Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21507 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.C. (OMISSIS), T.E.

(OMISSIS), T.I. (OMISSIS),

T.A. (OMISSIS), T.M.V.

(OMISSIS), N.C. elettivamente domiciliati in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato NICASTRO CRISTINA, con studio in 90143 PALERMO, Piazza

Alberico Gentili n. 6, giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri in carica, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata

il 11/05/2009; R.G.N. 203/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E., M.V., I., A. e T. M.C. ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto depositato l’11 maggio 2009, con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto il reclamo dagli stessi proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento proposta dai predetti in conseguenza dei danni asseritamente subiti in conseguenza di un provvedimento abnorme adottato dal Consigliere istruttore della Corte di appello di Palermo in un giudizio di divisione immobiliare di cui erano state parti. Secondo la Corte territoriale, nonostante l’abnormità del provvedimento adottato, dato che a seguito della transazione tra le parti, la Corte di appello aveva perso la propria potestas iudicandi, il modus operandi concretamente seguito dalla Corte, pur non corretto da un punto di vista dello stretto diritto, comunque non poteva dirsi “non spiegabile”, e cioè sprovvisto di qualunque relazione con la particolarità della domanda: la decisione presa dalla Corte di fissare un’udienza per la comparizione del tecnico al quale era stato demandato l’incarico di effettuare le operazioni di frazionamento costituì una scelta operata con l’accordo delle parti e dei loro difensori, sicchè le varie attività poste in essere dalle parti non potevano in alcun modo intendersi quale volontà di definire la divisione al di fuori del processo. La parte erariale resiste con controricorso, nel quale deduce l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.

2.1. I ricorrenti deducono nel primo motivo violazione e falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 2, lett. a) per non aver rettamente interpretto la nozione di abnormità di un provvedimento già resa da questa S.C., alla quale chiedono se “il decreto impugnato abbia o meno violato e/o falsamente applicato la prescrizione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a) laddove abbia ritenuto che l’ordinanza del 23.7.02, emessa dal C.I. della Corte di appello di Palermo, seppur abnorme, non integri violazione di legge ascrivibile a negligenza insanabile del magistrato”.

2.2. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono ulteriore violazione e falsa applicazione dell’indicata disposizione e chiedono alla Corte se “il decreto impugnato abbia o meno violato e/o falsamente applicato la prescrizione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a) laddove abbia ritenuto che l’ordinanza del 23.7.02, emessa dal CI. della Corte di appello di Palermo non integri grave violazione dell’art. 185 c.p.c., comma 4 e dell’art. 789 c.p.c. ascrivibile a negligenza inescusabile del magistrato”.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ulteriore violazione dell’indicata norma in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e chiedono se “il decreto impugnato abbia o meno violato e/o falsamente applicato la prescrizione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per aver ritenuto scusabile e spiegabile la negligenza del magistrato in ragione della peculiarità della vicenda”.

3.1. Il quesito, come noto, non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.2.1. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine del primo e del secondo motivo proposti nel presente ricorso, dato che non contengono precisi riferimenti in fatto (si limitano a indicare il provvedimento impugnato ed a chiedere se sia conforme o meno alla disposizione normativa che si assume violata e, nel secondo motivo, il dubbio, come la trattazione del motivo, è essenzialmente incentrata nei confronti del provvedimento giurisdizionale che si assume abnorme e non di quello impugnato, con difetto, quindi, del requisito della “riferibilità” del motivo di ricorso al decreto impugnato in questa sede), nè indicano chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e quelle di cui s’invoca l’applicazione, sicchè i quesiti nel loro complesso si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

3.2.2. Senza contare che, in ogni caso, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti nel primo motivo, non sussiste un’automatica corrispondenza tra “abnormità” del provvedimento adottato e l’ipotesi di “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile” del magistrato ai fini della dedotta responsabilità civile, in quanto questa Corte ha avuto modo di precisare – e non sono stati forniti elementi che inducano a discostarsi da detta interpretazione – che quest’ultima deve consistere in una totale mancanza di attenzione nell’uso degli strumenti normativi ed in una trascuratezza cosi marcata ed ingiustificabile da apparire espressione di vera e propria mancanza di professionalità, concretizzantesi in una violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico o nell’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, nella manipolazione arbitraria del testo normativo (Cass. n. 7272/08). In effetti, la negligenza inescusabile implica la necessità della configurazione di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata nell’art. 2236 cod. civ. , nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come “non spiegabile” e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato (Cass. n. 11593/11; 15227/07;

25133/06). La ricorrenza di tale requisito è stata congruamente e correttamente esclusa dalla Corte territoriale. Come si è detto, inoltre, il secondo motivo manca del carattere della “riferibilità” al provvedimento impugnato, essendo riferito al provvedimento giurisdizionale di cui si lamenta l’abnormità, più che a quello oggetto della presente impugnazione.

3.3. Quanto al terzo motivo con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, esso avrebbe dovuto indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Orbene, nel caso con riferimento alla predetta censura con le quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente formula un “quesito” che non contiene alcun momento di sintesi, cosi esprimendosi secondo un modello difforme da quello normativamente delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi invero in meramente generiche ed apodittiche asserzioni non rispettose del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La censura non reca, invero, la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, l’art. 366 bis c.p.c, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass. 18/7/2007 n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione – peraltro indicati in maniera assolutamente generica – risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

4. Pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00=, di cui Euro 2.000,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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