Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21506 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21506 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 19/09/2013

ORDINANZA
sul ricorso 10089-2012 proposto da:
CASAPOLLO CRISTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA RIMINI, 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA
CARUSO, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO
SORBELLO, VALENTINA PRUDENTE giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. 204/2012 del TRIBUNALE di MESSINA,
depositata il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

PI

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. — Cristiana Casapollo — già titolare di un contratto di lavoro a tempo
determinato instaurato presso il Presidio Ospedaliero di Patti (ME),
ma vincitrice altresì di concorso pubblico per l’assunzione a tempo

ordinaria, dopo altri vani tentativi di proposizione di ricorso ai sensi
dell’art. 700 cod. proc. civ., risoltisi entrambi con declinatoria di
competenza, il giudice del lavoro del tribunale di Messina, per
conseguire pronuncia di accertamento, nei confronti dell’A.S.P. di
Messina, del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
Il giudice del lavoro di Messina, peraltro, declinò la sua competenza e
ritenne quella del tribunale di Patti, applicando il criterio del luogo ove
la ricorrente prestava servizio al momento della proposizione della
domanda, ai sensi dell’art. 413, co. 5, cod. proc. civ., anche per il
ritenuto collegamento funzionale tra il rapporto di lavoro in essere —
sorto tra le parti in attesa o in vista della formalizzazione dell’altro — e
quello della cui instaurazione si verteva.
La Casapollo ha proposto istanza di regolamento di competenza,
insistendo invece per la competenza del tribunale di Messina, in
quanto l’oggetto della domanda era la costituzione ex novo di un
rapporto a tempo indeterminato, mentre la pregressa sussistenza del
rapporto a tempo determinato, quand’anche instaurato in vista del
secondo, era del tutto estranea alla causa petendi azionata.
L’intimata A.S.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
2. — Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate
ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse al difensore della
ricorrente, ha espresso il parere della fondatezza del ricorso,
condividendo il richiamo a Cass. 14666/00, in ordine all’inapplicabilità
Ric. 2012 n. 10089 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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indeterminato quale dirigente medico di primo livello — adì in via

dell’art. 413 co. 5 cod. proc. civ. in tutti i casi, come quello attuale, in
cui si verte di un rapporto di lavoro ancora da costituire.
3. — Il ricorso è fondato, in applicazione del principio di cui a Cass. 13
novembre 2000, n. 14666 (in continuità con Cass. 21 ottobre 1998, n.
10465), a mente del quale, con riguardo alla controversia relativa ad

un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non
possono operare – al fine della determinazione della competenza
territoriale – né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (foro che
presuppone un rapporto di lavoro già sorto, quantunque in ipotesi poi
venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che
presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all’atto
dell’estinzione); occorre invece fare applicazione unicamente del

terzo (e residuale) criterio previsto dall’art. 413 cod. proc. civ.,
ossia del foro della sede del datore di lavoro.
E, nel caso di specie, effettivamente quanto ha chiesto l’odierna
ricorrente è solo l’accertamento del suo diritto all’assunzione a tempo
indeterminato, sicché la sua situazione pregressa di titolare di rapporto
a tempo determinato non rileva ai fini dell’identificazione di petitum e
causa petendi e, quindi, della determinazione della competenza sulla
relativa domanda.
4. — Si deve quindi applicare il penultimo comma dell’art. 413 cod.
proc. civ. e va dichiarata la competenza del tribunale di Messina —
giudice del lavoro; ma è opportuno rimettere le spese al giudice

E,

dichiarato competente, considerato l’esito complessivo della lite.

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P. Q. M.

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La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del
tribunale di Messina — giudice del lavoro; spese rimesse.

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presi ente

11 Funzionario Giudiziario

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