Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21513 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10152 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

R.L. (C.F.: (OMISSIS)) avvocato costituito in giudizio

personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

I.L. (C.F.: (OMISSIS));

C.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentate e difese, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Carlo Orazi (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrenti-

nonché

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

870/2018, pubblicata in data 25 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4

marzo 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.L., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha intimato precetto di pagamento al proprio debitore (OMISSIS) S.r.l., notificando l’intimazione altresì, ai sensi dell’art. 602 c.p.c., a I.L. e C.M., quali terzi non debitori acquirenti, dalla società debitrice, di beni immobili già assoggettati ad ipoteca giudiziale a garanzia del predetto debito e minacciando l’esecuzione forzata su tali immobili ai sensi dell’art. 605 c.p.c..

La I. e la C. hanno proposto opposizione avverso il precetto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1.

Iniziata l’esecuzione, nella quale è intervenuta la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la I. ha proposto altresì opposizione anche ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

Riunite le due opposizioni, il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento delle stesse, per quanto ancora rileva nella presente sede, ha dichiarato la nullità dell’ipoteca giudiziale e dell’atto di pignoramento, nonché l’inesistenza del diritto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di intervenire nella procedura esecutiva.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la R., sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso la I. e la C..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la banca intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Esso si è infatti svolto senza la partecipazione del debitore ((OMISSIS) S.r.l.): l’opposizione è stata proposta dalle terze proprieata pubblicazione 27/07/2021 tarie dei beni assoggettati ad espropriazione ai sensi dell’art. 602 c.p.c. esclusivamente nei confronti della creditrice procedente.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, “in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado; il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo la predetta opposizione ex art. 615 c.p.c., essere, pertanto, promossa altresì contro di questi, in proprio e per l’eventualità che ritorni o sia ritornato “in bonis”, allorché il creditore opposto adduca l’insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare, a fronte del più ampio oggetto del proprio credito rispetto ai limiti della pretesa azionabile verso il curatore e, dall’altro lato, il terzo esecutato opponga il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti nella predetta sede” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 Beta pubblicazione 27/07/2021 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01).

Il giudizio si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf. : Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado (il che esime anche dall’illustrare il contenuto dei motivi posti a base del ricorso).

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rimessione al Tribunale di Civitavecchia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

cassa la sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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