Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21507 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 21507 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 11785-2010 proposto da:
TASCA CONCETTA C.F. TSCCCT528461535Q, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MINGIARDI GIUSEPPE, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2014
1912

contro

COMUNE DI ‘ SCICLI C.F. 00080070881, in persona del

T

Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 10/10/2014

b.

,

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CESARE BORROMETI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

97095380586, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA n. 29 presso L’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 791/2009 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 14/01/2010 R.G.N. 831/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato MINGIARDI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

,

DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.

..

Udienza del 28.5.2014, causa n. 15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.3.06 il Tribunale di Modica rigettava l’opposizione del
Comune di Scicli avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di Tasca
Concetta per il pagamento dell’indennità di fine rapporto per il periodo non
di ruolo prestato alle dipendenze del Comune di Scicli a seguito di assunzione
a tempo determinato avvenuta ex lege n. 285/77, prima dell’inquadramento
nel ruolo soprannumerario del Comune ai sensi della 1.r. n. 39/85. Con la
sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in totale riforma di
quella emessa in prime cure revocava il decreto ingiuntivo opposto per
prescrizione della domanda di parte attrice, che oggi ricorre per la cassazione
di tale sentenza affidandosi a tre motivi.
Il Comune di Scicli resiste con controricorso.
L’INPDAP — pure in contraddittorio con il quale si sono svolti i gradi di
merito — ha depositato procura speciale ad !ken, (e ha poi discusso la causa in
udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della notifica del
ricorso sollevata dal Comune di Scicli, atteso che la sua costituzione mediante
controricorso sana ex art. 156 co. 3° c.p.c. ogni ipotetico (per altro non
sussistente, nel caso di specie) vizio di notifica, avendo l’atto comunque
raggiunto il proprio scopo.
Invero, per consolidato insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. Cass. n.
16578/08; Cass. n. 4702/03; Cass. n. 8166/01), ove il ricorso per cassazione
sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito, ma alla

R.G. 1178572010

parte, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non
aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non è
inesistente, ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del
destinatario; ne consegue che la predetta nullità è sanata ove l’intimato abbia
svolto la propria attività difensiva, come avvenuto nel caso in esame, con la

notifica del controricorso.

2- Con il primo motivo si lamenta error in procedendo in relazione agli artt.
112, 324, 329, 343 e 346 c.p.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha
affermato che si sarebbe formato il giudicato interno (per mancata
impugnazione) sull’asserita maturazione dell’indennità premio di servizio
relativa al periodo precedente all’immissione in ruolo (avvenuta a decorrere
dal 1°.6.85) alla cessazione di tale periodo di lavoro e non alla conclusione
definitiva del rapporto con il Comune di Scicii: sostiene a riguardo parte
ricorrente che, essendo risultata totalmente vittoriosa in prime cure, non era
tenuta a proporre appello incidentale; la Corte territoriale — prosegue il
ricorso – è incorsa in ulteriore errore nel dire che la parte privata avrebbe
sostenuto la correttezza dell’affermato giudicato interno e nel pronunciare in
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui
all’art. 112 c.p.c., non avendo esattamente identificato l’azione e l’oggetto
della domanda né l’oggetto della pronuncia del primo giudice, statuendo sulla
decorrenza del termine prescrizionale sull’erroneo presupposto che si fosse
formato un giudicato interno.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
2935 e 2944 c.c. in relazione all’art. 9 d.lgs. n. 207/47, nonché vizio di
motivazione, per avere la gravata pronuncia fatto decorrere la prescrizione
del diritto all’indennità premio di servizio (cui era tenuto il Comune di Scicli)
dalla cessazione del periodo lavorativo non di ruolo prestato anziché dalla
conclusione del rapporto di impiego con la stessa amministrazione o
comunque dal momento in cui il diritto medesimo poteva essere fatto valere:
invece — continua il ricorso — il dies a quo del termine di prescrizione andava
individuato nel 5.3.03, data della nota prot. n. 4142 con cui l’INPDAP aveva
comunicato la cancellazione dell’iscrizione previdenziale attivata dal Comune
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di Scicli anche per il periodo pre-ruolo, rendendo noto che al suo pagamento
avrebbe dovuto provvedere il Comune stesso e non l’INPDAP; solo da tale
momento — conclude il ricorso — era sorto l’interesse ad agire per il
pagamento dell’indennità in questione ex art. 9 d.lgs. n. 207/47 e, comunque,
i versamenti dei contributi effettuati dal Comune di Scicli all’INPDAP sino al
5.3.03 costituivano quanto meno riconoscimento del debito avente, ex art.

2944 c.c., efficacia interruttiva della prescrizione.
Con il terzo motivo ci si duole di violazione dell’art. 91 c.p.c. perché,
essendo corretta la statuizione emessa dal Tribunale, la Corte d’appello
avrebbe dovuto confermarla anche riguardo al regime delle spese, in primo
grado poste a carico del soccombente Comune di Sicli.

3- 1 motivi — da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono
infondati.
Si premetta che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale,
non può parlarsi di intervenuto giudicato interno circa il momento di
maturazione dell’indennità (relativa al periodo precedente all’immissione in
ruolo) alla data del 1°.6.85 e ciò perché è pacifico (ne dà atto la stessa
impugnata sentenza) che proprio il Tribunale ha affermato che il diritto è
divenuto esigibile solo alla data del 5.3.03, allorquando l’INPDAP ha
disconosciuto la posizione previdenziale.
Ora, la giurisprudenza di questa S.C. (non diversamente dalla più avveduta
dottrina), al fine di selezionare le questioni suscettibili di devoluzione e, per
converso, di giudicato interno se non censurate in appello, utilizza la
locuzione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato
interno”, che consiste nella sequenza logica “fatto —> norma —> effetto
giuridico”, cioè nella statuizione che affermi l’esistenza d’un fatto sussumibile
sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (v. Cass.
29.7.2011 n. 16808; Cass. 29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769).
Si tratta di una terminologia per certi aspetti più icastica di quella che
comunemente fa riferimento al capo autonomo della sentenza suscettibile di

3

formare giudicato interno se non impugnato e ciò perché costituisce capo
autonomo non quello graficamente riportato come tale, ma soltanto quello
che risolve una questione controversa avente una propria individualità ed
autonomia, autonomia che manca non solo nelle mere argomentazioni, ma
anche quando si verta in tema di valutazione di un necessario presupposto
che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione

(cfr., e pluribus, Cass. 23.3.12 n. 4732; Cass. 16.1.06 n. 726).
Nel caso di specie, la maturazione del diritto all’indennità per cui è causa
per il periodo non di ruolo prestato alle dipendenze del Comune di Scicli (che
non può che avvenire via via che sia stata eseguita la relativa prestazione di
lavoro, arg. ex art. 9 d.I.C.p.S. 4.4.47 n. 207, come risultante dalla sentenza n.
38/86 della Corte cost.) costituisce mero presupposto (o singolo elemento
intermedio della sequenza fatto norma effetto giuridico) per stabilire,
poi, il momento di esigibilità dell’indennità medesima: in ciò consiste la
presente controversia.
L’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo degli elementi di tale
sequenza ne riapre per intero la disamina, consentendo al giudice del
gravame di riconsiderarla tanto in punto di diritto (individuando una diversa
norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi)
quanto in punto di fatto (attraverso una nuova valutazione degli elementi
probatori acquisiti).
Nel caso di specie la devoluzione dell’intera sequenza era avvenuta in forza
del gravame del Comune di Scicli nella parte in cui ne aveva coinvolto l’effetto
giuridico, ossia l’esigibilità del credito solo da epoca successiva al 5.3.03, data
della sopra ricordata nota prot. n. 4142 con cui l’INPDAP aveva comunicato la
cancellazione dell’iscrizione previdenziale attivata dal Comune di Scicli anche
per il periodo pre-ruolo.
Dunque, non si è verificato il giudicato interno di cui parlano i giudici
d’appello (in tal senso si corregge, ex art. 384 ult. co . c.p.c., la relativa
motivazione in diritto).
Nondimeno il ricorso è infondato, dovendo questa S.C. confermare
l’orientamento espresso in una propria precedente sentenza resa in una
4

vicenda, del tutto analoga, di altro personale del Comune di Scicli (v. Cass. n.
12917/13).
Poiché le odierne parti non mettono in dubbio la titolarità del Comune di
Scicli nel lato passivo dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento
dell’indennità per il periodo di lavoro non di ruolo, il nucleo della controversia
risiede unicamente nello stabilire il momento a partire dal quale l’odierna

parte ricorrente avrebbe potuto far valere il diritto ovvero quando lo stesso
sia divenuto esigibile, con conseguente decorso ex art. 2935 c.c. del termine
di prescrizione.
Parte ricorrente muove dal presupposto che costituirebbe impedimento
all’esercizio del diritto il comportamento tenuto dal Comune di Scicli che,
interpretando erroneamente la Circolare INADEL n. 12 del 1986, trasferì
all’istituto previdenziale gli elementi per consentirle di fruire, all’atto della
cessazione dal rapporto, la relativa indennità anche per il periodo non di
ruolo.
Va tuttavia ribadito che l’art. 2935 c.c., secondo cui la

“prescrizione

comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”,
consente di procrastinare il dies a quo della decorrenza del termine solo in
ipotesi di impedimento legale all’esercizio del diritto e non anche di
impedimento di fatto (Cass. 27.2.02 n. 2913, 16.7,01 n. 9618, 15.3.01 n. 3796,
19.11.99 n. 12825, 3.6.97 n. 4939), tale essendo la mera ignoranza del
titolare, colpevole o meno che sia (Cass. 11.12.01 n. 15622; Cass. 3.5.99 n.
4389; Cass. 25.11.97 n. 11809; Cass. 18.9.97 n. 9291, Cass. 7.5.96 n. 4235).
Le uniche eccezioni a riguardo sono quelle tassativamente indicate dagli
artt. 2941 e 2942 c.c. in tema di sospensione del decorso della prescrizione,
nessuna delle quali ricorre né è stata allegata dall’odierna parte ricorrente.
In particolare, non è ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 2941 n. 8 c.c.
(sospensione derivante da un comportamento doloso della controparte), che
si verifica soltanto quando il debitore ponga in essere intenzionalmente una
condotta volta ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (cfr., ex
aliis, Cass. n. 1222/04, in cui è stato escluso che possa integrare tale ipotesi la
condotta tenuta dall’Ente Ferrovie dello Stato in una propria circolare in cui
5

-i’

rassicurava i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione di
crediti per lavoro straordinario).
Tale condotta deve comportare per il creditore una vera e propria
impossibilità di a gire e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
In altre parole, l’art. 2935 c.c., disponendo che la prescrizione comincia a

soltanto alla possibilità le gale di esercizio del diritto e non ad un semplice
impedimento so ggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo (cfr. Cass.
n. 15858/2003 ; Cass. n. 2429/94).
Nel caso di specie non vi erano impedimenti le gali all’esercizio del diritto,
non potendo ritenersi tale la re golarizzazione contributiva operata dal
Comune per il ricon giungimento dei periodi ai fini previdenziali.
E, come non vi erano impedimenti le gali, così non esistevano cause che
escludessero in parte ricorrente l’interesse ad a gire, atteso che – in base ad
una corretta ese gesi normativa – ben avrebbe potuto tempestivamente
convenire in g iudizio il Comune di Scicli (al di là dell’eventuale contrario
convincimento di tale ultima amministrazione e/o dell’istituto previdenziale)
per chiederne la condanna al pa gamento della prestazione maturata.
Da ultimo infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la giusta
riforma della sentenza di primo grado necessariamente doveva travol gere
anche la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale.

4- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di leg ittimità si compensano tra le parti,
atteso che la controversia è nata da un e q uivoco dovuto ad un’erronea
interpretazione normativ& a- ke sa,,..te_

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P . Q .14.
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di leg ittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consi glio del 28.5.2014

decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce

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