Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21506 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 829-2019 proposto da:

A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO MAZZA;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1970/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1970-2018 della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 23 ottobre 2018, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla resistente.

La ricorrente, in proprio e quale erede di C.M., espone in fatto, riproducendo pressochè integralmente entrambe le decisioni di merito che hanno preceduto il presente ricorso, di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, Groupama Assicurazioni Spa, assicuratrice del veicolo Fiat 127, di proprietà e condotto da A.R., per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte della madre, C.M., terza trasportata, avvenuta il 21 ottobre 2002 per le ferite riportate nel sinistro stradale verificatosi il 10 ottobre 2002.

Il Tribunale adito accoglieva solo in parte la domanda attorea e la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, con la sentenza oggetto del presente ricorso.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’errata interpretazione della domanda introduttiva e degli alligata et probatio, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in combinato disposto con gli artt. 99,112 e 113 c.p.c..

La tesi della ricorrente è che la Corte d’Appello abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attribuendo rilievo ad una “mera interlocuzione” che in via del tutto marginale e incidentale faceva riferimento alla eventualità di decurtare dalla cifra indicata una somma da calcolarsi in base alla percentuale di responsabilità ascrivibile al proprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro. In altri termini, la Corte anzichè pronunciarsi sulla domanda principale si sarebbe pronunciata su quella subordinata o eventuale, incorrendo nel vizio di extrapetizione.

Non solo: la Corte avrebbe erroneamente interpretato la domanda attribuendo alla odierna ricorrente una volontà di rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 1292 c.c. che avrebbe dovuto risultare da atto scritto di quietanza e/o da univoci comportamenti processuali.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per errata interpretazione degli alligata et probatio violazione dell’art. 116 c.p.c. nonchè violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere il giudice a quo rigettato la domanda di risarcimento del danno tanatologico, per mancata impugnazione della statuizione del giudice di prime cure che aveva ritenuto non provato il fatto che la vittima fosse rimasta cosciente dopo l’incidente stradale.

La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto che la ricorrente, tra gli altri documenti, aveva allegato al processo di primo grado la CTU Calvisi, nominato dal PM del Tribunale penale di L’aquila, la quale riportava che la vittima era giunta al Centro di terapia intensiva intubata, che dopo pochi minuti dalla sedazione aveva un recupero normocomportamentale ed assenza di grossolani deficit neurologici. Se il giudice a quo avesse esaminato tale CTU, come era in suo potere fare, visto che non gli era inibito utilizzare prove raccolte in altro giudizio, tra le stesse o altre parti, a condizione che la relativa documentazione risultasse regolarmente prodotta dalla parte, avrebbe dovuto ritenere provato, pure in assenza di specifiche deduzioni, visto il principio di acquisizione processuale, che C.M.A. era pienamente in grado di percepire le sofferenze dovute al grave incidente nel quale era stata coinvolta.

3. In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

La tecnica utilizzata per la redazione del ricorso consistente nella riproduzione, prima dell’esposizione dei motivi, della pronuncia di primo e di secondo grado, in assenza di un doveroso momento di sintesi funzionale delle medesime, non è idonea al raggiungimento dello scopo, in quanto, anzichè una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che questa Corte debba, per percepirlo, leggere una serie di atti; il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione” (cfr. Cass., Sez. Un. 11/04/2012, n. 5698).

La scelta di ricorrere all’assemblaggio degli atti processuali per adempiere al requisito dell’illustrazione sommaria del fatto non è giustificata dall’onere di assolvimento della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che, con rifermento ai motivi, esige che essi siano convenientemente articolati come “domanda” rivolta alla Corte di cassazione, supponendo l’indicazione specifica degli documenti e degli atti processuali sui quali si fondano (Cass. 22/02/2016, n. 3385).

Va precisato che alla pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali si aggiunge, nel caso di specie, che l’esposizione sommaria dei fatti non può desumersi per estrapolazione neppure dall’illustrazione dei motivi, i quali, peraltro, a loro volta vengono illustrati con una tecnica pressochè analoga a quella impiegata per sintetizzare i fatti di causa (Cass. n. 3385/2916, cit.).

4. E’ appena il caso di aggiungere che:

– il primo motivo sarebbe comunque inammissibile in quanto si pone un problema non di omessa pronuncia (il giudice ha pronunciato sulla domanda, interpretandola in un certo modo), ma di interpretazione della domanda censurabile nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– alla medesima sorte va incontro il secondo motivo, atteso che le argomentazioni a supporto di esso dimostrano che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza, la quale ha ritenuto non impugnata la statuizione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno tanatologico adducendo che non era stato provato che la vittima fosse sopravvissuta in stato di coscienza, essendosi la ricorrente limitata a chiedere genericamente le indicate poste risarcitorie senza alcuna deduzione in ordine alle ragioni giustificative della loro debenza.

Va detto, inoltre, che non può essere imputato alla Corte d’Appello di non avere svolto l’attività istruttoria necessaria, assumendo che quello di appello non sia un giudizio limitato al controllo di vizi specifici, ma uno strumento di riesame della causa di merito.

Come la stessa ricorrente riconosce, l’appello è un mezzo di gravame dall’effetto devolutivo limitato ai motivi di gravame; non c’è, a differenza del giudizio di legittimità, una predeterminazione del tipo di vizi che possono essere fatti valere avverso la sentenza impugnata e non si debbono utilizzare forme sacramentali per promuovere l’impugnazione nè articolare un percorso alternativo di sentenza, ma questo non significa che l’appellante non debba farsi carico di individuare le questioni ed i punti della sentenza da cui si dissente, argomentandone le ragioni.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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