Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2151 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2503-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEMESI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5723/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente esercita commercio all’ingrosso di articoli da regolo e cartoleria personalizzata ed era attinta da avviso di accertamento con recupero a tassazione per iva non corrisposta, recte per indebita fruizione dei vantaggi del c.d. “deposito Iva” di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis.

In altri termini, si contesta alla contribuente di aver effettivamente depositato la merce nei magazzini, ma per contro di averla fatta transitare per pochi minuti o addirittura di averla avuta direttamente in piena disponibilità, procurandosi un fittizio deposito “cartolare”, privo di reale funzione imprenditoriale, bensì mirato al solo lucro di vantaggio fiscale.

I militari allegavano testimonianze dei trasportatori -uniti a disordinata contabilità- ove si dichiarava come la merce fosse usa transitare per poco tempo nei magazzini, mentre in altre occasioni addirittura veniva consegnata direttamente al destinatario finale, senza alcuna sosta nel recinto fiscale.

2. I gradi di merito erano favorevoli al contribuente, ove la CTR -per quanto interessa il prosieguo- poneva a base del proprio convincimento la norma interpretativa autentica di cui alla L. n. 2 del 2009, ove si afferma per depositato anche ciò che viene stoccato nelle adiacenze del presidio fiscale, seppur non materialmente introdotto.

Ricorre con due motivi l’Ufficio. Rimane intimata la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si denuncia vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2697 c.c., ove il giudice del gravame ha dato per assodato che le merci fossero state consegnate negli spazi limitrofi o adiacenti al deposito, secondo la norma di interpretazione autentica citata, mentre tale fatto non sarebbe stato provato, tanto meno dal contribuente.

Il patrono erariale riporta quindi orientamento di questa Corte per cui la norma interpretativa non affranca dall’onere probatorio sull’effettiva presenza e deposito della merce all’interno o nelle adiacenze del recinto fiscale.

In verità, dalla lettura della sentenza gravata il convincimento del giudice sul punto si rinviene nella genericità delle informazioni raccolte dai militari, ove l’autista dell’automezzo avrebbe riferito che solo alcune volte si fermava nel deposito, mentre altre si recava direttamente dal destinatario. Tale argomento non è stato ritenuto sufficiente, con apprezzamento di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa Corte.

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Il motivo è infondato e dev’essere disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione meramente apparente, ove la CTR avrebbe data per provato apoditticamente il deposito della merce ovvero anche la mera consegna al depositario nelle adiacenze pertinenziali.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di meritò ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., V, n. 24313/2018). Al contrario, nel caso in esame l’iter logico risulta correttamente esposto, nel dichiarare il bilanciamento dei diversi apporti probatori, dando motivata prevalenza all’uno piuttosto che all’altro, con apprezzamento di merito non scrutinabile da questa Corte di legittimità. Il motivo è quindi infondatò e va disatteso.

In conclusione il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Nulla sulle spese, restando intimata la parte contribuente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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