Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21512 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19976-2019 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO TASIN;

– ricorrente –

contro

B.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1012019 della Corte d’Appello di Trento, pubblicata il 15 aprile 2019, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dall’intimato.

Il ricorrente espone in fatto di essersi rivolto allo studio odontoiatrico di C.A. per realizzare una protesi dentaria dell’arcata inferiore, che dopo l’improvvisa morte del professionista, su suggerimento della sorella di quest’ultimo, C.D., si era affidato alle cure di B.W., il quale aveva proseguito il lavoro iniziato da C.A. e, poi, una volta realizzata la protesi, senza preventiva accettazione, nella seduta finale, l’aveva cementava direttamente nella sua bocca.

F.M. qualche giorno dopo, accortosi che i denti frontali erano storti, che presentavano ruvidità e superficie irregolare e che avevano assunto una pigmentazione nerastra, si rivolgeva ad un consulente che, ritenuto responsabile B.W. per violazione del consenso informato e per esecuzione del lavoro secondo parametri diversi da quelli concordati con C.A., rilevava un danno temporaneo parziale di due mesi che riteneva potesse essere compensato con la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo o in alternativa con il risarcimento in forma specifica, cioè con esecuzione di una nuova protesi.

F.M. formulava, quindi, una richiesta risarcitoria alla impresa ITAS Vita, la compagnia di assicurazioni di B.W.. Siccome la somma pretesa veniva ritenuta incongrua e non riusciva neppure la mediazione, si determinava a citare in giudizio B.W., dinanzi al Tribunale di Trento, perchè ne fosse accertata la responsabilità professionale per il risentito danno biologico temporaneo di mesi due al 30% e fosse condannato al pagamento di Euro 14.132,77 – di cui Euro 2.1690,00 per invalidità permanente, Euro 715,77 per danno morale, Euro 9.510,00 per il nuovo intervento, Euro 1210,00 per spese della perizia medico-legale, Euro 479, 20 per spese di mediazione e di Euro 48,80 per i diritti della procedura di mediazione – o alla diversa misura accertata in corso di causa, previa risoluzione del contratto d’opera professionale.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, assumendo di avere portato a termine il lavoro iniziato da C.A. gratuitamente, su richiesta della sorella del defunto C.A., ottenendo il consenso ed il gradimento dell’attore.

Il Tribunale, disposta CTU, accertava e dichiarava la responsabilità del professionista, lo condannava al pagamento di Euro 2.360,67 a titolo di danno biologico da invalidità parziale, di Euro 7.875,00 a titolo di danno patrimoniale ed al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avverso detta sentenza B.W. proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Trento, la quale con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, in accoglimento del gravame, rigettava le domande di F.M. e lo condannava a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio e di CTU.

La Corte d’Appello, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, reputava dimostrata l’acquisizione del consenso del paziente da parte dell’appellante, il quale si era limitato ad impiantare gratuitamente, su invito di C.D., la protesi già realizzata da C.A.. Riteneva acquisito che la protesi realizzata dal professionista defunto non era idonea a risolvere i problemi del paziente, pur non esseno dannosa, che era stata realizzata inutilmente con materiale costoso, che i danni di cui il paziente chiedeva il risarcimento all’appellante – i costi di una nuova protesi – non erano eziologicamente derivanti dalla prestazione dell’appellante, atteso che una nuova protesi avrebbe comunque dovuto essere realizzata.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, per motivazione contraddittoria e/o illogica in merito alla responsabilità del dentista per la prestazione eseguita.

La tesi sostenuta dal ricorrente è che B.W. dovesse essere ritenuto responsabile, indipendentemente dal fatto di avere accettato di eseguire la prestazione gratuitamente, sia per la parte della prestazione ancora da eseguire sia per il mancato controllo ed eventuale modifica di quella portata a termine da C.A., cui era subentrato, essendo stato dimostrato che l’intervento di protesissazione, pur non dannoso, si era rivelato inutile.

2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alle valutazioni del CTU ed al mancato consenso informato da parte del paziente.

La CTU avrebbe evidenziato, a seguito dell’intervento di protesizzazione, un aggravamento della situazione preesistente, visto che una condotta diligente e perita avrebbe imposto di rimuovere la protesi dell’arcata superiore, di preparare i sottostanti monconi ancora validi, di usare dei provvisori diagnostici per ambedue le arcate, di procedere ad un periodo di controllo occlusale, prima di realizzare il manufatto finale e cementarlo in via definitiva.

L’intervento peraltro sarebbe stato eseguito senza alcuna preventiva informazione del paziente in merito all’attività che sarebbe stata svolta, ai benefici della stessa, alle modalità di intervento, alle alternative tecniche disponibili.

3. Il Collegio ravvisa il difetto di procura speciale.

La procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di chiamare terzi in causa, promuovere domande autonome.

Non solo: la procura difetta di ogni indicazione in merito alla data del suo conferimento.

In applicazione del principio costante, secondo cui “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale”, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nel caso di specie non occorre provvedere sulle spese, non avendo svolto difese l’intimato.

Va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso – e non sulla parte – grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9/12/2019, n. 32008; Cass. 10/10/2019, n. 25435; Cass. 20/06/2006, n. 14281).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, a carico della parte ricorrente. Detto importo, per le ragioni indicate in motivazione, gravano su Claudio Tasin, difensore di F.M..

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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