Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2151 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12998-2013 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRIGGERI

ATTILIO, 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ORAZIO RUSSO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 413/2012 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

R.A. ricorre avverso la sentenza n. 413/04/2012, depositata in data 30/11/2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 4, ha annullato la pronuncia di primo grado avente ad oggetto quanto iscritto a ruolo a seguito di liquidazione automatica del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, presentata dal Russo per l’anno d’imposta 2002;

per quanto qui rileva, la CTR, a fondamento della decisione ha osservato che la cartella con la quale l’Amministrazione chiede il pagamento delle imposte dichiarate e non versate dal contribuente, non necessita di specifica motivazione, in quanto la pretesa impositiva scaturisce sulla base degli elementi indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi, e che, parimenti, laddove il contribuente eccepisca la compensazione delle imposte dovute, nella specie per credito IVA, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione correlata al vantato credito opposto in compensazione;

avverso tale pronuncia, ricorre R.A. affidandosi a tre motivi;

l’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, si difende con controricorso, il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 375 c.p.c.; Equitalia Gerit S.p.a., regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con i primi due motivi viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di valutare ed esaminare l’eccezione dedotta nel giudizio d’appello dal ricorrente in riferimento alla mancata impugnazione da parte dell’Agenzia della “ratio decidendi” contenuta nella pronuncia di primo grado, ed afferente al fatto che “l’agenzia avrebbe dovuto spiegare, nella cartella, che assumeva la veste di accertamento, come e perchè non aveva riconosciuto la compensazione richiesta”, e per avere pronunciato in mancanza di qualsivoglia domanda od eccezione prospettata dall’Ufficio in relazione alla richiesta compensazione avanzata dal contribuente;

2. con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, n. 5, e art. 8, n. 1, per avere la CTR violato il principio e la ratio di tale normativa nonchè dell’art. 1241 c.c., che sanciscono l’estinzione del diritto al credito nel caso di coesistenza dello stesso con un debito di uguale o superiore importo;

3. il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono;

4. vanno congiuntamente esaminati i primi due motivi di gravame, in quanto oggettivamente connessi, concernendo, entrambi, censure attinenti la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

5. con riferimento al primo profilo di censura concernente in generale il difetto di motivazione della cartella, che nella specie possedeva secondo il giudice di “prime cure” la natura di atto di accertamento, e l’omessa pronuncia, quindi sulla “ratio decidendi” da parte della CTR, va evidenziato che, quest’ultima divisando proprio le questioni relative ai requisiti di motivazione della cartella ha richiamato principi espressi da questa Corte, che con orientamento costante (“ex plurimis” Cass. n. 7347/2008-Cass. n. 21804/2017) dal quale il Collegio non ha motivi per dissentire, ha affermato che la carenza di motivazione della cartella non può essere predicabile, qualora, come nel caso che occupa, l’ufficio delle entrate provveda alla liquidazione ed alla riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della sola dichiarazione, con la procedura contemplata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, atteso che detta disposizione non prevede un atto di accertamento, in quanto la cartella costituisce il presupposto con il quale viene legittimamente esercitata la pretesa tributaria sulla base dei dati riportati nella dichiarazione resa dal contribuente;

8. pure infondata appare la censura mossa con il secondo profilo di censura, concernente il dedotto vizio di “ultra petizione”;

9. infatti, come noto, il vizio di “extra” od “ultra petizione” ricorre, soltanto, quando la decisione non corrisponda alla domanda od alle eccezioni, o statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti (Cass. n. 727 del 1973), e che il giudicato, parimenti, non risulti perimetrato sulla base delle domande ed eccezioni prospettate dalle parti in causa;

10. nel caso in disamina, appare, invece, evidente come la CTR si sia pronunciata sul “thema decidendum” perimetrato nella decisione di primo grado, e sulla eccezione specificamente dedotta dall’attuale ricorrente, entrambi concernenti la questione della richiesta di compensazione del credito IVA proposta dal contribuente nella dichiarazione dei redditi;

11. parimenti infondato risulta il terzo motivo;

12. infatti, come noto, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, ed a tal fine non è sufficiente l’indicazione della pretesa nella dichiarazione, poichè il credito fiscale non nasce da questa ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (cfr. Cass. n. 18427/2012);

13. tale principio affermato sul piano generale da questa Corte, appare, inoltre corroborato nel caso di specie, dalla circostanza che trattandosi di eccezione di compensazione la stessa rileva quale fatto estintivo della correlata obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in ragione di reciproci crediti e debiti, sicchè incombe sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito;

14. per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, le spese liquidate come da dispositivo, in favore dell’Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza; mentre il mancato svolgimento di attività difensionale da parte della Equitalia Gerit S.p.a., esime il Collegio dal pronunciare in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio nei confronti della stessa. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna R.A. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1200,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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