Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21503 del 10/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21503 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

F

SENTENZA
sul ricorso 1197-2011 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, via L.G. FARAVELLI 22, presso lo
Studio degli avvocati MARESCA ARTURO, ROMEI ROBERTO,
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, MORRICO ENZO, giusta delega in

2014

atti;
– ricorrente –

1802
contro

GHIAZZA ALBERTO C.F. GHZLRT63R25A182H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo

Data pubblicazione: 10/10/2014

studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MANGINO MARIO, giusta delega in
atti;
controricorrente
nonché contro

– intimata –

Nonché da:
CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. C.F. 13017100150, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SETA UGO
25/43, presso lo studio dell’avvocato FIORI ARIANNA,
rappresentata e difesa dall’avvocato NOVEBACI CLAUDIO,
giusta delega in atti;
controricorrente e

ricorrente incidentale –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A.

c.f.

00488410010,

GHIAZZA

ALBERTO C.F. GHZLRT63R25A182H;
– intimati –

avverso la sentenza n.

552/2010 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 29/07/2010 R.G.N. 485/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO;
udito l’Avvocato BOLOGNESI RICCARDO per delega MANGINO

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. C.F. 13017100150;

MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 552 del 2010,
pronunciando sull’appello proposto da Telecom Italia spa nei confronti di Alberto
Ghiazza e di Ceva Logistic Italia srl, avverso la sentenza del Tribunale di Savona
n. 448 del 2008, rigettava l’ impugnazione.
2. Il Tribunale di Savona, accogliendo la domanda proposta dal suddetto
lavoratore, ritenendo non legittima la cessione di ramo d’azienda a T.N.T.

Logistic Italia (ora Ceva Logistic Italia s.r.1.), aveva dichiarato la nullità della
cessione, avvenuta in data 27 febbraio, del contratto di lavoro relativo allo stesso,
e per l’effetto aveva ordinato il ripristino del rapporto di lavoro in capo alla
società Telecom Italia, con inquadramento in mansioni equivalenti alle
precedenti.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Telecom
Italia spa, prospettando tre motivi di ricorso.
4. Ceva Logistic Italia s.r.l. ha proposto ricorso incidentale adesivo,
articolato in un motivo.
5. Resiste con controricorso Ghiwna Alberto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di passare all’esame di motivi di ricorso, va disposta la riunione
dei ricorsi in quanto proposti avverso al medesima sentenza d’appello.
2. Occorre, altresì, premettere che la Corte d’Appello rilevava come il
Tribunale avesse posto in evidenza che la produzione solo parziale (rectius:
inesistente) degli allegati alla scrittura privata lariyip- Nrw
— – di trasferimento di
ramo d’azienda, non sussistendo prova in ordine ad elementi di fath indispensabili
al fine di verificare l’autonomia funzionale della struttura (qualificata logistica)
trasferita alla società TNT, e cioè, in ordine all’indicazione degli impianti, dei
macchinari e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività cedute,
dei contratti in essere per l’esercizio delle attività relative al ramo d’azienda, dei
crediti e dei debiti della struttura verso terzi, i dipendenti addetti alle attività
cedute, i debiti verso i dipendenti inerenti al trattamento di fine rapporto, il know
how relativo all’attività logistica ceduta, i debiti commerciali e finanziari indicati
nella situazione patrimoniale.

3

Osservava, quindi, la Corte d’Appello che a tale argomento autonomo
della rado decidendi nulla era stato controbattuto nell’atto di appello, in cui
invece erano contrastate le altre ragioni addotte dal giudice.
In ogni caso, la Corte poneva in luce che, come già ritenuto dal Tribunale,
andava escluso che Telecom spa avesse dato la prova dell’autonomia funzionale
di quanto trasferito a TNT, dal momento che non era stato dimostrato che le
attività di tipo amministrativo e contabile di sostegno alla gestione dei rnicro
magazzini trasferiti alla TNT fossero appunto state cedute a tale società.

A

3. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.
4. Con il primo motivo è prospettata violazione delle norme processuali;
violazione dell’art. 434 cpc. Motivazione apparente.
Assume il ricorrente che il rigetto del ricorso in appello era dovuto alla
mancata produzione in primo grado degli allegati all’atto di cessione come
dedotto nella sentenza di primo grado.
Tale motivazione

Telecom spa, non teneva tuttavia conto

dell’intero contenuto della sentenza di primo grado che faceva riferimento al
contenuto di un successivo contratto di cessione di servizi logistici integrati, per
cui il giudice di primo grado aveva statuito sulla pretesa mancanza di autonomia
del ramo in questione esaminando il contratto di cessione ed il successivo
contratto di servizio intervenuto tra Telecom spa e T.N.T. Logistic.
5. Con il secondo motivo di ricorso la società Telecom spa prospetta, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, la violazione dell’art. 2112 cc e dell’art. 421 cpc.
Insufficiente motivazione.
Assume la ricorrente che il solo contratto di cessione avrebbe consentito di
comprendere l’oggetto della cessione, individuando l’oggetto del trasferimento
“attività di magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione”, in
modo da poter apprezzare l’autonomia del ramo trasferito in ragione della
disciplina in materia.
6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3,
cpc, la violazione dell’art. 2112, comma 3, cc. Trasferimento di una attività
economica organizzativa.

A

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello violando l’art. 2112, comma 5,
cc, come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 18 del 2001, aveva negato
la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda sul solo presupposto che alcune
4

attività erano rimaste in Telecom spa e che fosse stata mantenuta una struttura
logistica denominata managrnent.
La sentenza si baserebbe sul concetto che tutti i settori dedicati ad attività
di logistica avrebbero dovuto essere oggetto di trasferimento unitario e in blocco.
Deduce, altresì, che il ramo d’azienda in questione era stato sin dall’inizio
concepito ed organizzato con caratteristiche di autonomia funzionale che
conservava fino al momento della cessione alla TNT, e ciò in virtù di una

decisione orgoninativa di Telecom che era intervenuta nel marzo del 2002.
7. É preliminare, per priorità logico giuridica, l’esame del terzo motivo del
ricorso principale e, quindi, dell’unico motivo del ricorso incidentale che
prospetta analoghe argomentazioni.
Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
La Corte di merito ha fatto applicazione del principio di diritto più volte
affermato da questa Corte, secondo cui per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112
cod. civ. (sia nel testo anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della
Direttiva CE n. 50/98, dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis
alla fattispecie in esame), come tale suscettibile di autonomo trasferimento
riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni
entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento, conservi la sua identità.
11 che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e
funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in
occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo,
essendo preclusa l’estemalizzazione come forma incontrollata di espulsione di
frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non
autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei
rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. 6 aprile 2006, n.
8017; Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489 nonché, in controversie pressoché analoghe alla
presente, sempre relative a cessione di rami d’azienda da Telecorn S.p.A. a TNT
Logistic S.p.A.; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013 n. 22627;
Cass. 4 ottobre 2013 n. 22742).
La Corte territoriale ha poi ritenuto che il ramo d’azienda trasferito non era
ti!

preesistente alla cessione, che esso non era dotato di autonoma funzionalità e che
l’operazione di cessione aveva solo condotto alla sostituzione di un datore di lavoro
con un altro. Tale convinzione la Corte ha desunto dalle risultanze processuali,
5

rilevando che le modalità di gestione dei beni trasferiti denotavano una mancanza di
autonomia dei ramo ceduto, il quale peraltro nemmeno era stato specificamente
individuato.
Non era stato dimostrato che le attività di tipo amministrativo e contabile di
alla gestione dei micro magazzini trasferiti alla TNT fossero appunto state cedute a
tale società. Tale profilo era decisivo non solo al fine del riscontro dell’autonomia
funzionale, ma anche dell’altro della permanenza dell’identità di ramo d’azienda

trasferito rispetto a quello preesistente.
La Corte d’Appello rilevava come, in particolare dalla deposizione dell’ex
responsabile del settore logistica della Telecom, Paolo Pettazzoni, era emerso non
tanto che una parte dei micro magazzini era rimasta presso quest’ultima società,
quanto che essa abbia mantenuto una struttura logistica denominata

“case

managment” in buona parte sovrapponibile a quella preesistente. Quello che era stato
ceduto alla TNT, quindi, aveva identità diversa da quella precedente, oltre a non avere
autonomia funzionale.
Ma ancor prima, ha rilevato la Corte d’Appello, non era sta Y dimostrato che
la funzione logistica, cosi come creata nel marzo 2002, avesse l’autonomia funzionale
propria del ramo d’azienda, a tal fine essendo insufficiente che fosse stata istituita con
un ordine di servizio, ma essendo necessario che l’unità da sola avesse l’idoneità a
svolgere un’attività produttiva di beni o servizi da offrire sul mercato.
Tali risultanze non sono state adeguatamente contestate dalla società
ricorrente, la quale si è limitata a criticare le conclusioni della sentenza
impugnata, senza adeguatamente contrapporre alle argomentazioni del giudice
d’appello elementi in grado di inficiarle.
8. Per le considerazioni sopra esposte deve essere rigettato anche il motivo
del ricorso incidentale con il quale, in modo analogo al terzo motivo del ricorso
principale, e è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc.
Legittimità del trasferimento del ramo d’azienda.
9. Può passarsi all’esame del primo e del terzo motivo di ricorso, che
possono essere tratta’ congiuntamente in ragione della loro connessione.
10. Entrambi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi
della statuizione impugnata. La Corte d’Appello, infatti, ravvisa un’autonoma
statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto la mancata produzione
degli allegati al contratto di cessione del ramno di azienda, che non consentiva la
valutazione della legittimità della stessa e afferma che tale statuizione non ha
6

costituito oggetto dell’ impugnazione in appello, che ha invece contrastato altre
statuizioni del giudice di primo grado.
Con i presenti motivi di ricorso la società, pur richiamando la
giurisprudenza di legittimità sul principio di specificità dei motivi di appello, non
riporta gli stessi, ma si limita a richiamare altra documentazione diversa dagli
allegati al contratto di cessione del ramo di azienda, di cui alla sentenza di primo
11. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati.
tekgc
-reckook <12. Le spes se ono la selictaenza e sono liquidate come in dispositivo. In ragione delle rispettive posizioni processuali, ecce-ziernt14--ntg4cei /2.G4 , compensare le spese di giudizio Ira Ceva Logistic Italia s.r.l. e Ghiazza Alberto. PQM La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna Telecom Italia spa al pagamento delle spese di giudizio in favore di Ghiazza Alberto che liquida in curo cento per esborsi, curo tremilacinquecento per compensi professionali oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite tra Ceva Logistic Italia s.r.l. e Ghia zza Alberto. Cosi deciso in Roma il 21 maggio 2014. resjLlente Q-.52Re grado e a quella di appello.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA