Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21505 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.R., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Massimo Manca, con domicilio

eletto nello studio dell’Avv. Luca Spaltro in Roma, piazza Mazzini,

n. 27;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della settembre 2014.Corte d’appello di Firenze in

data 25 settembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Ferruccio Mangani, per delega dell’Avv. Massimo Manca.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto in data 25 settembre 2014, il consigliere designato della Corte d’appello di Firenze ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente B.R. dell’importo di Euro 3.750, con interessi dal 27 maggio 2014 al saldo, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, avente ad oggetto il riconoscimento di pensione privilegiata;

che per la cassazione del decreto del consigliere designato della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 18 marzo 2015, sulla base di un motivo, con cui si denuncia violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 6 e 41 CEDU;

che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che 11 ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d’appello;

che, infatti, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poichè contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter introdotto dallo stesso D.L. n. 83 del 2012 (Cass., Sez. 6-2, 11 settembre 2014, n. 19238);

che ricorre un’ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità del ricorso, derivante dal fatto che il ricorrente non ha dato prova, in assenza di attività difensiva svolta in questa sede dall’intimato Ministero, del perfezionamento del procedimento notificatorio, non avendo prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il 18 marzo 2015 (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627);

che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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