Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21512 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11053 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Sardo (C.F.:

(OMISSIS)) e F.F. (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Paolo Mascaro

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonché

S.F. (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro

n. 2197/2017, pubblicata in data 7 dicembre 2017 (e notificata in

data 27 gennaio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4

marzo 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione forzata promosso dalla Banca Popolare di Nicastro (poi divenuta Banca MPS) e proseguito da S.A., avente causa di detta banca, deducendo di avere usucapito gli immobili espropriati, frattanto acquisiti dal Comune di Lamezia Terme in virtù di una cessione volontaria, il cui corrispettivo era stato versato alla procedura esecutiva.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme. La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello del C..

Ricorre il C., sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso S.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,163-bis, 165,171,347,348,359 e 616 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, o in subordine n. 3, – violazione del principio di ultrattività del rito – nullità della sentenza”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione degli artt. 112,329,619 e 620 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, od, in subordine, n. 3) – error in procedendo per violazione del giudicato interno formatosi sulla qualificazione dell’opposizione e sul petitum per come interpretati dal Tribunale di Lamezia Terme”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 619 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, art. 92 dell’ordinamento giudiziario e 620 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 359 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione falsa applicazione degli artt. 112,165,346,347 e 359 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″”.

Con il sesto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il settimo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione artt. 163 bis, 165,347,348,359 e 616 c.p.c., e art. 645 c.p.c., comma 2 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo) degli artt. 163 bis, 165,347,348,359 e 616 c.p.c. e art. 645 c.p.c., comma 2 e della L. n. 218 del 2011, art. 3, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3”.

Per motivi di logica pregiudizialità, vanno esaminati, preliminarmente e congiuntamente, il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, che hanno ad oggetto la medesima questione di diritto, essendo diretti a censurare la dichiarazione di improcedibilità dell’appello del C. per la sua tardiva iscrizione a ruolo, in quanto non avvenuta nel termine dimezzato di cinque giorni dalla notificazione dell’impugnazione, secondo la corte territoriale applicabile per le opposizioni esecutive in virtù della previsione di cui all’art. 616 c.p.c. relativa ai termini a comparire.

Tali motivi sono fondati.

E’ in proposito decisivo il rilievo (che assorbe ogni altra questione) per cui “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi)g-ta pubblicazione 27/07/2021 termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione – essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 – 01, decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).

All’indicato principio il collegio intende dare piena continuità. Ne consegue che l’iscrizione a ruolo del giudizio di appello da parte del ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, non era affatto tardiva; quindi, l’impugnazione non avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile ma avrebbe dovuto essere presa in esame dalla corte stessa, ciò a cui dovrà provvedersi in sede di rinvio.

La fondatezza dei motivi di ricorso appena considerati determina l’assorbimento degli altri.

2. Sono accolti il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli atri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA