Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21503 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21503 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 25451-2012 proposto da:
ERANTEC 1 SRL 03260640986 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato GARATTI LUCIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO RIVADOSSI, giusta
mandato a margine dell’atto di citazione;

Data pubblicazione: 19/09/2013

– ricorrente contro
TES ENERGY SYSTEMS SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato PORPORA
ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad
litem in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

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r) A

avverso la sentenza n. 84/2012 del TRIBUNALE di BRESCIA Sezione Distaccata di BRENO del 3.10.2012, depositata il
04/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 25451 sez. M2 – ud. 18-06-2013
-2-

per la resistente é solo presente l’Avvocato Antonio Porpora.

Fatto e diritto

1) Erantec l srl il 27.9.2011 ha convenuto in giudizio, avanti il
tribunale di Brescia, TES Energy Systems srl

(di seguito: TES)

con azione per accertamento negativo per i crediti esposti dalla

a prestazioni eseguite per la realizzazione di una centrale
fotovoltaica in Bitetto (Bari) e in Trani.
La convenuta ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice
adito e il Tribunale di Brescia con sentenza 4 ottobre 2012 ha
declinato la competenza in favore del tribunale di Bari, in forza
della deroga pattizia di cui all’art. 12 del contratto quanto alle
opere in Bari e in base ai criteri ordinari quanto alle altre
opere.
Erantec 1 srl ha proposto tempestivo ricorso per regolamento di
competenza, resistito da memoria difensiva di TES.
Il procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ex art.
380 ter c.p.c., concludendo per la competenza del tribunale di
Bari.
La ricorrente ha depositato memoria.
2)

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità

sollevata in memoria da TES, che ha rilevato la mancanza di
procura speciale relativa al ricorso per regolamento, proposto
dall’istante facendo riferimento al mandato rilasciato al
difensore a margine dell’atto di citazione.

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convenuta mediante tre fatture (n. 13, 14, 15 del 2011), relative

Giova in proposito ricordare che:

“L’istanza di regolamento di

competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al
quale sia stato conferito il mandato “ad litem” per il giudizio di
merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza

mandato alle liti conferito per un determinato grado di giudizio
di merito, difatti, ove non escluda espressamente, o comunque in
modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente anche
istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla
proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di
conferimento della procura per un determinato grado di giudizio
(art.83 u.c. c.p.c.), il disposto della norma speciale di cui
all’art.47, I comma i del codice di rito.”(tra le tante cfr. Cass.
10812/04).
3) Il ricorso è infondato quanto alla pretesa riferita alle opere
eseguite in Bitetto (Bari) e oggetto delle fatture n. 13 e 14.
Il contratto di appalto prevedeva alla clausola 12 la devoluzione
di ogni controversia sorta nella fase esecutiva del rapporto alla
cognizione del tribunale di Bari.
Invano il ricorso deduce che le prestazioni di cui si tratta non
rientrerebbero in questa previsione contrattuale, in quanto
relative a “rapporti di natura extracontrattuale”.
E’ bene chiarire che questa dizione non concerne obbligazioni
risarcitorie di natura aquiliana, ma opere extracontratto sempre

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che occorra, all’uopo, il rilascio di un’ulteriore procura. Il

relative all’impianto di Bitetto, cui si riferiva il contratto
sottoscritto tra le parti, come lo stesso ricorso ammette a pag.
13.
E’ agevole allora comprendere come la volontà delle parti fosse

afferiva all’esecuzione del contratto e quindi sia alle opere già
previste, sia alle opere resesi necessarie in fase attuativa.
Sarebbe stata illogica una clausola che avesse separato la
cognizione del contenzioso tra opere strettamente connesse; esse
non sarebbero state valutabili separatamente, poiché eseguite
contestualmente per l’unitario fine di realizzare l’impianto
oggetto del contratto. E’ quindi unica interpretazione valida
proprio quella data dal tribunale di Brescia, che ha incluso nelle
“controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del
presente contratto” (testo della clausola) anche le opere non
inizialmente previste, ma pattuite e realizzate in corso di
esecuzione dell’impianto.
4) E’ fondata invece la doglianza relativa alle opere eseguite in
Trani, di cui alla fattura n. 15 contestata con l’azione di
accertamento negativo.
Il tribunale ha correttamente rilevato che la clausola 12 del
contratto relativo all’impianto di Bitetto non può qui operare,
trattandosi di altro contratto, per diverso impianto, del tutto
svincolato dal precedente.

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quella di istituire la competenza arbitrale per tutto ciò che

Il nuovo accordo, stando alla stessa eccezione formulata da TES
nella comparsa di risposta (pag. 4), non ha dato luogo a un
secondo

contratto

scritto,

con

relativa

indispensabile

sottoscrizione di clausola di deroga della competenza,

ma solo

Il P.G. erra pertanto, come rilevato

prontamente nella memoria

depositata dalla ricorrente in vista

dell’udienza, allorquando

allude a un secondo contratto sottoscritto il 18 aprile 2011, che
prevederebbe analoga clausola derogativa della competenza.
L’eccezione di incompetenza territoriale relativa a questo secondo
contratto doveva pertanto essere sollevata in ossequio ai criteri
ordinari.
Come ha sostenuto il ricorso, l’eccezione è stata però proposta in
modo incompleto.
Sono stati infatti denunciati i profili relativi al foro del
convenuto (la TES ha sede in Bari) e all’esecuzione
dell’obbligazione dedotta, ma non è stato considerato il profilo
di competenza territoriale, concorrente, costituito dal luogo in
cui è sorta l’obbligazione.
Su questo punto la comparsa di risposta nulla ha dedotto.
In memoria di costituzione nell’odierno procedimento, parte
resistente non è stata in grado di indicare dove avesse sollevato
l’eccezione e in quali termini.
Ha testualmente riportato (con caratteri evidenziati in corsivo a
pag. 8) le “specifiche eccezioni” svolte in comparsa, da cui
emerge chiaramente che il profilo de quo è stato ignorato.
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allo scambio di bozze contrattuali.

Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che
eccepisce l’incompetenza per territorio ha l’onere di contestare
nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con
riferimento

a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di

collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20

cod. proc. civ.,

giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato,
a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto
condurre all’individuazione del medesimo giudice da considerarsi
competente sulla base del criterio invocato dallo stesso
convenuto, giacche’ l’indagine sul verificarsi di tale coincidenza
resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto
convenuto in tal senso (SU n 248/99; Cass. 16134/03; 9030/03).
A nulla vale pertanto sostenere in questo procedimento che
l’obbligazione sarebbe sorta in Bari.
Verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace
l’eccezione, il giudice non può nemmeno rilevare d’ufficio profili
di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo
radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato
(Cass. 3989/11; 17020/11).
Ne consegue che per le opere eseguite in Trani il ricorso per
regolamento va accolto e che va dichiarata la competenza del
tribunale inizialmente adito, quello di Brescia, restando qui
irrilevanti i criteri interni di ripartizione degli affari.
Il parziale rigetto del ricorso giustifica la compensazione delle
spese di questo procedimento.
7

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dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il

La riassunzione avverrà nel termine di legge.
PQM
La Corte accoglie il ricorso quanto alle opere eseguite in Trani
(fattura 15). Respinge nel resto.
Dichiara la competenza del tribunale di Bari relativamente al
contratto di cui alle fatture n. 13 e 14.

contratto di cui alla fattura n.15.
Fissa termine di legge, con decorrenza dalla comunicazione della
presente ordinanza, per la riassunzione.

Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^
Sezione civile tenuta il 18 giugno 2013
Il Presidente

Dichiara la competenza del tribunale di Brescia relativamente al

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