Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21504 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 548-2019 proposto da:

B.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI

105, presso lo studio dell’avvocato RENATO MELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALDO PERNA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 55,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA GRAZIA MINUTOLI MARTIRANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 934/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 934-2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata l’11 maggio 2018, articolando 3 motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso Unipol Sai Assicurazioni.

Il ricorrente espone in fatto di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, M.S. e Milano Assicurazioni SPA, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa dell’incidente stradale avvenuto in Cassano allo ionio il 2 settembre 2006, quando, alla guida del motociclo MBK di sua proprietà, andava a collidere con la autovettura Audi, condotta da M.S. e assicurata dalla Milano Assicurazioni, che procedeva nel suo stesso senso di marcia. M.S., secondo quanto sostiene il ricorrente, dapprima, avrebbe segnalato l’intenzione di accostarsi sulla destra e poi svoltava improvvisamente a sinistra, senza neppure azionare l’indicatore di direzione, finendo per tagliare la strada al motociclo.

La Milano Assicurazioni si costituiva in giudizio e adduceva vi fosse un concorso di responsabilità dell’odierno ricorrente, per eccessiva velocità, desumibile dei danni riscontrati a carico del motociclo e dal tipo di lesioni riportate dalla vittima, contestava, inoltre, il quantum delle richieste risarcitorie con particolare riguardo al danno biologico, al danno patrimoniale da lucro cessante e al danno morale.

Con sentenza n. 558-2016, il Tribunale di Castrovillari, accertato un concorso di responsabilità per 3/4 a carico di M.S. e per 1/4 a carico di B.M.M., condannava i convenuti al pagamento in solido a favore di B.M.M. di Euro 216.614,85, detratte le somme già corrispostegli a titolo di acconto e/o di provvisionale, oltre alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.M.M., chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva di M.S. nella causazione dell’incidente, che fossero riconosciuti anche il danno patrimoniale da lucro cessante e il danno emergente, pari ad Euro 1.060,70 o alla differenza tra le spese realmente sostenute e quelle accordate dal primo giudicante, che fosse applicata la tabella del Tribunale di Milano in luogo di quella utilizzata dal primo giudice, che le spese processuali fossero determinate sulla base dello scaglione corrispondente al danno complessivamente liquidato.

Unipol SAI Assicurazioni, che intanto aveva incorporato la Milano Assicurazioni, chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Unipol SAI Assicurazioni e M.S., in solido, al pagamento, in favore di B.M.M., della somma di Euro 168.593, dichiarava compensate nella misura di 1/3 le spese di lite e condannava in solido Unipol Sai Assicurazioni e M.S. al pagamento dei restanti 2/3 in favore di B.M.M., poneva le spese di CTU a carico degli appellati in via solidale.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 1, dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello di Catanzaro confermato acriticamente la decisione del primo giudice, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, attraverso una lettura distorta dell’art. 154 C.d.S. e ponendosi in contrasto con l’interpretazione della richiamata norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il conducente di un veicolo che abbia intenzione di svoltare a sinistra ha l’obbligo di segnalare tale manovra, di accertarsi che da tergo non sopravvengano altri mezzi rispetto ai quali egli non gode di alcun diritto di precedenza, dovendosi, in caso di scontro, ravvisare la sua colpa esclusiva, a nulla rilevando che la condotta di guida altrui sia stata rispettosa delle disposizioni in materia di circolazione stradale. La Corte territoriale avrebbe invece erroneamente ritenuto pacifico che B.M.M. non avesse segnalato la propria intenzione di effettuare il sorpasso del veicolo che lo precedeva e giudicato provato l’apporto causale del centauro al verificarsi del sinistro, per non aver consentito a M.S. di avvedersi del sopraggiungere del ciclomotore.

Il motivo è inammissibile, traducendosi in una richiesta di diversa valutazione dei fatti di causa, soprattutto attraverso la riproposizione di stralci delle deposizioni testimoniali che avrebbero dovuto, nella prospettiva del ricorrente, fornire una rappresentazione delle condotte di guida ascritte ai conducenti dei mezzi coinvolti differente rispetto a quella del Giudice a quo. Tanto esorbita dal perimetro del sindacato di legittimità che, date le sue connotazioni morfologiche e funzionali, non può essere inteso alla stregua di un terzo grado di merito.

A nulla vale la distinzione tra errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova ed errore valutativo, di cui alla decisione n. 9356/2017: distinzione con cui il ricorrente, nella memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, ribadisce le argomentazioni difensive già formulate a supporto del mezzo impugnatorio, riaffermando che la Corte distrettuale si sarebbe pronunciata sulla scorta di prove immaginarie, cioè reputate esistenti, ma in realtà mai offerte, salvo poi mitigare tali conclusioni, aggiungendo, a p. 3 della memoria, che gli elementi su cui la sentenza impugnata aveva basato la decisione – cioè, il luogo dell’incidente, le modalità dello scontro, le conseguenze dello stesso -sarebbero state comunque insufficienti, che i dubbi avrebbero potuto essere dissipati attraverso la richiesta CTU e la valorizzazione della “produzione documentale del ricorrente che, risulta, quindi, erroneamente percepita (…)” (p. 4 della memoria).

Le prove che il ricorrente definisce “inesistenti” ed “immaginarie” sono in tutta evidenza le prove logiche, cioè le conseguenze – vale a dire la prova del fatto ignoto e da dimostrare – che il giudice ha tratto dai fatti noti, ricorrendo alle massime di esperienza. Tale percorso logico-inferenziale non è stato adeguatamente censurato dal ricorrente; va sottolineato, infatti, che, al di là di affermazioni di stampo assertivo – il percorso logico seguito dal giudice “non è aderente alle evidenze probatorie”, appare “poco convincente, inverosimile, oltre che in aperto contrasto con le risultanze processuali” – parte ricorrente non ha offerto a questa Corte argomenti per ritenere che il giudice a quo sia incorso nell’errore di percezione denunciato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione o falsa applicazione degli artt. 141 e 148 C.d.S., dell’art. 2054 c.c., comma 2, degli artt. 2697 e 2727c.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale condiviso la decisione di primo grado quanto al contributo causale dell’odierno ricorrente al verificarsi dell’evento dannoso, per il fatto che egli non avesse tenuto una velocità regolamentare e per il fatto che avesse effettuato il sorpasso dell’auto di M.S., omettendo di segnalare la manovra. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un chiaro errore di percezione, quando, nel procedere alla ricognizione del contenuto oggettivo delle risultanze processuali, aveva fondato il proprio convincimento su prove del tutto immaginarie, superando obiettivi elementi di segno contrario che avrebbero dovuto giustificare il convincimento diametralmente opposto. A pagina 4 e 5 della sentenza si legge infatti che il motociclo aveva tenuto una velocità adeguata rispetto allo stato dei luoghi, come si doveva desumere dalle seguenti circostanze: incidente non avvenuto nel centro abitato, lo scontro tra il motociclo e l’auto che era in fase di svolta aveva prodotto energia cinetica valida a far sbalzare B.M.M. per 10-15 m dal punto di impatto, le conseguenze dello scontro erano state rilevanti così i gravi postumi riportati da B.M.M. come accettati dalla CTU, era pacifico che B.M.M. non aveva azionato l’indicatore di direzione non consentendo a M.S. di avvedersi del sopraggiungere del motociclo. Secondo il ricorrente il convincimento del giudice, anzichè basarsi sul sistema di calcolo acquisito in atti, al fine di determinare la velocità tenuta da M.S., o sull’espletamento di una CTU, pure espressamente richiesta, si sarebbe basato su prove che continua a definire immaginarie, non sussistendo alcun elemento per affermare che i postumi riportati da B.M.M. sarebbero stati di minore gravità ove avesse tenuto una velocità più moderata rapportata allo stato dei luoghi o che non avesse indicato con le frecce direzionali il cambio di direzione di marcia.

Anche questo mezzo impugnatorio si sostanzia in una richiesta di diversa valutazione delle deposizioni testimoniali e delle emergenze istruttorie al fine di accreditare una ricostruzione delle condotte di guida dei conducenti dei mezzi coinvolti nell’incidente diversa da quella fatta propria dalla Corte distrettuale. Va incontro, pertanto, alla stessa sorte di inammissibilità del primo motivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043,2697 e 2727 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 860 c.p.c., comma 14, per avere la Corte d’appello disatteso la richiesta risarcitoria a titolo di lesione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, sul presupposto che la documentazione prodotta non fornisse alcuno specifico elemento idoneo a comprovare che, in conseguenza del sinistro, avesse subito una qualche contrazione del reddito. L’errore sarebbe consistito nel non aver tenuto conto che il nesso di causa tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e le lesioni patite era stato dimostrato con la produzione della copia del modello unico 2006, da cui risultava che prima del sinistro svolgeva l’attività di falegname, nè la Corte territoriale avrebbe tenuto conto del fatto che le gravi patologie riportate non potevano non incidere sullo svolgimento dell’attività lavorativa e/o sulla possibilità di svolgerla con la stessa intensità anteriore all’incidente.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale con una motivazione che non è stata efficacemente intaccata dalle censure del ricorrente ha escluso il danno invocato, perchè, pur essendo vero che il grado di invalidità permanente avrebbe potuto pregiudicare parzialmente lo svolgimento dell’attività di falegname, la vittima, a parte il modello unico relativo al reddito di imposta del 2005, dunque, concernente un periodo anteriore al sinistro, avvenuto il 2 settembre 2006, non aveva dimostrato l’ammontare del suo reddito dopo l’incidente, nè aveva addotto alcun tipo di impedimento all’esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta successivi al sinistro.

Il ricorrente sostiene, con il ricorso e ribadisce con la memoria (p. 7), di essersi trovato nell’impossibilità di documentare il reddito prodotto essendo esso inferiore alla soglia minima dichiarabile – ipotesi ricorrendo la quale la giurisprudenza di questa Corte consente l’impiego del criterio del triplo della pensione sociale per liquidare il danno patrimoniale per ridotta capacità di guadagno (Cass. 11/11/2019, n. 28988) – ma evidentemente si tratta di un argomento nuovo, non speso efficacemente nel precedente grado di giudizio, com’è dimostrato anche indirettamente dal fatto che il ricorrente non censura sul punto la statuizione della Corte d’Appello, limitandosi ad addurre argomenti che si traducono in concreto in un sostegno a quanto correttamente rilevato in sentenza.

In aggiunta, va ribadito che diverso dal danno patrimoniale per incidenza della lesione sulla capacità lavorativa specifica è il danno da cenestesi lavorativa – cui sembrano alludere alcuni passaggi argomentativi del ricorso – il quale non dà luogo, ove sussistente, ad un danno patrimoniale, ma ad un appesantimento del valore del punto di invalidità permanente allo scopo di tener conto della sopravvenuta difficoltà e fatica incontrata nello svolgimento della precedente attività lavorativa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente rileva la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, avendo rigettato il suo l’appello, in assenza della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte territoriale non avrebbe dovuto modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado.

Il motivo è fondato.

Nonostante il capo sulle spese fosse stato impugnato con il quinto motivo di appello (ne dà atto la decisione impugnata a p. 7, p. 5.), il Giudice d’Appello ha dichiarato assorbito il motivo, affermando che avrebbe dovuto nuovamente regolare le spese “attesa la parziale riforma della sentenza di primo grado”.

Tale statuizione è erronea, perchè non risulta coerente con la costante giurisprudenza di legittimità in materia di effetto devolutivo dell’appello e di divieto di reformatio in peius, il quale costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (in termini, da ultimo Cass. 17/02/2020, n. 3896; cui adde Cass. 9/06/2016, n. 11868; Cass. 8/11/2013, n. 25244).

In particolare, il Giudice avrebbe dovuto decidere sul motivo di appello – accogliendolo ovvero rigettandolo – ma non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di primo grado nuovamente, stante il divieto di reformatio in peius.

Risulta pacifico che, poichè i poteri del Giudice di Appello vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, in assenza di impugnazione incidentale della parte appellata, la decisione del Giudice d’Appello non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo alla “reformatio in peius” in danno dello stesso appellante (Cass. 09/06/2004, n. 10965; Cass. 16/06/2006, n. 14063). In questo caso, come si è chiarito, il motivo di appello non era stato rigettato, ma era stato dichiarato assorbito, e ne era seguita una statuizione più sfavorevole per l’appellante ed una più favorevole per l’appellato, nonostante che quest’ultimo non avesse proposto appello incidentale.

5. In conclusione, i primi tre motivi vanno dichiarati inammissibili. Va accolto il quarto motivo. Di conseguenza, la sentenza viene cassata avuto riguardo per il motivo accolto e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione cui è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili i primi tre. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rimette la controversia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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