Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21504 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COEDI SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. Z.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAPOSILE 10, presso lo studio dell’avvocato MAGRI GIANCARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BENVENUTO MAURIZIO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

LA VARANESE SCARL, CRIRI SCRL, D.P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 692/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/02/2005; R.G.N. 1620/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società C.R.I.R.I. otteneva, nel 1984, decreto ingiuntivo in danno della società COEDI Spa, per l’effettuata installazione di impianti termico-solari negli immobili in costruzione di proprietà della società La Varanese, appaltati alla COEDI. Il giudizio di opposizione – proposto dalla COEDI, che deduceva il rapporto diretto intercorso per l’installazione dell’impianto tra la C.R.I.R.I. e La Varanese, della quale otteneva la chiamata in giudizio – veniva interrotto per la morte del procuratore di quest’ultima società. Riassunto il giudizio dalla COEDI, il Tribunale, con sentenza parziale – ritenuto che il giudizio non si era estinto non essendo invalida la riassunzione nei confronti della La Varanese, dovendosi fare riferimento al deposito tempestivo del ricorso in riassunzione e non alla notifica – concedeva termine per il rinnovo della notifica sino al 15 novembre 1999. Poichè la notifica (richiesta tempestivamente all’ufficiale giudiziario) non andava a buon fine, risultando trasferito (rispetto all’indirizzo risultante dalla visura camerale) il liquidatore ( D.P.) della La Varanese, il giudice concedeva nuovo termine per il rinnovo.

Decidendo nel merito con sentenza definitiva, il Tribunale confermava il decreto opposto.

2. L’impugnazione proposta dalla COEDI veniva decisa (sentenza 2 dicembre 2005) – nel contraddittorio con la C.R.I.R.I., che proponeva appello incidentale relativamente all’estinzione del giudizio di primo grado, con La Varanese, e l’intervenuto D.P. – dichiarando l’inammissibilità dell’appello. La Corte d’appello – rilevata l’esistenza di un litisconsorzio necessario processuale – perveniva a tale conclusione ritenendo estinto il giudizio di primo grado per non essere andata a buon fine la notifica alla società La Varanese, in persona del liquidatore D.P., nel primo termine concesso dal giudice, ma solo successivamente, in seguito a nuova rinnovazione del termine ex art. 291 c.p.c., quando oramai il processo era estinto.

3. La COEDI proponeva ricorso per cassazione con un motivo. Gli intimati non si difendevano.

4. In esito all’udienza pubblica del 18 gennaio 2011, la Corte – rilevato che nei confronti della società La Varanese, in liquidazione, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta e ritenuta l’esistenza di un litisconsorzio processuale – disponeva, con ordinanza, che la COEDI Spa provvedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti della La Varanese Soc. coop. r.l., in persona del liquidatore, entro novanta giorni dalla comunicazione, e rinviava la causa a nuovo ruolo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

Infatti, alla scadenza dei termini previsti dall’ordinanza di integrazione del contraddittorio – ritualmente comunicata – e dall’art. 371-bis cod. proc. civ. per il deposito del ricorso notificato, manca la prova dell’esecuzione dell’ordine di integrazione (principio consolidato, es. Cass. 23 marzo 2005, n. 6220).

3. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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