Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21514 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21155-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO N. 8,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

Contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO HAZAN, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 720/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella cartiera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 720-2019 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 24 aprile 2019, articolando due motivi.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni.

Il ricorrente espone in fatto di avere citato in giudizio dinanzi al Tribunale dell’Aquila MEIE – Aurora Assicurazioni, fusa per incorporazione in Unipolsai Assicurazioni SPA, e R.L., per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva di quest’ultimo nella verificazione dell’incidente stradale, avvenuto il 3 novembre 2001, a L’Aquila, e per ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

I convenuti ritualmente costituitisi giudizio contestavano la fondatezza della richiesta sul presupposto che la responsabilità dell’evento dovesse porsi a carico esclusivo dell’attore.

Il Tribunale, con sentenza n. 277/2013, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarava responsabili del sinistro R.L. e P.M. ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, condannava i convenuti in solido a corrisponde all’attore la somma di Euro 454.948,26 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, condannava, previa compensazione nella misura di un mezzo, i convenuti, in solido, a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio e il costo della CTU.

Avverso tale decisione interponeva appello Unipolsai, chiedendo la riforma della sentenza sotto il profilo dell’an e del quantum.

La Corte d’Appello, con la pronuncia qui impugnata, riconosceva la responsabilità concorsuale e paritetica di P.M. e di R.L. e per l’effetto condannava R.L. e la Unipolsai Assicurazioni in solido tra loro a pagare in favore di P.M. a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale la somma di Euro 237.818,50, al netto degli interessi legali, condannava l’appellante a restituire quanto eventualmente percepito in eccedenza rispetto al dovuto e condannava Unipolsai Assicurazioni e R.L. in solido tra loro, a rimborsare metà delle spese del doppio grado di giudizio, compensava le spese tra Unipolsai assicurazioni e R.L..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “errata elisione dell’importo di Euro 50.000,00 liquidato dal giudice di primo grado a titolo di personalizzazione del danno biologico. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Oggetto di censura è la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere come dovuta la somma di Euro 50.000,00 che il giudice di primo grado aveva liquidato all’attore a titolo di personalizzazione del danno biologico.

La tesi prospettata dal ricorrente è che la Corte d’Appello abbia sovrapposto la personalizzazione del danno biologico che il Tribunale aveva riconosciuto in ragione della perdita totale del visus, con il danno morale liquidato autonomamente, e che abbia erroneamente qualificato la perdita del visus che il giudice di prime cure aveva preso in considerazione solo allo scopo di personalizzare la liquidazione del danno biologico quale danno estetico che, in quanto già compreso nel danno biologico, non avrebbe dovuto essere liquidato se non incorrendo in una duplicazione inammissibile.

Il motivo è innanzitutto inammissibile, perchè la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere sorretta dall’adempimento degli oneri relativi, consistenti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella individuazione non di una mera “questione” o di un semplice “punto” della sentenza ma del “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv. Al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale;

motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo non può essere accolto, perchè la motivazione della sentenza, oltre ad essere esposta in maniera puntuale ed analitica, non risulta neppure fondata su affermazioni inconciliabili, tantomeno risulta incomprensibile. La sentenza non ha fatto che ritenere che il giudice di primo grado, liquidando il danno biologico, nella misura accertata medico-legalmente, accedendo alla richiesta di personalizzazione massima dello stesso e vieppiù liquidando il danno morale abbia dato luogo ad una duplicazione della stessa voce di danno etichettandola in modo diverso. Alla somma di Euro 473.000,00 il Tribunale era giunto, infatti, liquidando Euro 376.238,00 per danno biologico al 53%, Euro 50.000,00 a titolo di personalizzazione, data l’incidenza estetica del danno biologico, ed Euro 50.000,00 per danno morale. La Corte d’Appello, pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale, in aggiunta al danno biologico, data la loro differente natura, ha ritenuto corretto che il giudice di prime cure, considerando l’età della vittima, il grave patimento legato alle condizioni fisiche notevolmente lese nonchè la compromissione dello stato emotivo caratterizzato da una rilevante sofferenza interiore, aggiungesse Euro 50.000,00 alla somma attribuita a titolo di danno biologico – somma necessaria per tener conto della specificità del caso concreto – ma ha giudicato erroneo il riconoscimento, in aggiunta alla liquidazione del danno biologico permanente già personalizzato, di ulteriori Euro 50.000,00 per tener conto dell’incidenza della perdita completa del visus dell’occhio sinistro sull’aspetto estetico del danneggiato, ritenendo detta incidenza già presa in considerazione dal CTU nella determinazione della misura dell’invalidità permanente.

Quand’anche si provvedesse d’ufficio ad una diversa qualificazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, riconducendole ad una violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale sovrapposto e confuso, come censurato dal ricorrente, la personalizzazione del danno biologico con la liquidazione del danno morale, il mezzo impugnatorio non meriterebbe accoglimento, atteso che la Corte d’Appello ha adottato una decisione conforme alla giurisprudenza di questa Cotte, che, pur non disconoscendo la risarcibilità autonoma del danno morale, esclusa in tesi solo dall’accoglimento di una logica deformante di panbiologizzazione basata sull’idea che il danno biologico abbia carattere assorbente ed esclusivo di ogni altra voce di danno alla persona, al fine di evitare duplicazioni – la preoccupazione concordemente manifestata è quella di evitare il rischio di riconoscere alla vittima un ingiustificato arricchimento ascrivibile “direttamente” al riconoscimento di una liquidazione che sia il risultato della somma di poste risarcitorie che riguardino il medesimo pregiudizio ovvero derivante “indirettamente” dalla sopravvalutazione delle conseguenze della lesione occorsa – soprattutto in ipotesi, come quella in esame, in cui in sede di liquidazione del danno biologico si sia tenuto conto della specificità del caso concreto, personalizzando la misura del risarcimento, al fine di adeguarvi la misura standardizzata risultante dall’applicazione del criterio del calcolo a punto di invalidità permanente e così soddisfacendo l’esigenza che il percorso liquidativo garantisca e coniughi l’uniformità di base con la valorizzazione del vissuto individuale del danneggiato in vista della realizzazione di una eguaglianza che sia anche sostanziale, richiede la prova della ricorrenza di circostanze non comuni a quelle di un altro danneggiato di pari età e con la medesima invalidità permanente che giustifichi la liquidazione, in aggiunta al danno biologico, di una posta di danno ulteriore che non serva a compensarlo della generica sofferenza, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito – chi subisce un danno biologico sottoponendosi, ad esempio, ad uno o più interventi chirurgici, a terapie, a percorsi di riabilitazione, perde o vede ridotta e modificata la possibilità di intrattenere rapporti sociali (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 07/11/2014, n. 23778; Cass. 23/09/2013, n. 21716; Cass. 16/05/2013, n. 11950) – ma che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sè stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l’illecito, dalla gravità della condotta dell’agente (Cass. 22/01/2015, n. 1126).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “l’omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria del debito di valore e l’omesso riconoscimento degli interessi compensativi per il mancato godimento delle somme. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La critica si indirizza verso la mancata rivalutazione delle somme liquidate e il mancato riconoscimento degli interessi compensativi, nonostante la diversa statuizione di cui al n. 31 della motivazione, ove la Corte d’Appello aveva ritenuto che nella specie ricorresse un debito di valore, che la somma liquidata non dovesse essere rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat, perchè era stata liquidata in moneta attuale, che al creditore spettassero anche gli interessi compensativi per il danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, da determinarsi ad un tasso individuato equitativamente ovvero al tasso legale.

Il motivo è fondato.

La sentenza della Corte d’Appello non è affatto chiara circa l’iter seguito per addivenire alla liquidazione della somma di Euro 287.818,50 a favore di P.M., lasciando all’interprete il compito di formulare delle ipotetiche congetture.

In primo grado la sentenza avrebbe rivalutato sia il danno non patrimoniale che il danno patrimoniale (liquidandoli all’attualità) e previsto la corresponsione degli interessi; in appello era stata fatta valere la non spettanza della rivalutazione sul risarcimento del danno patrimoniale liquidato all’attualità ed era stata richiesta l’applicazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la decisione n. 1712/95. La sentenza gravata accoglieva l’appello, dicendo che sull’importo della liquidazione giudiziale non si applica la rivalutazione, ma solo gli interessi (il che dovrebbe riguardare il danno non patrimoniale), mentre la rivalutazione va calcolata anno dopo anno con applicazione via via degli interessi (il che ben si adatta al danno patrimoniale); nel dispositivo rinviava alla determinazione degli interessi come in motivazione. In ultima analisi, la sentenza è caratterizzata, come rilevato da parte ricorrente, da una obiettiva deficienza del procedimento logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, rendendo incomprensibili i calcoli fatti per addivenire alla liquidazione di Euro 287.818,50, essendosi il giudice a quo limitato ad affermare che il debito di valore si trasforma in debito di valuta con la liquidazione giudiziale, che da quel momento, coincidente con la pubblicazione della sentenza, sono dovuti solo gli interessi di cui all’art. 1224 c.c., comma 1, e che detti interessi al tasso legale devono essere calcolati a partire dalla data del fatto e fino all’effettivo soddisfo non sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata di anno in anno.

La Corte territoriale non ha dunque adempiuto all’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. In definitiva, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, cui è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, cui è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

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