Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21510 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3399-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE

MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO POTENA, LUIGI

FALLUCCHI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1804/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1804-2018 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 24 ottobre 2018, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, Allianz SPA.

M.M. e N.S., genitori dell’odierno ricorrente, all’epoca dei fatti minorenne, quali esercenti la responsabilità genitoriale, agivano nei confronti della Allianz SPA e di C.L., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni risentiti da M.L. a causa dell’incidente occorsogli mentre, con la sua bicicletta, il 17 luglio 2009, alle ore 15:00 circa, percorreva via Circe in direzione di via Lucera nel comune di San Severo, quando la bicicletta veniva attinta dalla parte anteriore sinistra della vettura di proprietà di C.L., assicurata da Allianz SPA.

Costituitasi in giudizio Allianz SPA eccepiva la improponibilità della domanda per il mancato invio della lettera di messa in mora di cui al codice delle assicurazioni private, art. 145, e nel merito contestava la pretesa sia nell’an che nel quantum.

Il giudice di primo grado, con sentenza numero 1163/2015, dichiarava improponibile la domanda e condannava gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite a favore della Compagnia di Assicurazioni.

M.L. proponeva appello avverso detta sentenza, ritenendo che il giudice non avesse fatto buon governo degli elementi di prova che la fattispecie offriva e precisando che Allianz era venuto a conoscenza del sinistro tramite la denuncia fatta dal proprio assicurato nell’immediatezza dei fatti e successivamente tramite raccomanda A/R: denuncia equivalente alla richiesta formulata dal danneggiato, codice delle assicurazioni private ex art. 145.

La Corte d’appello di Bari, dichiarata la contumacia di C.L., rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare Allianz delle spese del grado di giudizio.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del codice delle assicurazioni private, art. 145, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in occasione del sinistro per cui è causa, attesa l’errata applicazione del codice delle assicurazioni, art. 145. L’errore sarebbe quello di non avere considerato la denuncia fatta dal danneggiante alla propria assicurazione con la conseguente apertura del sinistro idonea a portare a conoscenza dell’assicurazione il sinistro e quindi corrispondente quoad effectum alla richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato. Secondo il ricorrente sia il primo giudice che il giudice di appello sarebbero caduti in evidente errore, omettendo di considerare che la mancata richiesta stragiudiziale del risarcimento del danno da parte del danneggiato non era ostativo alla liquidazione del danno medesimo e non arrecava alcun pregiudizio all’assicuratore nè impediva la proposizione della domanda giudiziale, potendo la domanda ex art. 145 C.d.S. essere sostituita da un atto equipollente, posto che la sua funzione è quella di consentire all’impresa di assicurazioni di avere uno spatium deliberandi al fine di favorire la composizione stragiudiziale delle controversie. Il ricorrente invoca, in particolare, l’applicazione della pronuncia n. 9912/2011, di questa sezione, che ha affermato che l’improcedibilità della domanda viene meno quando l’istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata a/r inviata non dal danneggiato, ma dal proprio cliente.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale non solo ha respinto il motivo di appello avente ad oggetto la stessa censura qui formulata con una motivazione che non è stata aggredita dal ricorrente – il giudice a quo ha rilevato che il principio di diritto evocato dal ricorrente quanto alla equipollenza della denuncia di sinistro effettuata dal danneggiante alla propria assicurazione alla denuncia effettuata dal danneggiato non poteva trovare applicazione nel caso di specie, perchè, a differenza di quanto avvenuto nel caso esaminato dalla decisione di legittimità citata, il danneggiato non aveva proposto la domanda solo nei confronti del danneggiante, il quale poi aveva chiamato in giudizio la propria assicurazione, ma nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazioni – ma ha anche rilevato che era rimasto sfornito di prova che il danneggiante avesse inviato una lettera raccomandata a/r alla propria compagnia di assicurazioni.

Tanto basta a ritenere inammissibile il ricorso, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dovendosi osservare che quand’anche il ricorrente avesse ragione di invocare l’equipollenza della messa in mora effettuata dal danneggiante a quella a lui richiesta quale danneggiato, egli avrebbe dovuto dimostrare, producendo la raccomanda in questione, che essa per il suo contenuto fosse idonea, come preteso, al raggiungimento dello scopo. Come affermato proprio da una delle decisioni invocate dal ricorrente la richiesta di risarcimento codice delle assicurazioni private ex art. 145, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perchè l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta (Cass. n. 19354/2016) ed altresì per la mancata censura di una delle rationes decidendi su cui si è basata la decisione della Corte d’Appello, in applicazione del consolidato principio secondo cui ove la pronuncia di merito, si basi su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, il ricorrente ha l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso.

3. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA