Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21507 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21507 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 26284-2011 proposto da:
DUFERCO COMMERCIALE SPA 03401990175 in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – Pal. A, presso lo
studio dell’avvocato DE MARTINO SIMONE, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati TACCIOLI STEFANO,
GHELARDI MARCELLO, MOLTANI LAURA DONATELLA,
giusta procura in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio;

– ricorrente contro
SOCIETA’ COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI SOCIETA’
A R.L. 00089300495 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

Data pubblicazione: 19/09/2013

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. DI PIETRO
ANGELO, giusta procura alle liti a margine della memoria difensiva;

– resistente contro

Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
LUCIANA ANGUILANO, giusta procura ad litem in calce alla copia
notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio;

– resistente nonché contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA,
MIXOS – MIELE SERVIZI MARITTIMI SRL;

– intimate avverso la sentenza n. 11540/2011 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 30/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Duferco Commerciale s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano Axa Corporate Solution Insurance (di seguito
AXA), nonché la Compagnia Lavoratori Portuali a r.l. per ivi sentirli
Ric. 2011 n. 26284 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA 12234810153 –

condannare, in solido o alternativamente, al pagamento dei danni
conseguenti al deterioramento di una partita di acciaio in rotoli da essa
acquistata in Cina, partita che, previo trasporto via mare fino al porto
commerciale di Piombino, era rimasta abbandonata, per incuria della
convenuta, in un’area di stoccaggio a cielo aperto e quindi esposta

L’azione è stata esercitata nei confronti di AXA, in quanto assicuratrice
della società attrice contro tutti i rischi di trasporto, nonché nei
confronti della Compagnia Lavoratori Portuali, in quanto responsabile
dei danni.
Costituitasi in giudizio, AXA, sul presupposto di aver già pagato a
Duferco l’indennizzo, ha dichiarato di surrogarsi, ex artt. 1916 e 1201
cod. civ., nei diritti dell’assicurata verso i responsabili.
Si è costituita anche la Compagnia, che ha preliminarmente eccepito
l’incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo, e ottenendo,
l’autorizzazione a chiamare in causa Mixos, mandataria di Duferco e
incaricata dello “sbarco dei rotoli” e Assicurazioni Generali, sua società
assicuratrice, per esserne manlevata in caso di soccombenza.
Con sentenza del 30 settembre 2011 il giudice adito ha così
provveduto:
a) ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere
nei rapporti tra Duferco ed AXA;
b) ha ordinato la separazione del giudizio instaurato da Duferco (alla
quale era subentrata in surroga AXA), nei confronti della Compagnia
Lavoratori Portuali;
c) ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere nel
merito la predetta causa, per essere competente il Tribunale di
Livorno, innanzi al quale ha rimesso le parti.

Ric. 2011 n. 26284 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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all’aggressione degli agenti atmosferici.

In motivazione ha osservato il giudicante che i titoli contrattuali in
forza dei quali Duferco aveva agito nei confronti di AXA e della
Compagnia avevano natura ed oggetto diversi, di talché non v’era
spazio per il superamento dei normali criteri di determinazione della
competenza, in applicazione del disposto dell’art. 33 cod. proc. civ. Ha

tra Duferco e la Compagnia dovevano essere eseguite in Piombino,
luogo in cui la convenuta aveva anche la sede legale, non era dato
ravvisare la ricorrenza dei presupposti di connessione, né soggettiva, né oggettiva;
che, cessata la materia del contendere tra Duferco ed AXA, per effetto
dell’intervenuto pagamento dell’indennizzo, andava dichiarata
l’incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere della domanda
proposta da Duferco nei confronti della Compagnia.
Avverso detta pronuncia Duferco Commerciale s.p.a. ha proposto
ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.,
affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.
Axa Corporate Solutions Assurance s.a. e la Compagnia Lavoratori
Portuale a r.l. hanno, ciascuna, depositato memoria, la prima ribadendo
di aderire al ricorso e svolgendo le sue deduzioni anche con un
ulteriore scritto difensivo.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto alla
Corte di rigettare il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 38
cod. proc. civ. Assume che la Compagnia Lavoratori Portuali,
costituendosi in giudizio, si era limitata a contestare la ricorrenza dei
presupposti per il cumulo soggettivo, ex art. 33 cod. proc. civ. nonché
a indicare quale giudice competente il Tribunale di Livorno, in base al
criterio del foro generale delle persone giuridiche di cui all’art. 19 cod.
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aggiunto che poiché le obbligazioni nascenti dal contratto intercorso

proc. civ. In tal modo la Compagnia sarebbe venuta meno all’onere di
contestare la competenza del giudice concretamente adito in relazione
a tutti i criteri di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod.
proc. civ.

1.2 Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell’art. 33 cod.

dal giudice a quo, le domande proposte nei confronti di AXA e della
Compagnia Lavoratori Portuali erano palesemente connesse, avendo
entrambe ad oggetto l’indennizzo del danno costituito dall’avaria delle
bobine di acciaio.

2 H ricorso è inammissibile.
È ben vero che l’eccezione di incompetenza territoriale, in ipotesi di
cumulo soggettivo di domande, deve essere completa con riferimento
a tutti i criteri di collegamento di ciascuna di esse (Cass. civ. 21
dicembre 2010, n. 25891). E, tuttavia, la peculiarità del caso di specie
sta in ciò, che la decisione sulla questione di competenza si è basata
sulla coeva, benché logicamente preliminare, dichiarazione di
cessazione della materia del contendere tra Duferco e AXA nonché sul
contestuale ordine di separazione del giudizio instaurato da Duferco,
alla quale era subentrata in surroga AXA, nei confronti della
Compagnia Lavoratori Portuali.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la quale
il decidente ha definitivamente statuito sul rapporto processuale tra
Duferco e la società assicuratrice (tanto vero che ha anche provveduto
in ordine alle spese di lite), assume la natura e la funzione di
accertamento pregiudiziale rispetto alla decisione sulla competenza e
tale allora da precludere il regolamento, quand’anche facoltativo,
dispiegato avverso detta statuizione. Si ricorda, in proposito, che,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte per decisione di
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proc. civ., l’impugnante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto

merito deve intendersi non soltanto una pronuncia sul rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni —
di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari
di merito — diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione,
dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità

e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso
regolamento di competenza (confr. Cass. 10 gennaio 2011, n. 371;
Cass. civ. 23 aprile 2010, n. 9754).
Peraltro, come innanzi precisato, definito con declaratoria di
cessazione della materia del contendere il rapporto processuale tra
Duferco e AXA, è stata disposta altresì la separazione del giudizio
instaurato da Duferco, alla quale era subentrata in surroga AXA, nei
confronti della Compagnia Lavoratori Portuali.
Ora, tale complessiva pronunzia poteva essere censurata
esclusivamente con i mezzi di impugnazione ordinari. Al contrario, il
ricorso per regolamento di competenza non può che essere dichiarato
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno dei resistenti,
in complessivi euro 1.200,00 (di cui curo 200,00 per esborsi), oltre IVA
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta r-‘9

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