegale prodotte, che meritavano una più attenta considerazione. Donde l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza ed il rinvio anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altro GP di Milano.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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