Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21504 del 20/08/2019

Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 20/08/2019), n.21504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21384/2016 proposto da:

C.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1747/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 28/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Perugia – adita in riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale dalla Corte d’Appello di Roma sull’originario ricorso del febbraio 2009 – con decreto pronunciato il 21 marzo 2016 (depositato il successivo 28 luglio 2016) dichiarava inammissibile il ricorso proposto, in data 2 agosto 2011, dal ricorrente contro il Ministero dell’economia e delle finanze, per ottenere, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’equa riparazione del danno sofferto a cagione della durata non ragionevole di un giudizio avanti al Tar del Lazio (promosso in data 11 aprile 2000 e dichiarato perento in data 29 aprile 2014).

La Corte affermava che, nonostante l’effettivo ritardo nella definizione del giudizio presupposto, l’omessa presentazione da parte del ricorrente dell’istanza di prelievo ai sensi del D.L. 23 giugno 2008, n. 112, art. 54, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, applicabile ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 (quale asseritamente quello in oggetto), comportava l’improponibilità della domanda di equa riparazione, con riguardo alla intera durata del giudizio.

Per la cassazione dell’impugnato decreto della Corte d’Appello di Perugia il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 settembre 2016, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e comunque la falsa applicazione dell’art. 11 preleggi; la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost.; la violazione e comunque la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 117 Cost., e degli artt. 1,13 e 6, paragrafo 1, della CEDU, giacchè il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come applicato dal decreto della Corte d’Appello di Perugia non appare. conforme alla citata normativa costituzionale ed Europea.

In particolare, il ricorrente osserva che la Corte territoriale, in coerenza con detti principi costituzionali e convenzionali (questi ultimi nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, 25 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia), avrebbe dovuto esaminare ed accogliere la domanda di equa riparazione in toto, o quantomeno per il periodo che va dalla proposizione della domanda davanti al giudice adito al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, escludendone una valenza retroattiva, lesiva della regola del tempus regit actum. Laddove, non ritenuta praticabile tale soluzione ermeneutica, la Corte stessa avrebbe dovuto rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Con il secondo motivo, il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e comunque la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 117 Cost., e dell’art. 6, comma 1, e art. 13, della CEDU; la violazione e comunque la falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2; la violazione e comunque la falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, comma 1, Allegato 3. Ed aggiunge che la decisione della Corte di Appello di Perugia va anche censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudice di prime cure non ha considerato che il presupposto dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, c.p.a. è rappresentato dall’urgenza e non costituisce un obbligo della parte (come viceversa per l’istanza di fissazione – dell’udienza, presentata due volte nel corso dell’iter processuale davanti al Tar) ma solo una facoltà sussistendone le condizioni. Pertanto, il ricorrente ritiene che l’omissione o il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo (così come quella, di fissazione di udienza) non sospendono o differiscono il dovere dello Stato di pronunciarsi sulla domanda, nè implicano il trasferimento sulle parti in giudizio della responsabilità per il superamento del termine ragionevole di durata del processo.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 30734/2017 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, e ai parametri interposti dell’art. 6, par. 1, artt. 13 e 46, par. 1 CEDU. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, dovendo prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, come novellato dalla L. n. 208 del 2015 (attesa la specifica norma transitoria di cui alla stessa L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, atteso che il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte Europea dei diritti dell’uomo, grande Camera, sentenza.29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex L. n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo.

Per l’effetto ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata dei processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento.indiziante di una.sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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