Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21511 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 21/03/2011, dep. 18/10/2011), n.21511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DE SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato GENOVESI

FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCENZI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio

dell’avvocato ROSATI LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CICCARELLI GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Brizzolari Maurizio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Innocenzi Francesco difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Rosati Angelo con delega depositata in udienza dell’Avv.

Ciccarelli Giovanni difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 1990, R.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avezzano il coniuge M.G., dal quale si era separata consensualmente il (OMISSIS), esponendo che, con scrittura privata nella stessa data, registrata il 23 febbraio 1985, aveva disposto con il convenuto la divisione bonaria dei beni acquistati nel periodo della convivenza matrimoniale in regime di comunione legale, convenendo, tra l’altro, la vendita della casa di Via (OMISSIS), l’estinzione, con il ricavato della vendita, del debito contratto con la Cassa di Risparmio e la ripartizione del residuo in parti uguali; che, con scrittura privata del 15 dicembre 1982, firmata dal solo M., a sua volta registrata, i coniugi avevano precisato che detta casa corrispondeva in effetti alla costruzione di Via (OMISSIS), consistente in una struttura in cemento armato con tamponatura del piano cantinato, i cui lavori erano stati sospesi a causa del deterioramento dei rapporti coniugali. La R. chiese, pertanto, che, previo riconoscimento delle scritture private prodotte ed accertamento della sua contitolarità, al cinquanta per cento, sull’immobile di cui si trattava, si procedesse allo scioglimento della comunione, con divisione in natura o vendita all’asta, o con liquidazione della sua quota da parte del convenuto.

Questi si costituì in giudizio, sostenendo che l’attrice non avesse prospettato alcun valido titolo giustificativo della pretesa di divisione avanzata, posto che proprietaria del suolo e del sovrastante fabbricato di cui alla scrittura privata del 15 dicembre 1982 era Ma.Io.. Su punto eccepiva il giudicato, in quanto, con la sentenza del 27 luglio 1987, lo stesso Tribunale di Avezzano aveva affermato che la casa in questione era stata costruita dalla Ma. e non dai coniugi M. – R..

2. – Il Tribunale adito, dichiarate riconosciute le due scritture privare, respinse la domanda di accertamento della comproprietà per il 50 per cento e di divisione avanzata dalla R..

3. – Costei impugnò la decisione innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, che, con sentenza depositata il 7 aprile 2005, la confermo.

Il giudice di secondo grado negò fondamento all’affermazione dell’appellante secondo la quale con la scrittura privata del 15 dicembre 1982 i coniugi avevano convenuto espressamente che la Ma. fosse solo intestataria dell’immobile in questione, poichè sia il sito che la costruzione erano di loro proprietà. Ciò in quanto, come rilevato dal primo giudice, non e sufficiente a far acquistare la titolarità di un immobile la semplice manifestazione di volontà di due soggetti terzi di dividerlo tra loro, nè l’attestazione da parte degli stessi di esserne proprietari. Senza considerare che nella scrittura privata del 15 dicembre 1.982 la Ma. era indicata come acquirente del fondo sul quale era stata costruito il manufatto, soggetto al principio dell’accessione, e che la stessa non risultava aver venduto o donato alle parti in causa alcun immobile.

Nemmeno condivise la Corte di merito la censura fondata sulla considerazione dell’avvenuto rigetto della domanda ai usucapione speciale presentata dalla Ma. con riguardo ad una serie di terreni intestati a persone diverse dalla R. su uno dei quali quest’ultima aveva dimostrato, con la produzione della scrittura privata del 15 novembre 1982 e grazie ad una testimonianza, di aver esercitato insieme al coniuge un potere di fatto ostativo alla maturazione dell’usucapione in favore della Ma.. Al riguardo, il giudice di secondo grado osservò che, nella circostanza, nessun accertamento della proprietà della R. sull’immobile de quo era stato effettuato.

In merito, poi, alla doglianza relativa alla omessa valutazione di circostanze asseritamente rilevanti al fine della prova della simulazione relativa delle scritture private, la Corte aquilana condivise la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la domanda di accertamento della simulazione in quanto proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, ed aggiunse che comunque le circostanze richiamate non provavano la dedotta simulazione.

Infine, fu ritenuta infondata la doglianza attinente alla asserita incomprensibilità e contraddittorietà del riconoscimento delle scritture private rispetto alla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della comproprietà nella misura del cinquanta per cento e di divisione dell’immobile in questione. Al riguardo, il giudice di secondo grado osservò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento, anche tacito, della scrittura privata attribuisce ad essa la efficacia di prova fino a querela di falso esclusivamente in ordine alla provenienza del documento da, suo sottoscrittore, ma non anche in relazione al contenuto della stessa.

4. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso R. P. sulla base di nove motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso M.G., che ha a sua volta depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte di merito avrebbe completamente obliterato la documentazione prodotta (ritualmente, trattandosi di giudizio introdotto in epoca anteriore al 30 aprile 1995, con conseguente applicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ. nella sua formulazione previgente) con l’atto di citazione in appello, e direttamente inerente agli elementi del rapporto in contestazione.

2.1. – La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.2. – Il ricorrente per cassazione, ove denunci l’esistenza ai vizi della sentenza correlati all’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di un documento, ha l’onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività della documentazione non valutata sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrativo o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (Cass., sentt. n. 11501 del 2006, n. 2602 dei 2001).

2.3. – Nella specie, il motivo in esame risulta carente quanto alla indicazione del contenuto dei documenti prodotti, salvo che per la visura catastale negativa (attestante che il M. e la Ma. non erano proprietari dell’immobile di cui si tratta, e priva di valore decisivo), e della rilevanza degli stessi.

3. – Con la seconda censura si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 99, 112, 116 cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., comma 2. La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda dell’attrice e sull’appello e non avrebbe valutato con prudente apprezzamento le prove, testimoniali e documentali (oltre alla richiesta c.t.u,), offerte dall’appellante con prudente apprezzamento.

4.1. -Il motivo è inammissibile.

4.2. – Infatti, quanto al primo profilo della censura, non è da comprendere a quale domanda cui non sia fornita risposta dai dispositivo della sentenza impugnata si riferisca la denuncia di omessa pronuncia. Per ciò che concerne il secondo profilo, valgono i rilievi già svolti sub 2.2.

5. – Con il terzo motivo, si duole la ricorrente della omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione in relazione alla interpretazione delle scritture private. La Corte di merito, come il primo giudice, emettendo di prendere in esame la documentazione prodotta dall’appellante, avrebbe errato nella identificazione dell’immobile cui si riferiva la prima scrittura privata, ritenendo che si trattasse di una casa sita non già in Via (OMISSIS), laddove il fabbricato in questione è il medesimo, al quale si accede dalle due strade indicate.

6.1. – La censura è infondata.

6.2. – Essa si basa sul presupposto che la Corte di merito sia caduta in errore in ordine alla identificazione dell’immobile cui si riferivano le due scritture private di cui si tratta nel giudizio:

presupposto che si appalesa fallace, emergendo in modo chiaro dalla lettura della sentenza impugnata che il giudice di secondo grado ha riconosciuto che le due scritture si riferivano al medesimo immobile.

7. – Con il quarto motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2702 cod. civ., nonchè difetto di motivazione in relazione alla denunciata violazione dello stesso art. 2909, ed omessa motivazione. La sentenza impugnata si porrebbe in contraddizione con l’accertamento giudiziale, divenuto ormai definitivo, sulla oggettiva insussistenza di un animus possidendi in capo alla madre del M., la signora Ma.. Infatti, a seguito di richiesta di riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione del terreno sui quale insiste il fabbricato in questione, inoltrata, a distanza di circa due anni e mezzo dalla separazione tra lo stesso M. e la R., quest’ultima aveva citato in giudizio la Ma. innanzi al Pretore di Celano per sentir dichiarare l’insussistenza della situazione possessoria dalla stessa dedotta. Il relativo procedimento si era concluso con sentenza passata in giudicato, e ritualmente versata in atti, con la quale era stata accolta la opposizione proposta dalla R. avverso il decreto pronunciato l’1 maggio 1985 e rigettata la domanda della Ma..

In particolare, detta sentenza aveva affermato che l’attrice aveva prodotto una scrittura privata dalla quale risultava che la stessa R. e il M. avevano, all’epoca di redazione dell’atto, la disponibilità di uno dei fabbricati compresi nell’elenco di immobili della cui proprietà la Ma. chiedeva il riconoscimento. La situazione possessoria in capo ai coniugi, giudizialmente accertata, era stata invece disattesa dai giudici di merito, in violazione dell’autorità del giudicato.

8.1. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.

8.2. – La sentenza impugnata non è incorsa nella denunciata obliterazione dell’efficacia del giudicato costituito dalla ricordata sentenza del Pretore di Celano. La sentenza impugnata ha sottolineate che nella controversia invocata era stato semplicemente accertato il possesso della R. a fronte di una domanda della Ma. nei confronti di terzi di accertamento di intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 cod. civ. sull’immobile oggetto del giudizio in suo favore, e non la proprietà in capo alla stessa R..

9. – Con il quinto motivo si lamenta la omessa motivazione relativamente alla mancata valutazione di risultanze processuali. La Corte di merito non avrebbe motivato la mancata valutazione delle dichiarazioni del M. in riferimento all’acquisto dei terreni e alla richiesta di fido bancario, dichiarazioni palesemente false perchè in contrasto con le testimonianze e la documentazione acquisite.

10. – La censura è inammissibile per carenza di interesse, ove si consideri che le dichiarazioni il cui mancato esame da parte del giudice di secondo grado si contesta erano contrarie alla tesi della attuale ricorrente, in quanto disconoscevano il contenuto delle scritture invocate dalla R..

11. – Con la sesta censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e la omessa e/o insufficiente motivazione sul riconoscimento operato dal M. della firma apposta alle scritture private del 15 novembre 1982 e del 15 dicembre 1992. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere tardiva la domanda della R. di accertamento della simulazione di dette scritture private perchè avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale, trattandosi di procedimento iniziato nel 1991 . La controdichiarazione contenuta nelle stesse dimostrerebbe che gli acquirenti effettivi erano i coniugi e non l’interposta Ma..

Nè il M. aveva fatto ricorso al rimedio della querela di falso per contestare la dichiarazione.

12.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

1.2.2. – La domanda di simulazione andava proposta tempestivamente nei confronti della intestataria dell’immobile. La verità è che, a fronte della produzione del documento nel quale si affermava che il terreno era scafo acquistato con scrittura privata dalla madre del convenuto, la ricorrente avrebbe dovuto disconoscere la firma ovvero evocare in giudizio anche la suocera per l’accertamento della simulazione relativa, poichè la sola dichiarazione congiunta degli asseriti acquirenti – effettivi non poteva far venir meno l’efficacia della scrittura. In definitiva, manca, nella specie, la prova del titolo di acquisto dell’immobile de quo in capo alla ricorrente.

Correttamente, al riguardo, la Corte di merito ha osservato che non basta a far acquistare la titolarità di un bene immobile la manifestazione di volontà di due soggetti terzi di dividersi il bene o ‘attestazione da parte degli stessi di esserne proprietari.

13. – Con il settimo motivo si deduce la omessa motivazione e l’omesso esame di. documenti decisivi, anche ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, cod. proc. civ. La Corte d’appello avrebbe totalmente pretermesso la valutazione di risultanze processuali, e in particolare delle deposizioni testimoniali dalle quali emergeva che i coniugi M. e R. avevano conferito ad un geometra l’incarico di redigere un progetto avente ad oggetto il fabbricato e il terreno di cui si tratta e poi di venderli, e ad un altro l’incarico di redigere una perizia avente ad oggetto la valutazione dell’immobile.

14- La doglianza è inammissibile, in quanto irrilevante ai fini del giudizio si appalesano le deposizioni il cui omesso esame si imputa al giudice di secondo grado.

15. – Con l’ottavo motivo si deduce l’omesso esame dell’interrogatorio formale deferito al M. e il vizio di motivazione in redazione agli artt. 23 e 116 cod. proc. civ. Con le risposte fornite a detto interrogatorio, contraddittorie rispetto alla documentazione da lui stesso prodotta, il M. non avrebbe fornito alcuna prova del fatti da lui affermati.

16. – Anche tale censura è inammissibile, poichè la ricorrente è carente di interesse al riguardo.

Ed Infatti, la stessa sostiene che le dichiarazioni rese dal M. nel corso dell’interrogatorio il cui omesso esame da parte del giudice di secondo grado censura sarebbero state false: donde il difetto di rilevanza delle stesse.

17. – Con il nono motivo, si lamenta la motivazione insufficiente relativamente all’addotto contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata, nonchè la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 360 cod. proc. civ. per la impossibilità di individuare il concreto comando giudiziale. La contraddizione tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata risiederebbe, in particolare, nel ravvisato contrasto tra la dichiarazione di riconoscimento delle scritture private aventi ad oggetto il diritto di comproprietà sui beni oggetto di causa ed il rigetto della domanda della R. di accertamento della stessa comproprietà dei beni.

18.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

18.2. – Premesso che, come ricordato dalla stessa Corte di merito, il riconoscimento della sottoscrizione della scrittura ha efficacia probatoria esclusivamente in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, ma non anche in relazione ai suo contenuto intrinseco (v., sul punto, Cass. , sent. n. 5 del. 1998), non sussiste il denunciato contrasto poichè la R., come già sottolineato sub 12.2., non ha provato il proprio titolo di proprietà sui bene in contestazione, ed il riconoscimento non ha riguardato il contenuto delle scritture che quella proprietà attestava.

19. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella natura della controversia e nei rapporti tra le parti si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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