Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21507 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.15/09/2017),  n. 21507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26199-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

FIORE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO VEDRANI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1323/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 96/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza del 22.10.2010 la Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Lucca del 18.1.2007, ha accertato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con causale relativa a “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento presso il Polo corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 16.1.2004 al 13.3.2004”.

Che la Corte ha ritenuto illegittimo il termine sia per genericità della causale, sia per non avere Poste Italiane spa fornito la prova della sussistenza della ragione sostitutiva, avendo il teste riferito soltanto che la sostituzione era stata effettuata per sostituzione dei personale con diritto alla conservazione del posto.

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, poi depositando anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Che la B. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il contratto stipulato tra le parti sarebbe illegittimo per genericità della clausola, in ragione della mancanza del nominativo del lavoratore sostituito, ciò ricavandosi secondo i giudici di merito da quanto statuito dalla sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale. Secondo la società ricorrente, premessa la non vincolatività della motivazione della citata sentenza, di rigetto, della Corte Costituzionale, tale elemento non sarebbe necessario atteso che la lettera di assunzione conterrebbe tutti gli elementi necessari per la concreta verifica delle ragioni sostitutive indicate nella causale, anche con riferimento alla sede in cui il lavoratore avrebbe operato e quanto alle posizioni di lavoro ricoperte, avuto conto della possibilità del cd “scorrimento”;

2) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione alla direttiva Comunitaria 99/70/CE, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto in particolare che la direttiva avesse come scopo di evitare l’abuso indiscriminato dei contratti a termine nonchè, attraverso la c.d. “clausola di non regresso”, il divieto della riduzione del livello di tutela di dei lavoratori per la stipula di tali tipologie di contratto. Secondo la ricorrente invece il D.Lgs. n. 368 del 2001, non contrasterebbe con la direttiva, perchè avrebbe come finalità quella di prevenire gli abusi derivanti dalla stipula non regolata di più contratti a tempo indeterminato, senza abbassare il livello generale di tutela dei lavoratori.

3) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’applicazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1419 c.c. per non avere la corte territoriale ritenuto l’essenzialità del termine, desumibile dal tenore letterale del contratto, la cui nullità determinerebbe la nullità dell’intero contratto e non solo della clausola.

5) la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 414 e 420 in relazione all’art. 2967 c.c. per non essere la decisione impugnata supportata dal benchè minimo elemento probatorio in relazione alle richieste economiche della lavoratrice, che non avrebbe provato il danno conseguente allo scioglimento del rapporto a termine, essendo suo onere provare che il datore di lavoro avrebbe rifiutato l’offerta di prestazione lavorativa.

6) In subordine Poste spa ha chiesto l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 6 e che in applicazione dello jus superveniens il risarcimento del danno sia contenuto nei limiti previsti dalla citata norma.

7) che il primo motivo di ricorso è fondato. Come più volte ha rilevato questa Corte, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato per ragioni sostitutive, nelle situazioni aziendali complesse l’onere di specificazione della causale è rispettato non solo dalla enunciazione dell’esigenza sostitutiva, ma anche dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, ciò alla luce sia della sentenza della Corte Cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. (Così Cass. n. 1246/2016). Tale orientamento conferma quello precedente di cui alle sentenze Cass. n. 1576/2010 e n. 1577/2010, che avevano posto in evidenza, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 214/2009, l’esigenza di garantire la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto, evidenziando come tale finalità, nelle situazioni aziendali complesse, dove la sostituzione non può essere riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, è garantita mediante l’indicazione in causale della necessità di sostituire personale assente, senza un’ individuazione nominativa del personale sostituito, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Che nel caso in esame, come si evince dalla causale di cui alla lettera di assunzione, il requisito della specificità, non ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata in assenza del nominativo del personale sostituito e per l’eccessivo ampio riferimento territoriale nella causale individuato nella Regione Toscana, è stato invece rispettato.

Come infatti osservato in particolare nella sentenza di questa corte n. 1576/2010 deve ritenersi osservato l’obbligo di specificità quando il contratto di assunzione contiene la precisa indicazione delle mansioni relative all’attività di da svolgere (in tal caso mansioni di recapito, smistamento, trasporto), il luogo di adibizione (il Polo corrispondenza (OMISSIS)) ed il relativo del periodo di durata della sostituzione di personale assente con diritto ala conservazione del posto. E’ poi onere della datrice di lavoro fornire la prova dell’effettivo rispetto di tali condizioni.

Che deve ritenersi altresì fondato anche il secondo motivo di gravame.

Questa Corte (cfr Cass. n. 1931/2011) ha precisato che il legislatore italiano, con il D.Lgs. n. 368 del 2001, ed in particolare con la previsione dell’onere di specificazione di cui all’art. 1, delle ragioni” di carattere produttivo,organizzativo o sostitutivo”, ha osservato i principi dettati dalla direttiva comunitaria 199/70/CE e dell’accordo quadro ivi trasfuso, così come tale direttiva è stata interpretata successivamente anche dalle decisioni della CGUE, in particolare del 23.4.2009 – C378/07 – Angrlidaki, e 24.6.2010 C98/2009, Sorge, rispettando quindi anche la clausola 8 n.3 – cd Clausola di non regresso – dell’accordo quadro che ha lo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza dei lavoratori.

Che In ragione dell’accoglimento del primo e del secondo motivo, rimanendo assorbiti gli altri, la sentenza va cassata, con rinvio alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che alla luce del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la causale del contratto a tempo determinato è specifica ove, nelle realtà aziendali complesse quali quelle della odierna ricorrente, siano richiamati nella lettera di assunzione gli elementi prima ricordati, verificherà in fatto se fossero sussistenti o meno le esigenze sostitutive dedotte da Poste spa, decidendo altresì sulle spese dei vari gradi di giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA