Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21507 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale, dall’Avv. Antonio PASCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministero pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio eletto negli Uffici di questa in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza in data 22

gennaio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Francesco A. Russo, per delega dell’Avv. Antonio Pasca.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto opposizione avverso il decreto del consigliere delegato della Corte d’appello di Potenza in data 25 settembre 2014 con cui, in accoglimento del ricorso per equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, presentato in conseguenza della irragionevole durata di un processo di appello svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato, era stato ingiunto al Ministero il pagamento, in favore di C.M., della somma di Euro 8.500, oltre interessi legali e spese;

che la Corte d’appello di Potenza, con decreto in data 22 gennaio 2015, ha revocato il decreto emesso dal consigliere delegato e, per l’effetto, ha condannato il Ministero al pagamento, in favore del C., della minor somma di Euro 2.000, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, e ha condannato il C. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.375;

che la Corte d’appello ha rilevato che l’istanza di equa riparazione proposta dal C. era stata già valutata, con riferimento al giudizio amministrativo di primo grado, con decreto della Corte d’appello di Lecce depositato in data 15 settembre 2008, di guisa che, avendo il consigliere delegato riconosciuto l’indennizzo anche in relazione al processo davanti al TAR di Lecce, conclusosi con sentenza depositata il 21 febbraio 2007, detto decreto doveva essere revocato nella parte già oggetto di giudicato;

che, quanto al grado di appello, al quale non si riferiva il decreto della Corte di Lecce, la Corte di Potenza ha rilevato che tale grado si è protratto per circa quattro anni oltre il periodo di durata ragionevole di anni due;

che la Corte distrettuale ha liquidato al ricorrente 500 Euro per ciascun anno di ritardo a titolo di danno non patrimoniale;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 maggio 2015;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non si è difeso con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perchè affidato ad una generica doglianza non veicolata attraverso un motivo di impugnazione, formulato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c. ed individuante una censura riconducibile in una di quelle proponibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c.;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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