Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21513 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16148-2012 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA BARLETTELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GERARDO VASSALLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/06/2011 R.G.N. 1827/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettò la domanda proposta da P.G. nei confronti dell’Inps, volta ad ottenere la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per n. 102 giornate lavorative effettuate nell’anno 2005 alle dipendenze dell’azienda agricola “San Vito 97”, con sede in (OMISSIS).

La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione della P. dopo aver osservato che la cancellazione aveva tratto origine dagli accertamenti effettuati dagli ispettori di vigilanza dell’Inps consacrati nel verbale redatto l’11.12.2007, le cui risultanze erano state confermate dall’ispettore C.A. in qualità di teste nell’ambito di un procedimento avente analogo oggetto.

Per la cassazione della sentenza ricorre la P. con quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1449, art. 12 e successive modifiche, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Salerno ha motivato il rigetto della domanda limitandosi a richiamare il verbale di accertamento ispettivo. In pratica, l’oggetto della doglianza risiede nel fatto che la Corte aveva negato il ripristino dell’iscrizione e della conseguente posizione previdenziale ritenendo legittima la cancellazione da detti elenchi, pur avendo riconosciuto che le giornate lavorative erano state prestate, requisito, questo, che secondo la ricorrente le consentiva il diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., si contesta l’affermazione della Corte di merito in ordine alla rilevata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel 2005 tra la P. e la cooperativa San Vito 97, assumendosi che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso il contrario e che, quindi, era stato dimostrato lo svolgimento di 102 giornate lavorative nel periodo oggetto di causa.

3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 431 c.p.c., comma 2, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione quanto affermato da un ispettore di vigilanza dell’Inps nell’ambito di un diverso procedimento, al di fuori di qualsiasi contraddittorio tra le parti del presente giudizio e senza acquisire agli atti di causa la prova per testi espletata nell’altro procedimento.

4. Col quarto motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha fatto discendere la nullità o irregolarità del rapporto di lavoro, da lei intrattenuto col suo datore di lavoro, dalla ritenuta nullità o irregolarità del contratto di somministrazione stipulato da quest’ultimo con un terzo, nonostante che tale vicenda non la riguardasse per essere stata formalmente assunta dalla cooperativa San Vito 97 alle cui dipendenze aveva svolto la propria attività lavorativa.

5. I suddetti motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, le censure si incentrano sostanzialmente sulla considerazione che il solo fatto dello svolgimento del lavoro agricolo giustificava la richiesta di reiscrizione, non potendo l’irregolarità del rapporto di somministrazione, intercorso tra la cooperativa e tale T.G., riverberare i propri effetti sulla posizione della lavoratrice. Si contesta, altresì, che l’esito della prova testimoniale raccolta in altro procedimento analogo potesse essere utilizzata dal giudice senza la sua previa acquisizione agli atti del processo.

Tali rilievi sono superabili in quanto il presupposto per l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è rappresentato dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la cui prova grava sulla parte interessata, mentre nella fattispecie il giudice di merito lo ha escluso all’esito dell’istruttoria adeguatamente scrutinata in assenza di rilievi di legittimità.

6. Si è al riguardo statuito (Cass. Sez. lav. n. 13877 del 2.8.2012) che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l’iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l’istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.” (conf. a Sez. lav. n. 14296 del 28.6.2011).

Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che T.G., imprenditore agricolo e socio-presidente della predetta cooperativa, aveva conferito alla stessa sia i prodotti agricoli lavorati (fragole) direttamente sui terreni a sua disposizione, sia gli stessi fondi, utilizzando esclusivamente personale alle dipendenze della stessa cooperativa che, tuttavia, non poteva a sua volta assumere direttamente braccianti agricoli da distaccare presso le singole aziende dei soci. In effetti i giudici di merito hanno appurato che la cooperativa San Vito 97, non solo non era in possesso delle specifiche autorizzazioni, ma non era iscritta nell’apposito albo, nè aveva redatto il contratto per la somministrazione di lavoro con l’indicazione delle prestazioni da effettuare, nè aveva denunziato per il 2005 alcun lavoratore dipendente, nè era stato stipulato alcun contratto tra i singoli lavoratori e la cooperativa per la somministrazione delle prestazioni. In sostanza si era avuta una somministrazione irregolare di lavoro, per cui nessun rapporto di lavoro subordinato si era validamente instaurato nel corso del 2005 tra la P. e la cooperativa San Vito 97, che non aveva mai assunto la veste di datrice di lavoro, nè era stata beneficiaria delle sue prestazioni lavorative, per cui, data la natura fittizia del rapporto di lavoro denunziato dalla citata cooperativa, risultava legittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per quell’anno.

Tra l’altro a fronte del disconoscimento da parte dell’Inps la ricorrente, per poter ottenere la reiscrizione ed i benefici dalla stessa derivanti, avrebbe dovuto provare in maniera rigorosa la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato con la cooperativa agricola della quale aveva affermato essere dipendente.

Inoltre, la testimonianza dell’ispettore resa in altro procedimento analogo poteva essere utilizzata in quanto si riferiva allo stesso accertamento ispettivo oggetto di causa.

Al riguardo si è affermato (Sez. lav. n. 11946 dell’8.6.2005) che “con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi e in essi contenute – anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante – costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri, come (nella specie) la testimonianza resa dallo stesso verbalizzante in altro processo, la quale, essendo anch’essa sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, è idonea a confermare i fatti appresi da terzi.”

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA