Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21506 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

CARLETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL MANTO ANTONIO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS), D.S.

S. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

INA ASSITALIA S.P.A. (già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

S.P.A.) (OMISSIS) in persona del Procuratore Speciale Avv.

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO MANFREDI, GRECO GIAMPAOLO

giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

D.S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avv. ANDRIA ANTONIO giusto mandato in

atti;

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CARLETTI

DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL MANTO ANTONIO

giusto mandato in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 199/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/02/2008 R.G.N. 185/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato DANIELA CARLETTI per delega;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, proposta da D.S.S. – danneggiato nel sinistro stradale occorso in (OMISSIS), mentre era alla guida della propria Vespa 50 – nei confronti del conducente e proprietario dell’autoveicolo investitore, V.F., e della società assicuratrice della R.C.A. del predetto.

2. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, depositata il 14 febbraio 2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver determinato a carico del danneggiante V. un risarcimento in misura superiore al massimale, con relativi accessori, che è stato condannato a pagare in favore del D.S., nel rapporto tra l’assicurato V. e la propria compagnia assicuratrice, ha ritenuto che non vi era la prova della correlazione tra l’incontestato inadempimento dell’assicuratore ed il danno patito dall’assicurato in conseguenza di detta negligenza.

3. Il V. propone ricorso per cassazione, notificato il 14 febbraio 2008, sulla base di un motivo. Resiste l’INA Assitalia con controricorso, notificato il 9-10 aprile 2009, con il quale propone anche ricorso incidentale sulla base di due motivi, illustrati con memoria, il secondo dei quali esplicitamente condizionato.

4. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

5.1. Con l’unico motivo del ricorso principale, il V. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentando che la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di esaminare alcuni documenti decisivi (lettere del difensore del D. S., del marzo 1990 e del marzo 1992, indirizzate al V. ed al difensore di questi), ritualmente allegati agli atti, da cui sarebbe emerso che il danneggiato in epoca precedente al 1996 (data di corresponsione del massimale) avrebbe accettato a definitiva transazione della lite la somma di L. 200.000.000 pari a detto massimale. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente precisa che il fatto decisivo e controverso, in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria è la circostanza secondo cui, a parere della Corte di appello di Salerno, il V. avrebbe solo allegato ma non avrebbe fornito la prova che il danneggiato D. S. in epoca precedente al 1996 (data di corresponsione del massimale) avrebbe accettato a tacitazione di ogni danno e a definitiva transazione della lite la somma di L. 200.000.000 pari al massimale di polizza; e tanto nonostante il danneggiato avesse confermato tale circostanza documentandola, tant’è che agli atti (e precisamente nel fascicolo di parte attrice) erano presenti, ma non esaminate, ben due lettere racc. A.R. dell’attore con le quali questi si dichiarava espressamente disponibile a definire in via transattiva la vertenza a seguito dell’immediato pagamento da parte dell’assicurazione di detto massimale di L. 200.000.000.

5.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società assicuratrice, deducendo violazione ed omessa applicazione dell’art. 112 (nel testo anteriore a quello di cui alla L. n. 353 del 1990) e dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, chiede a questa Corte:

5.2.1. se sussista violazione della regola di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui una domanda e/o eccezione non valutata in primo grado venga esaminata ugualmente in grado di appello, ancorchè non risulti espressamente riproposta in tale fase, conseguentemente dica la Corte se nella fattispecie in esame la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere ogni valutazione sulla domanda di condanna per mala gestio cosiddetta propria relativa al rapporto contrattuale tra il V. e l’Assitalia perchè non espressamente riproposta in grado di appello con la comparsa di costituzione del V.”;

5.2.2. ribadisce “omessa insufficiente e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene esaminata la questione relativa alla richiesta dell’assicurato di condanna per mala gestio cosiddetta propria dell’assicuratore, senza accertare adeguatamente e preventivamente che la relativa domanda non risultava espressamente riproposta nel giudizio di appello (nella specie al momento di costituzione dell’appellato e, quindi, sotto forma di appello incidentale) e nonostante che nella stessa sentenza venisse implicitamente riconosciuta la mancata proposizione di tale domanda.

5.3. Con il secondo, subordinato motivo, la società assicuratrice chiede, sotto il profilo della violazione di legge, se la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata, riconoscendo ed utilizzando le sottocategorie del danno biologico e del danno morale costituisca una violazione degli artt. 2043, 1223, 2056, 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. e del principio di unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, determinando una sua duplicazione e, quindi, discostandosi dalla effettiva consistenza e valutazione delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato, conseguentemente, dica la Corte se nella fattispecie il giudice di appello nel quantificare il danno non patrimoniale, utilizzando le sottocategorie del danno biologico e del danno morale, abbia violato il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale effettuando una sua duplicazione e discostandosi dall’effettiva valutazione delle sofferenze fisiche e psichiche subite dal D.S..

6.1. Il ricorso principale è inammissibile. Invero, la domanda del V. per mala gestio “propria” nei confronti del proprio assicuratore della RCA è stata respinta non solo in virtù delle argomentazioni oggetto del motivo del ricorso principale. La Corte territoriale ha, infatti, osservato che “… se, quando si determina la mora nel pagamento dell’indennità dall’assicuratore al danneggiato, il risarcimento dovuto sia già superiore al massimale, deve ritenersi che il protrarsi della mora non incide sull’entità della somma assicurata che l’assicuratore deve pagare al danneggiato, fermo restando che sul massimale egli dovrà gli interessi di mora per tutta la sua durata al saggio legale e al maggior danno se provato. In. tale ipotesi, dunque, nel rapporto contrattuale di assicurazione, le conseguenze della mala gestio c.d. “propria” saranno commisurate al pregiudizio prodotto dal ritardato pagamento dell’indennità, e non già dal ritardato risarcimento al danneggiato dell’intero danno, cui per la parte eccedente il massimale l’assicuratore none era tenuto”, sicchè il V. non aveva “fondato titolo per ottenere il risarcimento del danno in dipendenza della mala gestio rimproverata all’assicuratore. In secondo luogo, ove pure volesse ipotizzarsi la rilevanza causale degli effetti della mancata tempestiva attivazione da parte dell’assicuratore in questa fattispecie in relazione all’eventuale possibile definizione immediata o, comunque, anticipata rispetto all’esito giudiziale di una soluzione transattiva che avesse evitato in radice all’assicurato di restare esposto per il supero rispetto al limite massimale, occorrerebbe subito osservare che, in concreto, nessuna dimostrazione adeguata risulta essere stata fornita in merito dal V., non bastando al riguardo il riferimento alla possibilità della transazione della vertenza nei limiti del massimale che sarebbe emersa all’udienza del 29.11.1991 come esposto dall’assicurato nella nota del 26.2.1992. Invero, dall’esame del verbale di udienza del 29.11.1991, risulta che in quella sede il V. ebbe a costituirsi (tardivamente) e che furono escussi i testi C. e M. mentre lo stesso V. non si presentò per rendere l’interrogatorio formale. Più in generale, di concreti e adeguati riscontri di un’effettiva volontà di transigere la lite a condizioni favorevoli per il danneggiante l’onerato non ha fornito una prova che possa definirsi adeguata e piena, senza di che, ribadita la constatazione che il massimale di polizza si è rivelato insufficiente a coprire il capitale (ree te, il totale) del danno già al tempo del sinistro, non era, nè è possibile desumere una qualsiasi conseguenza pregiudizievole per il V. dal mancato pagamento in epoca antecedente al 17.10.1996 del (residuo) massimale da parte della compagnia assicuratrice”.

6.2. Da quanto esposto, si evince che la sentenza impugnata viene criticata in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato le lettere del legale del danneggiato alla stregua di chiaro intento di transigere la lite con il conseguimento del massimale di polizza, contestandosi la ritenuta mancanza di adeguati riscontri di un’effettiva possibilità di transigere la lite. In tale prospettiva, il ricorrente si limita a criticare la mancata valutazione di alcune risultanze documentali che non rappresentano l’unica argomentazione addotta dalla Corte per suffragare le conclusioni raggiunte sul punto, che, viceversa, sono sorrette anche dalle altre ragioni della decisione sopra riportate (insufficienza originaria del massimale;

inidoneità dei riscontri circa la possibilità di transazione della lite con il versamento del massimale di polizza in epoca precedente a quella della sua corresponsione). Dalla meticolosa motivazione emerge infatti che la Corte territoriale è giunta al convincimento del mancato assolvimento dell’indicato onere probatorio da parte dell’assicurato esaminando un contesto probatorio non limitato ai due documenti sopra specificati. Siffatte argomentazioni – che si concretano peraltro in un apprezzamento di fatto delle risultanze di causa considerate con congrua motivazione nella sentenza impugnata – non sono state specificamente attaccate con il motivo de quo, sicchè, come anticipato, si rivelano del tutto inammissibili le doglianze con lo stesso formulate.

7. Data l’inammissibilità del ricorso principale, si rivela inammissibile anche quello incidentale, tardivamente proposto (9-10 aprile 2009), rispetto al termine “lungo” (scaduto il 31 marzo 2009) per l’impugnazione della sentenza d’appello (depositata il 14 febbraio 2008, non notificata). Si deve ribadire, al riguardo, che l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta “tardiva” è che essa perde efficacia se quella principale viene, come nella specie, dichiarata inammissibile (da ultimo, Cass. n. 15483/08; conf. Cass. n. 7827/90). Senza contare che il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile anche perchè proposto da soggetto già soccombente nel giudizio di merito nei confronti di parte diversa dall’impugnante principale, dato che l’interesse all’impugnazione sorge in tale ipotesi per effetto della statuizione di merito e non della proposizione dell’impugnazione principale, sicchè non sussiste alcuna dipendenza da quest’ultimo che legittimi la proposizione del ricorso una volta decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c.. (Cass. n. 13068/05; 5920/04).

8. Pertanto, i ricorsi vanno dichiarati entrambi inammissibili.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate tra il V. e la compagnia assicuratrice, mentre quest’ultima va condannata alle spese nei confronti del D.S. secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese tra il V. e la compagnia assicuratrice e condanna quest’ultima in favore del D.S. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00=, di cui Euro 3.000,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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