Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21504 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29571-2019 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato presso l’avvocato SCOLARO

ANTONINA dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S., elettivamente domiciliata preso gli avvocati BERTOLI

GERMANA e LIPRANDI VALERIOMARIA, che la rappres. e difendono, con

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Su ricorso di V.S. il Tribunale di Torino pronunciò la separazione personale dei coniugi G.D. e la stessa Vada, rigettando la domanda di addebito della ricorrente, disponendo che il G. contribuisse al mantenimento del coniuge versando l’assegno mensile di Euro 3000,00. Avverso tale sentenza propose appello V.S. in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

Con sentenza emessa il 27.3.19, la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, ha determinato nella somma di Euro 4000,00 l’importo dell’assegno di mantenimento, in quanto, pur rilevando che la notevole disponibilità economica del G. non costituiva un automatismo argomentativo sufficiente per giustificare l’aumento richiesto, dalle risultanze istruttorie emergeva la notevole capacità economica del marito che, tenuto conto degli anni di convivenza matrimoniale, giustificava l’aumento dell’assegno nella somma di Euro 4000,00 a favore della Vada.

G.D. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

V.S. resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2, avendo la Corte d’appello aumentato l’importo dell’assegno di mantenimento del coniuge senza considerare la questione del tenore di vita goduto dalla Vada che giustificasse l’aumento dell’assegno.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, non avendo la Corte territoriale esaminato la reale capacità economica della Vada i cui redditi e patrimonio non giustificavano l’aumento dell’assegno, senza peraltro considerare il fatto che il ricorrente provvedeva al mantenimento dei due figli nati da un precedente matrimonio, incidendo ciò sulle sua capacità reddituale.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame del merito in ordine alla determinazione dell’aumento dell’assegno di mantenimento nel corso del giudizio di separazione personale. Al riguardo, è da ritenere incensurabile in questa sede la decisione di aumento del quantum del suddetto assegno con riferimento al parametro dell’adeguatezza dei redditi e del patrimonio del ricorrente rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del periodo di durata del rapporto. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha ribadito quanto già statuito dal Tribunale, nel ritenere che, da quanto emerso dall’istruttoria, il tenore di vita goduto dalla moglie separata, da un lato, non giustificava la richiesta di corresponsione della somma mensile di Euro

10000,00, mentre l’accertamento, con c.t.u., della notevole capacità economica del ricorrente legittimava, invece, l’aumento dell’assegno mensile di Euro 1000,00 mensile (da Euro 3000,00 a 4000,00).

Pertanto, la Corte d’appello ha correttamente applicato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., n. 12196/17; n. 16809/19).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché diretto al riesame dei fatti circa la capacità reddituale dei coniugi. Invero, il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi, quali la reale capacità reddituale della controricorrente e del fatto che lo stesso G. provvedeva ancora alle spese di mantenimento dei figli avuti in precedente matrimonio.

La Corte d’appello, come detto, ha invece espressamente esaminato i redditi percepiti dalla controricorrente, ai fini della valutazione sull’adeguatezza della somma percepita rispetto al tenore di vita pregresso, mentre la questione del mantenimento dei figli del ricorrente, oggetto della statuizione del Tribunale, non ha costituito motivo d’appello.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione dell’ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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