Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21511 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21511 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 11034-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MORRA FELICE;
– intimato –

Data pubblicazione: 19/09/2013

avverso la sentenza n. 5867/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 16.11.2010, depositata il 7/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuele De Rose che si riporta agli

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11034 sez. ML – ud. 05-07-2013
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scritti.

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 5 luglio 2013 – n. 49 del ruolo
RG n. 11034/11
Presidente: Ianniello – Relatore: Tria

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di

della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“1.— Con ricorso al Tribunale di Foggia Felice Morra, operaio agricolo
a tempo determinato, conveniva in giudizio l’INPS chiedendo che
venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione d’un maggior
importo di trattamento di disoccupazione agricola che includesse, nella
relativa base imponibile, anche la voce denominata “quota di TFR”.
Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bari, con
pronuncia del 7 dicembre 2010, riformando la sentenza di primo
grado, accoglieva la domanda del Morra.
2.— Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
l’INPS, affidandosi a due motivi. Il Morra non svolge attività difensiva.
3.1.— Con il primo motivo l’Istituto ricorrente si duole che sia stata
esclusa la decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970.
3.2.— Con il secondo motivo l’INPS lamenta violazione degli artt. 46,
51 e 55 del CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 10 luglio 2002 in
relazione all’art. 6, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 314 del 1997, nonché
in relazione all’art. 1362 cod. civ. e segg., all’art. 2120 cod. civ. e all’art.
4, commi 10 e 11, della legge . n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11,
censurando la sentenza per avere incluso, nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola, anche la voce denominata “quota di TFR “, voce che —
contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale — ha natura di
retribuzione differita.
Ric. 2011 n. 11034 sez. ML – ud. 05-07-2013
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consiglio del 5 luglio 2013 ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base

4.—Sulla questione di cui al primo motivo, questa Corte ha deciso da
ultimo con la sentenza n. 6959 dell’8 maggio 2012, con cui si è
affermato che «in tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad
ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta,
la novella dell’art. 38, lett. d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito

l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 47 del d.P.R. 30
aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento
di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del
credito — detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva
limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova
disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in
appello o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio
dell’inapplicabilità del termine decadenziale».
Tale orientamento, che si è ormai consolidato (vedi, per tutte, da
ultimo: Cass. 7 febbraio 2013, n. 2858), va condiviso e porta
all’infondatezza del primo motivo di ricorso.
5.—Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente fondato, alla
stregua della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, da
ultimo, Cass. 28 maggio 2012, n. 8510, nonché Cass. 20 maggio 2011,
n. 11152 e numerose altre conformi alla precedente sentenza 9 maggio
2007, n. 10546), secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione, definita dalla
contrattazione collettiva, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale, ex art 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, non comprende il
trattamento di fine rapporto.
5.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La
voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a
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con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 — che prevede

partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo
dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle
parti stipulanti, volontà che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 del
d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la

individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
5.2.— La summenzionata giurisprudenza di legittimità ha, poi, trovato
esplicito avallo nel d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente all’art. 18,
comma 18, una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 del d.lgs.
16 aprile 1997, n. 146, in forza del quale detta previsione normativa si
interpreta nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato non è comprensiva della voce relativa al trattamento di
fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
6.— In conclusione, per le suesposte ragioni, in applicazione degli artt.
376, 380-bis e art. 375 cod. proc. civ., si propone la trattazione del
ricorso in Camera di consiglio, perche ivi sia dichiarata l’infondatezza
del primo motivo di ricorso e la fondatezza del secondo, per quanto
detto in precedenza;.
che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione
contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso il primo motivo di ricorso deve essere respinto
deve e il secondo, invece, deve essere accolto perché fondato e la
sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto;
Ric. 2011 n. 11034 sez. ML – ud. 05-07-2013
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retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere

che, con riguardo a tale ultimo motivo, non essendovi necessità di
ulteriori accertamenti all’esito del principio affermato esplicitamente
avallato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, la causa va decisa nel merito con il rigetto
della domanda di cui al ricorso introduttivo di inclusione della “quota

che sia il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è
fatto riferimento sia l’intervento legislativo da ultimo ricordato,
portano a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa
la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel
merito, respinge la domanda di cui al ricorso introduttivo di inclusione
della “quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola. Compensa tra le parti le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile, il 5 luglio 2013.

TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;

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