Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21511 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3791-2019 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO DAMIANO;

– ricorrente-

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3096/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Generali Italia Spa ricorre per la cassazione della sentenza n. 3096/2018 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 6 dicembre 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dall’intimato.

La ricorrente espone in fatto di essere stata convenuta da G.V., nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del FGVS, dinanzi al Giudice di pace di Napoli Nord, per essere condannata a risarcirgli i danni riportati nell’incidente verificatosi in località Frattaminore, in data 11 aprile 2009, alle ore 13.15, allorchè, alla guida del proprio motociclo Piaggio, veniva urtato da una vettura station wagon di colore scuro rimasta sconosciuta, la quale, intenta ad uscire da un parcheggio a pettine, perdeva il controllo del mezzo ed investiva un pedone, C.A., fermo sul marciapiedi spartitraffico.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2546/2016, accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo provata la dinamica dell’incidente descritta in citazione, perchè supportata dal rapporto redatto dai vigili urbani e dalle deposizioni testimoniali, e disponeva la condanna a titolo risarcitorio al pagamento di Euro 4.888,13, al netto delle spese di lite.

Il Tribunale di Napoli Nord, investito del gravame in via principale dalla soccombente, per vizio motivazionale, malgoverno delle prove, violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., e, in via incidentale, dall’appellato in relazione al quantum liquidato, al mancato riconoscimento delle spese documentate e delle spese di Atp, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale relativamente alle spese mediche documentate; di conseguenza, condannava l’odierno ricorrente al pagamento di Euro 1366,92 e compensava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.11 ricorso è affidato ad un unico motivo, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum.

La sentenza impugnata difetterebbe di una motivazione in proprio, rinviando alla motivazione della sentenza di prime cure, al fine di confermarla, limitandosi, rispetto ad essa, ad aggiungere che spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne attendibilità e concludenza, di escludere la rilevanza di una prova, di valutare l’attendibilità dei testimoni.

Nè avrebbe tenuto conto, neppure al fine di sobbarcarsi di un onere motivazionale più specifico, della decisione n. 892/2017 resa nel processo intento da C.A., il pedone che lamentava di essere stato investito da G.V., la quale aveva ritenuto inattendibili i testimoni e insufficiente la prova della dinamica del sinistro.

Il motivo è fondato.

La questione sottoposta all’attenzione di questa Corte verte sulla laconicità e genericità della motivazione della decisione impugnata che ha confermato la sentenza gravata senza fornire una propria motivazione a supporto del rigetto dell’appello.

Nella specie, la pronunzia impugnata, nel rinviare a quella di primo grado, risulta del tutto priva di elementi che consentano di ritenere che il giudice di secondo grado abbia effettivamente preso in esame e valutato gli specifici motivi di gravame avanzati avverso la sentenza del Giudice di Pace. La decisione impugnata infatti ha omesso di esprimere le ragioni della propria decisione, limitandosi ad affermare di condividere sul punto, con il mero supporto del richiamo di talune massime giurisprudenziali, la decisione del Giudice di Pace, la quale, per parte sua, già risultava alquanto laconica.

Il Collegio ritiene che, non costituendo espressione di un autonomo processo deliberativo, perchè, come detto, si limita ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, omettendo ogni esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame che avevano investito in maniera specifica la valutazione delle prove testimoniali, la motivazione della decisione della Corte d’Appello assuma i caratteri della “motivazione apparente”; essa è, infatti, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e quindi non raggiunge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (cfr., di recente, in tal senso, Cass. 30/06/2020, n. 13248).

2. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

3. La decisione viene cassata e la controversia rimessa al Tribunale di Napoli Nord in persona di altro giudice appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, cui è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rimette la controversia al Tribunale di Napoli Nord in persona di altro Giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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