Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21505 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21505 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 16262-2012 proposto da:
SEBASTIAN’ ALFREDO, SEBASTIANI FABIO, ANDREOZZI
GABRIELLA, in qualità di eredi di Sebastiani Franco, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALONE ANTONELLA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RAGAZZONI GIULIO giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
FONDIARIA SAI SPA, in persona del responsabile della Compagnia,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO 6, presso studio
dell’avvocato CAPOCASALE ULDERICO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso passivo per regolamento di
competenza;

Data pubblicazione: 19/09/2013

- controricorrente nonchè contro
STUDER ENZO, CONDOMINIO POGGIO DELLE MUSE VIA
DELLE PANTANELLE 12/14 CIAMPINO;

avverso la sentenza n. 2636/2009 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 20/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è solo presente l’Avvocato Ragazzoni Giulio difensore dei ricorrenti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
PREMESSO IN FATTO
Alfredo Sebastiani, Fabio Sebastiani e Gabriella Andreozzi
propongono istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza
in data 22 maggio 2012 con la quale il giudice istruttore del Tribunale
di Velletri, sezione lavoro, ha sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., il
giudizio introdotto dagli odierni ricorrenti nei confronti del
Condominio Poggio delle Muse, via delle Pantanelle 12/14 (nel quale
sono intervenuti il condomino Enzo Studer e la Fondiaria SAI s.p.a.,
chiamata in causa) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a
seguito della morte del loro congiunto, Franco Sebastiani,avvenuta il
27 settembre 2000 per annegamento nella piscina condominiale, da
qualificarsi, secondo gli attori, come infortunio mortale occorso sul
posto di lavoro (quale portiere addetto alla cura ed alla manutenzione
delle aree condominiali, svolto dal Sebastiani alle dipendenze del
condominio).

Ric. 2012 n. 16262 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

– intimati –

Fondiaria S.A.I. si difende con controricorso.
Gli altri intimati non si difendono.
Il Pubblico Ministero ha depositato, M data 11 marzo 2013,
conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

1.- Il provvedimento impugnato ha sospeso il giudizio pendente in
primo grado in attesa della definizione di un altro (già incardinato dai
predetti ricorrenti, quali eredi di Franco Sebastiani al fine di ottenere la
condanna del condominio al pagamento delle differenze retributive
relative al periodo lavorativo dal 1973 al 27 settembre 2000), deciso
con sentenza di primo grado (che ha accolto la domanda relativa alle
differenze maturata fino al 31 marzo 2000, reputando non provata la
sussistenza della subordinazione nel periodo successivo) e pendente
presso la Corte d’Appello. A fondamento della sospensione è stata
espressamente richiamata la norma dell’art. 295 cod. proc. civ., per
avere il giudice a quo ritenuto la pregiudizialità necessaria di questo
secondo giudizio rispetto a quello instaurato dinanzi a sé, tale da poter
comportare un conflitto di giudicati.
Ritiene il Collegio che vada fatta applicazione del principio espresso
dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10027 del 19 giugno 2012,
secondo cui, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla
causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in
modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia
pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista
rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con
sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del
giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come
si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in
cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto
Ric. 2012 n. 16262 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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CONSIDERATO IN DIRITTO

pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione
delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite,
giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di
primo grado.

disposto dell’art. 295 cod. proc. civ., laddove il giudice a quo avrebbe
dovuto compiere la diversa valutazione di cui all’art. 337, comma
secondo, cod. proc. civ.
Il ricorso va perciò accolto e va disposta la prosecuzione del processo.
La sopravvenienza della decisione a Sezioni Unite rispetto alla
decisione impugnata consente la compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; annulla l’ordinanza impugnata e dispone la
prosecuzione del processo. Spese del giudizio di cassazione
compensate.
Roma, 3 luglio 2013
residente

Ne segue l’erroneità della pronuncia impugnata che è fondata sul

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