Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21508 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21508 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 23028-2012 proposto da:
ROMANO SALVATORE RMNSVT57H18F656C, BIO-SI
INTERNATIONAL SRL 05409960480 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato NERVI
GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato LAZZERINI
RENATO, giusta mandato in calce al ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrenti contro
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAN SEBASTIANELLO 9, presso lo studio degli avvocati MARIA

Data pubblicazione: 19/09/2013

MUSCO, MASSIMILIANO MOSTARDINI, GIOVANNI
GALIMBERTI, MELLUCCI FULVIO, RAHUL KAKKAR, giusta
procura alle liti che viene allegata in atti;
– resistente –

depositata il 24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
per i ricorrenti é solo presente l’Avvocato Renato Lazzerini.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che si oppone che sia dato atto della presenza
dell’avvocato.

Ric. 2012 n. 23028 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

avverso l’ordinanza R.G. 7325/2011 del TRIBUNALE di FIRENZE,

z9 2302812012.
ORDINANZA
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 1 ° .10.012, ha
sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il giudizio promosso
da Bio Si International s.r.l. e da Salvatore Romano nei

l’accertamento dell’attività di contraffazione del brevetto
IT 1315206 posta in essere dalla convenuta, sino alla
definizione del giudizio, precedentemente instaurato,
pendente fra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Roma,
avente ad oggetto l’accertamento in via principale della
nullità del brevetto; ha, in conseguenza, dichiarata
assorbita la questione concernente l’esistenza di un rapporto
di connessione fra le due cause, idoneo a dar luogo ad un
provvedimento di rimessione al giudice preventivamente adito,
ai sensi dell’art. 40 c.p.c. aggiungendo, ad abundantiam, che
lo stato della causa principale non avrebbe comunque
consentito l’unitaria trattazione e decisione delle cause
connesse.
Bio Si International e Salvatore Romano, con ricorso
notificato 1’11.10.012, hanno impugnato il provvedimento ai
sensi dell’art. 42 c.p.c., contestando che fra i due giudizi
vi sia rapporto di pregiudizialità.
Edward Lifesciences Italia s.p.a ha replicato con memoria
difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
11 P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

3

confronti di Edward Lifesciences Italia s.p.a. per ottenere

z q 2302812012.
Entrambe la parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.
380 ter c.p.c..
L’avv. Lazzerini ha presenziato all’odierna udienza camerale.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la contemporanea
pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di
nullità del brevetto non comporta la necessità di sospendere
quello riguardante la contraffazione (cfr. Cass. nn.
16830/012, 5333/08, 24859/06, 10799/06). La questione
pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, infatti,
ben può essere risolta in via incidentale dal giudice
davanti al quale pende la domanda di contraffazione con
decisione che, non essendo idonea ad assumere autorità di
giudicato, neppure rende prospettabile un futuro contrasto
tra giudicati. L’efficacia

ultra litem della sentenza che

eventualmente dichiari la nullità del brevetto – che vincola
anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i
terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata – può,
invece, dar luogo ad un contrasto tra gli effetti pratici
delle due pronunce, espressamente contemplato dall’art. 77
CPI (già art. 59 bis r.d. 29 giugno 1939 n. 1127) e risolto
attraverso l’attribuzione di efficacia retroattiva alla
dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi

4

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

zq 2302572012.
già compiuti in base a quella di contraffazione (cfr. Cass.
nn. 16830/010 e 24859/06 cit.).
Il Tribunale fiorentino, che si é posto in consapevole
contrasto con il predetto orientamento, ha motivato il

respinti da questo giudice di legittimità e che non possono
pertanto condurre ad un ripensamento sulla questione
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, peraltro
inammissibile in quanto volto ad ottenere la riforma di una
decisione (in ordine alla ricorrenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 40 c.p.c.) che il Tribunale non ha
mai assunto, in quanto ha dichiarato la questione
(inutilmente esaminata) assorbita dal provvedimento di
sospensione.
L’accoglimento del primo motivo comporta la prosecuzione
della causa dinanzi al Tribunale di Firenze, che regolerà
anche le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e
dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Firenze, anche per le spese.
Roma, 14 maggio 2013.

proprio dissenso sulla scorta di argomenti già esaminati e

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