Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21513 del 20/08/2019

Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 20/08/2019), n.21513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24618-2015 proposto da:

MPM COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DEL GAUDIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALERIANO FERRARI;

– ricorrente –

contro

LECAV DI C.G. & C SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI VIGNA FABBRI 29 SC A I 4, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1321/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.n.c. L.E.C.A.V., premesso di avere, quale subappaltatrice, concluso, il 7 luglio 2008, un contratto con la s.r.l. M.P.M. Costruzioni, avente ad oggetto la predisposizione dell’impianto elettrico relativo ad un immobile sito in (OMISSIS), di proprietà del committente principale, Il Consorzio II Mosaico, veniva incaricata, in corso d’opera, dell’esecuzione di interventi additivi, oggetto di fatturazione nei confronti della sub committente; dettagliava che quest’ultima aveva peraltro respinto tali fatture, sull’assunto (esplicitato nella missiva 22.4.2009) che non era stato ancora definito l’importo con il committente principale, il quale (unitamente al direttore dei lavori) aveva poi confermato di avere definito ogni rapporto con la s.r.l. M.P.M., ivi compresi i lavori aggiuntivi di cui sopra, liquidati in Euro 12.709,00; assumeva, pertanto, un credito a tale titolo nei confronti della convenuta, pari ad Euro 12.965,00 in aggiunta all’importo di Euro 22.809,00 quale saldo per interventi impiantistici elettrici effettuati presso i cantieri di (OMISSIS); aggiungeva che la controparte, con la missiva da ultimo citata, aveva però sostenuto l’esistenza di danni per complessivi Euro 28.650,00, verificati presso l’immobile di (OMISSIS), eccezione da subito contestata da essa attrice; conveniva in giudizio la società MPM Costruzioni srl per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di Euro 35.774,00, oltre interessi moratori. La MPM Costruzioni srl si costituiva contrastando gli assunti dell’attrice e, negando di essere ancora debitrice in relazione agli interventi effettuati nel Comune di (OMISSIS), asseriva che quest’ultimo aveva invece liquidato la minor somma di Euro 2.300,00, essendo le ulteriori somme pretese in relazione agli interventi additivi correlate ai rapporti intrattenuti con terzi soggetti, così come quelle richieste in pagamento e riferite ai lavori eseguiti in (OMISSIS); specificava che entrambe le parti erano sottoposte alle direttive di un “comune committente”, senza la possibilità di ravvisare alcun negozio di sub appalto; eccepiva, comunque, che i lavori effettuati dall’attrice erano risultati affetti da vizi, per eliminare i quali era stato necessario sollecitare l’intervento di altre imprese (incaricate della posa dei serramenti e delle pareti in cartongesso nonchè della decorazione), pagate (per un importo complessivo di Euro 28.650) per l’opera all’uopo prestata e, senza la possibilità di rivalersi sul committente principale; domandava, quindi, il rigetto della domanda avanzata nei propri confronti, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento della somma di cui sopra oltre iva. Previa “vocativo” ad iniziativa della s.n.c. L.E.C.A.V., si costituiva la S.p.A. Società Italiana Assicurazioni, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto di chiamata, e nel merito negando la sussistenza di un suo obbligo di garanzia in favore della società chiamante; rinnovato l’atto di chiamata, detta società ribadiva il suo precedente assunto, sostenendo l’assenza di qualsivoglia denuncia di sinistro involgente la responsabilità civile verso terzi della società assicurata, e che comunque non emergeva alcun fatto suscettibile di pregiudizi nei confronti di terzi in conseguenza di una condotta contemplata nella polizza. il Tribunale di Alba, escussi alcuni testi ed assunta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 29 del 2013, accoglieva la domanda attrice e condannava la società MPM Costruzioni al pagamento della somma di Euro 7.900,00, oltre IVA e interessi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, compensava le spese processuali.

Avverso questa sentenza interponeva appello la s.n.c. L.E.C.A.V., la quale chiedeva la conferma della condanna al pagamento della somma di Euro 7.900,00 nonchè la condanna della società MPM Costruzioni al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 22.809,00 quale importo portato dalla domanda rigettata dal Tribunale.

Si costituiva la società MPM Costrizioni, chiedendo il rigetto dell’appello e, insistendo, anche, in secondo grado per l’ammissione delle prove sui difetti dell’opera effettuata dalla società LECAV.

Anche la S.p.A. Società Italiana Assicurazioni provvedeva a costituirsi, rinnovando le argomentazioni già esplicitate in primo grado, ed evidenziando che la società appellante principale non aveva in nessun modo impugnato la statuizione del Tribunale, che aveva affermato l’estraneità di essa impresa assicuratrice ai rapporti dedotti in causa; inoltre rimarcava che la garanzia assicurativa contemplata in polizza non poteva venire riferita alla condotta tenuta dalla s.n.c. L.E.C.A.V. in esecuzione dei contratti conclusi con la s.r.l. M.P.M.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1321 del 2015, accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannava la società MPM Costruzioni a pagare in favore della società LECAV l’ulteriore somma di Euro 22.809,00 oltre interessi e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Condannava la società LECAV a rimborsare alla Società Italiana Assicurazioni le spese del giudizio. La Corte distrettuale motivava la propria decisione, essenzialmente, riconoscendo valore confessorio alla dichiarazione della società MPM Costruzioni circa la debenza relativa all’esecuzione dei lavori (missiva dell’11 giugno 2009), mentre non altrettanta efficacia probatoria riteneva di dover riconoscere alla successiva dichiarazione contenuta nello stesso documento di negazione del debito in merito ai vizi dell’opera denunciati.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società M.P.M. Costruzioni srl con ricorso affidato a tre motivi.

La ricorrente ha presentato memoria fuori termine.

La società L.E.V.A.C. snc ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= la società M.P.M. Costruzioni srl lamenta:

a) con il primo motivo erronea applicazione della legge sostanziale, con riferimento agli artt. 2733, 2734 e 2735, oltre che all’art. 1988 c.c., in relazione all’efficacia confessoria della dichiarazione per cui è causa, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo la ricorrente avrebbe errato la Corte distrettuale avendo attribuito alla missiva dell’11 giugno 2009 valore di confessione stragiudiziale nella parte in cui veniva riconosciuto il credito della società MPM Costruzioni e negando ogni valore probatorio alle precisazioni successive contenute nella stessa missiva a mente delle quali si eccepiva esistenza di controcrediti tali da estinguere in via di compensazione il credito così riconosciuto. La Corte distrettuale, sempre secondo la ricorrente, avrebbe operato un’inammissibile scissione del contenuto delle dichiarazioni di cui alla missiva dell’11 giugno 2009.

b) con il secondo motivo, erronea applicazione della legge processuale con riferimento agli artt. 36 e 343 c.p.c., circa l’errata qualificazione della domanda riconvenzionale e della necessità di appello incidentale. Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritener che per la modifica della pronuncia del primo giudice relativa all’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla società MPM Costruzioni di compensazione tra crediti, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, perchè non avrebbe tenuto conto la domanda riconvenzionale di cui si dice non sarebbe una vera e propria domanda riconvenzionale ma un’eccezione di compensazione e, dunque, per essere riproposta non avrebbe avuto la necessità di un appello incidentale.

c) Con il terzo motivo omesso esame di fatti decisivi per il giudizio su cui è intervenuto contraddittorio tra le parti, in violazione dell’art. 306 c.p.c., n. 5 con riferimento all’art. 2697 c.c. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe esaminato le istanze istruttorie avanzate e avrebbe omesso la decisione sulle prove senza alcuna motivazione.

1.1. = Infondato è il primo motivo.

E’ bene premettere, in termini generali, che l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici (ex multis Cass. n. 12803 del 27/09/2000). In ogni caso, non è dato rilevare alcuna violazione degli artt. 2733 c.c. e ss., perchè, quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto contestato, ovvero, a modificarne o ad estinguerne gli effetti, se la controparte contesta le dichiarazioni, il confitente ha l’onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento secondo le circostanze dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse (da ultimo Cass. n. 1530 del 22/01/2018).

La Corte di merito si è mantenuta secondo questo quadro giuridico. Infatti, la Corte di merito dopo aver ritenuto che la dichiarazione aggiuntiva sottesa ad evidenziare una circostanza estintiva del diritto e, cioè, l’esistenza di un contrapposto credito risarcitorio per un ammontare superiore, ha apprezzato, secondo le circostanze indicate nella sentenza impugnata, l’efficacia probatoria della dichiarazione in ordine alla sussistenza ed all’ammontare (per un importo oltretutto superiore a quello preteso dall’appellante) del fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della domanda giudiziale. Non si riscontra, dunque, una deviazione dalla fattispecie legale tracciata dall’art. 2734 c.c., mentre le doglianze espresse dalla ricorrente sono rivolte, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso del giudice di merito.

1.2.= E’ infondato il secondo motivo.

Va qui osservato, confermando un orientamento già espresso da questa stessa Corte di Cassazione, che si ha eccezione riconvenzionale, allorchè l’istanza resti contenuta nell’ambito dell’attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell’attore. Si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati.

Ora, nel caso in esame, la domanda proposta dall’attuale ricorrente era diretta a conseguire il riconoscimento di un proprio credito corrispondente alla Euro 28.650 oltre iva (corrispondente al costo sopportato per eliminare vizi dell’opera realizzata), sicchè pur lasciando inalterato il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, la domanda di cui si dice, ampliava il settore dei fatti giuridicamente rilevanti allegati al giudizio e soprattutto si ampliava il petitum e la causa poetendi, dovendosi considerare che veniva chiesto l’accertamento di altro diritto fondato su altri fatti. A ben vedere, la compensazione cui fa riferimento la ricorrente, che ben può ritenersi un’eccezione difensiva, presupponeva però l’accertamento di un credito diverso da quello oggetto del giudizio prospettato dall’atto di citazione.

1.3.= E’ inammissibile il terzo motivo per genericità, dato che la ricorrente, pur facendo riferimento a prove che non sono state ammesse o al mancato esame di prove in atti senza, tuttavia, indicarne il contenuto e soprattutto e la decisività delle stesse.

La ricorrente, in verità, non solo ha omesso di indicare quali prove non sono state ammesse e quali prove non siano state valutate, ma, soprattutto, ha mancato di dimostrare che le prove di che trattasi se correttamente assunte e correttamente considerate avrebbero comportato, oltre ogni ragionevole dubbio, una decisione sicuramente diversa da quella assunta.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.c., condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 2.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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