Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21504 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21504 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 25574-2012 proposto da:
MELE FRANCESCO MLEFNC49A02E469Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44
SC.BELLI INT13, presso lo studio degli avvocati DI PAOLA
ONOFRIO e CARMINE LATTARULO, che lo rappresentano e
difendono, giusta mandato in calce al ricorso per regolamento di
competenza;

– ricorrente contro
PERRONE PIETRO PRRPTR56P19E469C (nato a Laterza il
19.9.1945), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BARBERIO
AMEDEO, giusta mandato a margine della memoria;

– resistente –

Data pubblicazione: 19/09/2013

nonchè contro
UNIPOL ASSICURAZIONI,
PERRONE PIETRO PRRPTR9OL14E662F;

intimati

del 24.10.2012, depositata il 25/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 gennaio 2012 il Giudice di Pace di Taranto dichiarò
la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda
proposta da Francesco Mele nei confronti di Pietro Perrone e
litisconsorti per essere competente il Giudice di Pace di Ginosa o, in
alternativa, quello di Bologna.
Proposto gravame da Francesco Mele, il Tribunale, in data 25 ottobre
2012, lo ha respinto.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per regolamento di
competenza Francesco Mele sulla base di due motivi, illustrati anche
da memoria.
Resiste con memoria Pietro Perrone (C.F. PRRPT56P19E469C),
mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto alla
Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2012 n. 25574 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1931/2012 del TRIBUNALE di TARANTO

1 Con il primo motivo l’impugnante, ricordato che l’incompletezza
della formulazione dell’eccezione di incompetenza per territorio è
profilo rilevabile anche d’ufficio, denuncia violazione degli artt. 38 e 19
cod. proc. civ. per non avere il decidente considerato che Unipol non
aveva né dedotto né provato di non avere nella circoscrizione del

ancora uno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in
giudizio.
Con il secondo mezzo lamenta violazione degli artt. 38, 18 e 20 cod.
proc. civ., evidenziando che la contestazione della competenza del
giudice adito non era stata svolta con riguardo a entrambi i fori
generali previsti dall’art. 18 cod. proc. civ. e cioè con riguardo sia alla
residenza che al domicilio del convenuto.
2 il ricorso è inammissibile
Mette conto evidenziare che in sede di appello la declaratoria di
incompetenza del Giudice di pace è stata contestata sotto due profili
soltanto:

a) l’inconfigurabilità di una questione di competenza

territoriale tra il Giudice di Pace di Ginosa e quello di Taranto,
essendo, il primo ufficio, sezione distaccata del secondo; b) la
violazione degli artt. 4 e 5 della 5° direttiva del Parlamento Europeo
che regola la giurisdizione interna in tema di azione risarcitoria per
sinistri verificatisi all’estero.
Ora, nei motivi di ricorso l’impugnate propone altre censure,
sintetizzabili nella lamentata incompletezza della eccezione di
incompetenza per territorio a suo tempo formulata dal convenuto. Ma
tali questioni, non devolute alla cognizione del giudice di appello, non
sono più deducibili. È sufficiente al riguardo considerare che, a opinare
diversamente, si finirebbe per riammettere quel regolamento di

Ric. 2012 n. 25574 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

giudice adito la propria sede principale o una sede secondaria ovvero

competenza contro la sentenza del Giudice di Pace che invece l’art. 46
cod. proc. civ. testualmente esclude.
Né vale opporre che le questioni relative alla completezza della
eccezione sono rilevabili d’ufficio. Tale principio va invero coordinato
con le regole dettate in tema di impugnazione e, segnatamente, con

che l’acquiescenza, in parte qua, alla sentenza di prime cure importa che
le stesse debbano ritenersi coperte dal giudicato.
Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma, 3 luglio 2013
Il Presidente
Dott. Mario Finocchiaro

quella di cui al secondo comma dell’art. 329 cod. proc. civ. Ne deriva

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA