Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21508 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 21508 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11500-2010 proposto da:
SPADARO

MARIA

GIUSEPPA

C.F.

SPDMGS50S601535S,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI
TAMBURANO 30, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO
SABBATUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato
CALDARELLA FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
contro

1916

COMUNE DI SCICLI C.F. 00080070881, in persona del
e

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA CELIMONTANA 38,

presso

lo studio

Data pubblicazione: 10/10/2014

dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CESARE BORROMETI, giusta delega in
atti;
– controri corrente nonchè contro

DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.
97095380586, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso L’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;

resistente con procura

avverso la sentenza n. 793/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 15/01/2010 R.G.N. 780/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

R.G. n. 11500/10
Ud. 28.5.2014
Spadaro c. Comune di Scicli e INPDAP

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.3.06 il Tribunale di Modica rigettava l’opposizione al decreto
ingiuntivo con cui era stato ordinato al Comune di Scicli il pagamento in favore di
Maria Giuseppa Spadaro dell’indennità di fine rapporto per il periodo non di ruolo

prestato alle dipendenze della predetta amministrazione a seguito di assunzione a
tempo determinato avvenuta ex lege n. 285/77, prima dell’inquadramento nel ruolo
soprannumerario del Comune ai sensi della 1.r. n. 39/85.
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in totale riforma
di quella emessa in prime cure, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava – per
prescrizione della relativa azione – la domanda di parte attrice, che oggi ricorre per
la cassazione di tale sentenza affidandosi ad un solo motivo.
Il Comune di Scicli resiste con controricorso.
L’INPDAP — pure in contraddittorio con il quale si sono svolti i gradi di merito —
ha depositato procura speciale ad litem (e ha poi discusso la causa in udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione — sollevata dal Comune di Scicli – di
improcedibilità del ricorso per tardività della sua notifica in quanto avvenuta a
mezzo posta il 22.4.10, cioè dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 c.p.c.
In realtà, ex art. 149 co. 3° c.p.c. (aggiunto dall’art. 3 legge n. 263/05) per il
soggetto notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario, consegna che nel caso di specie è avvenuta il 19.4.10 a
fronte di una notifica della sentenza impugnata avvenuta il 18.2.10.
Dunque, la notifica è tempestiva.
2- Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2935 c.c. per avere la gravata pronuncia fatto decorrere la prescrizione del
diritto all’indennità per cui è causa (cui era tenuto il Comune di Scicli) dalla
cessazione del periodo lavorativo non di ruolo prestato anziché dalla conclusione
del rapporto di impiego con la stessa amministrazione o comunque dal momento in
cui il diritto medesimo poteva essere fatto valere; invece — continua il ricorso — il
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R.G. n. 11500/10
Ud. 28.5.2019
Spadaro c. Comune di Scicli e INPDAP

dies a quo del termine di prescrizione andava individuato nel 5.3.03, data della nota
prot. n. 4142 con cui l’INPDAP aveva comunicato la cancellazione dell’iscrizione
previdenziale attivata dal Comune di Scicli anche per il periodo pre-ruolo, rendendo
noto che al suo pagamento avrebbe dovuto provvedere il Comune stesso e non

l’INPDAP; solo da tale momento — conclude il ricorso — il credito per il pagamento
dell’indennità in questione era divenuto esigibile.

3- Il motivo è infondato, dovendo questa S.C. confermare l’orientamento espresso
in una propria precedente sentenza resa in una vicenda, del tutto analoga, di altro
personale del Comune di Scicli (v. Cass. n. 12917/13).
Poiché le odierne parti non mettono in dubbio la titolarità del Comune di Scicli
nel lato passivo dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell’indennità per
il periodo di lavoro non di ruolo, il nucleo della controversia risiede unicamente
nello stabilire il momento a partire dal quale l’odierna parte ricorrente avrebbe
potuto far valere il diritto ovvero quando lo stesso sia divenuto esigibile, con
conseguente decorso ex art. 2935 c.c. del termine di prescrizione.
Parte ricorrente muove dal presupposto che costituirebbe impedimento
all’esercizio del diritto il comportamento tenuto dal Comune di Scicli che,
interpretando erroneamente la Circolare INADEL n. 12 del 1986, trasferì all’istituto
previdenziale gli elementi per consentirle di fruire, all’atto della cessazione dal
rapporto, la relativa indennità anche per il periodo non di ruolo.
Va tuttavia ribadito che l’art. 2935 c.c., secondo cui la “prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, consente di
procrastinare il dies a quo della decorrenza del termine solo in ipotesi di
impedimento legale all’esercizio del diritto e non anche di impedimento di fatto
(Cass. 27.2.02 n. 2913, 16.7.01 n. 9618, 15.3.01 n. 3796, 19.11.99 n. 12825, 3.6.97
n. 4939), tale essendo la mera ignoranza del titolare, colpevole o meno che sia
(Cass. 11.12.01 n. 15622; Cass. 3.5.99 n. 4389; Cass. 25.11.97 n. 11809; Cass.
18.9.97 n. 9291, Cass. 7.5.96 n. 4235).

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R.G. n. 11500/10
Ud. 28.5.2014
Spadaro c. Comune di Soldi e INPDAP

Le uniche eccezioni a riguardo sono quelle tassativamente indicate dagli artt. 2941
e 2942 c.c. in tema di sospensione del decorso della prescrizione, nessuna delle
quali ricorre né è stata allegata dall’odierna parte ricorrente.
In particolare, non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (sospensione

derivante da un comportamento doloso della controparte), che si verifica soltanto
quando il debitore ponga in essere intenzionalmente una condotta volta ad occultare
al creditore l’esistenza dell’obbligazione (cfr., ex aliis, Cass. n. 1222/04, in cui è
stato escluso che possa integrare tale ipotesi la condotta tenuta dall’Ente Ferrovie
dello Stato in una propria circolare in cui rassicurava i dipendenti in ordine alla non
decorrenza della prescrizione di crediti per lavoro straordinario).
Tale condotta deve comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di
agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
In altre parole, l’art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla
possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento
soggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo (cfr. Cass. n. 15858/2003;
Cass. n. 2429194).
Nel caso di specie non vi erano impedimenti legali all’esercizio del diritto, non
potendo ritenersi tale la regolarizzazione contributiva operata dal Comune per il
ricongiungimento dei periodi ai fini previdenziali.
E, come non vi erano impedimenti legali, così non esistevano cause che
escludessero in parte ricorrente l’interesse ad agire, atteso che — in base ad una
corretta esegesi normativa — ben avrebbe potuto tempestivamente convenire in
giudizio il Comune di Scicli (al di là dell’eventuale contrario convincimento di tale
ultima amministrazione e/o dell’istituto previdenziale) per chiederne la condanna al
pagamento della prestazione maturata.
4- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità si compensano tra le parti, atteso che

la controversia è nata da un equivoco dovuto ad un’erronea interpretazione
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R.G. n. 11500/10
Ud. 28.5.2014
Spadaro c. Comune di Scicli e INPDAP

P .Q .M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, in data 28.5.2014.

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