Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21513 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20010-2019 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE GIAMMARINO;

– ricorrente –

contro

A.P., M.S., ASSICURAZIONE ALLIANZ SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 590/2018 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.F. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno Allianz Assicurazioni SPA, A.P. e M.S., per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale avvenuto in Ascoli Piceno il 25 giugno 2005, allorchè l’auto condotta da M.S. che procedeva al centro strada improvvisamente, senza alcuna preventiva segnalazione, deviava verso destra per immettersi nei parcheggio posto sul lato destro della carreggiata, urtando la parte posteriore sinistra della moto che l’attore conduceva, provocando la sua caduta.

I convenuti costituitisi in giudizio contestavano genericamente la dinamica dell’incidente.

Il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con la sentenza numero 1125/2010, respingeva la domanda e compensava le spese di lite, giudicando che la responsabilità dell’incidente dovesse porsi a carico esclusivo dell’attore.

Detta sentenza del Giudice di Pace veniva impugnata dall’odierno ricorrente, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per errata valutazione degli atti di causa, per errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c., nonchè per violazione dell’art. 154 C.d.S. e dell’art. 2054 c.c.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 590/2018, resa pubblica il 22 maggio 2018, oggetto dell’odierna impugnazione, respingeva il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

L.F. ricorre per la cassazione di detta pronuncia, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Nessuna attività difensiva è svolta dagli intimati.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – artt. 140,143,145,148 e 149 C.d.S.; artt. 2043,2054,2697 c.c.- con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5; error in procedendo e in iudicando; nullità della sentenza; vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto esente da censure il comportamento di M.S., pur non risultando che la stessa avesse rispettato le norme del codice della strada o che avesse tenuto un comportamento diligente durante la manovra di immissione nel parcheggio”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – artt. 115,116 e 132 c.p.c., artt. 148,149 e 154 C.d.S., artt. 1227,2054,2697 e 2729 c.c.- con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; error in procedendo e in iudicando; nullità della sentenza; vizio di motivazione, per avere il Giudice d’Appello formato il proprio libero convincimento su un presupposto totalmente errato e diverso da quello reale, rappresentato dal fatto che i vigili urbani avessero accertato che egli con la moto si fosse frapposto all’auto guidata da M.S.. Secondo il ricorrente il rapporto dei vigili urbani descriveva la dinamica del sinistro ben diversamente, nel senso che fosse stata la vettura, mentre egli era intento a sorpassarla sulla destra, a svoltare repentinamente a destra, frapponendosi sulla sua traiettoria.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi, al di là delle censure epigrafate, molte delle quali non coltivate con lo svolgimento delle correlative argomentazioni a supporto, tendono a sovrapporre a quella operata dal giudice di merito una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, sottoponendo quest’ultima allo scrutinio di legittimità, inammissibile in questi termini se non a costo di alterare i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.

Peraltro, il Tribunale, a differenza di quanto riferito dal ricorrente, non si è limitato a rigettare l’appello invocando il principio del libero convincimento del giudice e del principio di valutazione discrezionale apprezzamento delle prove non legali, ma ha provveduto ad una puntuale e circostanziata descrizione della dinamica dell’incidente, collimante con le risultanze di causa – testimonianza degli agenti della polizia municipale, dichiarazioni rese dal ricorrente nell’immediatezza del fatto, contravvenzione per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 3, – da cui emergeva che il ricorrente non aveva rispettato la distanza di sicurezza, non essendo stato in grado di garantire l’arresto del mezzo e di evitare la collisione con l’auto di M.S., che era intento a sorpassare da destra l’auto di quest’ultima e che non vi era nemmeno un principio di prova che lasciasse intendere che l’incidente fosse stato causato dall’improvvisa svolta a destra da parte di M.S. a carico della quale, peraltro, non era emersa alcuna violazione del codice della strada o l’assunzione di un comportamento non diligente nell’esecuzione della manovra di immissione nel parcheggio.

La richiesta del ricorrente si sostanzia in una sollecitazione ad un completo riesame delle emergenze istruttorie sì da far emergere che la dinamica del sinistro fosse diversa da quella accolta dal Tribunale e che M.S. non avesse tenuto un corretto contegno di guida, procedendo spostata verso il centro della carreggiata e non avendo indicato la svolta a destra.

Non può essere accolta la censura mossa alla sentenza gravata quanto all’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Pur dovendosi riconoscere che la sentenza non è chiara nell’escludere l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., perchè non nega la responsabilità di M.S., ma afferma che non vi è prova della sua responsabilità, la decisione non merita la censura cassatoria rivoltale, perchè è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che già con la pronuncia n. 8051/16, citata non a caso anche dalla sentenza impugnata, ha ritenuto che “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

4. Dalla memoria che il ricorrente ha depositato in vista dell’odierna Camera di Consiglio non emergono argomenti che inducano questa Corte a rivedere le suesposte conclusioni, pertanto, il ricorso deve essere considerato inammissibile.

5. Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo gli intimati svolto in questa sede attività difensiva.

6. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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