Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21509 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 06/10/2020), n.21509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2919-2019 proposto da:

COMUNE GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DE PAOLI;

– ricorrente –

PORTO PETROLI DI GENOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 200,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA CORRADO OLIVA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DE PAOLI;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 705/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Porto Petroli di Genova s.p.a. è concessionaria di aree demaniali nel porto di Genova (terminal) e ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI 2008, deducendone la nullità per difetto di sottoscrizione, la esenzione dall’imposta trattandosi di terminal portuale, e come tale classificabile in E/1 e quindi esente da ICI; rileva inoltre che per le aree scoperte non ancora accattaste il Comune non avrebbe potuto autoliquidare l’imposta, ma avrebbe dovuto attendere l’accatastamento dei beni. Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Liguria con sentenza depositata 20 marzo 2018 ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo che le aree scoperte del terminal e gli immobili ad esse strettamente funzionali sono necessari alla attività portuale e pertanto anche le aree scoperte devono essere censite nella categoria E/1, e quindi esenti da ICI.

2.- Avverso tale sentenza il Comune di Genova propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, riproponendo la questione della classificazione in E/1 di tutte le aree coperte nonchè il difetto di sottoscrizione, la illegittimità della autodeterminazione della tariffa e la carenza del presupposto oggettivo rispetto alle aree scoperte.

Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, e art. 7, lett. B) e del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il Comune ha errato la CTR a ritenere che attraverso le c.d. aree scoperte in concessione si eserciterebbe un “uso pubblico” del demanio e che le aree in questione siano da classificare in categoria E/1 con conseguente esenzione ICI. Deduce che la strutture in uso alla società sono unità immobiliari autonome rispetto alla stazione marittima con autonoma capacità di produrre reddito e che peraltro la società non è neppure concessionaria di servizio pubblico e di conseguenza, le predette aree non possono essere classificate in categoria E, come peraltro ritenuto da giurisprudenza costante della Suprema Corte.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 5, e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La ricorrente censura la sentenza impugnata perchè sulla base di erronee premesse (la classificabilità in categoria E delle predette aree) rende un dispositivo ambiguo e generico che lascia nella più completa incertezza le parti processuali, non potendosi evincere se abbia annullato e per intero gli avvisi impugnati ovvero se invece abbia operato su atti di accatastamento e quali.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

La CTR, dopo avere in motivazione affermato che, nonostante le “ondivaghe” sentenze della Corte di cassazione che escludono l’attribuzione della categoria E/1 alle aree scoperete addette a terminal portuale, essa intende uniformarsi alla propria giurisprudenza in quanto “convalidata” dalla legge di stabilità 2018 (pur nella consapevolezza che la norma dispone per il periodo a far data dal gennaio 2020) e, premesso che le aree scoperete e gli immobili strettamente necessari alla attività prestata e non altrimenti utilizzabili sono da considerarsi esclusi da ICI e classificabili nella categoria E/1, nel dispositivo così si esprime “la Commissione in riforma della sentenza impugnata determina la classificazione in categoria E1 delle aree scoperte e manufatti di strettamente accessori e la categoria D8 per gli altri immobili insistenti su dette aree”.

La parte ha invero impugnato non già l’atto di classamento, ma gli avvisi di accertamento dell’ICI, deducendo, tra l’altro che le predette aree, da classificare in categoria E sono esenti dal tributo. La decisione della CTR pertanto deve essere considerata quale accertamento incidentale sulla classificabilità delle aree in categoria E, con la conseguenza, per queste aree, della esenzione dal tributo.

Così facendo il giudice d’appello ha però errato nella applicazione delle norme evocate da parte ricorrente, e ha disatteso i principi costantemente enunciati da questa Corte, pur nella consapevolezza che essi sono in contrasto con quanto affermato nelle “proprie (della CTR) precedenti sentenze” cui il Collegio di secondo grado ha voluto comunque uniformarsi.

Nella ormai consolidata interpretazione di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, si afferma “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità” (Cass. n. 10674/2019). Ciò in quanto l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 23067/2019). Sulla scorta di queste considerazioni, questa Corte ha costantemente ritenuto che i locali magazzini e le aree scoperte utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci non possono essere classificati nella categoria E, e di conseguenza non possono essere considerate, per questa ragione, esenti da ICI (Cass. 10287/2019; Cass. 34657/2019; Cass. 10674/2019; Cass. 10031 e 10032 del 2017).

La sentenza impugnata è quindi da cassare in accoglimento del ricorso principale ribadendo i principi di diritto sopra enuncianti, vincolanti per il giudice del rinvio.

5.- Il ricorso incidentale è inammissibile.

Le questioni agitate dalla società controricorrente costituiscono questioni assorbite, che il giudice di secondo grado non ha esaminato e che dovrà valutare in sede di rinvio, tenendo conto di quanto sopra in ordine all’accoglimento del ricorso principale. E’ infatti principio affermato da questa Corte, cui il Collego intende dare continuità che “Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass. 10503/2018; Cass. 574/2016; Cass. 4472/2016; Cass. 22095/2017). Il ricorso principale è pertanto da accogliere con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, per un nuovo esame, anche sulle questioni assorbite; il ricorso incidentale è da dichiarare inammissibile.

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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