Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21503 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.M., rappr. e dif. dall’avv. Laura Tartarini,

laura.tartarini-ordineavvgenova.it, elett. dom. presso il suo studio

in Genova, vicolo Falamonica n. 1/13, come da procura spillata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Genova 3.4.2018, n. 571/2018,

in R.G. 615/2017;

vista la ordinanza di sospensione Cass. 18.11.2019, n. 29920/2019 e

dato atto della pronuncia Cass. s.u. 29459/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.M. impugna la sentenza App. Genova 3.4.2018, n. 571/2018, in R.G. 615/2017 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 21.3.2017 con cui il Tribunale di Genova aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo il ricorrente – privo dei requisiti dello status di rifugiato – omesso di provare sia la riferibilità del proprio allegato ferimento ad una setta segreta diversa da quella di appartenenza della cerchia familiare ((OMISSIS)), sia la persecuzione per la professione della religione (OMISSIS) dalle milizie di (OMISSIS), stante la pacifica provenienza da diversa area della (OMISSIS) ((OMISSIS)), non interessata dal relativo conflitto; infine ha ritenuto che non sarebbe stata allegata, nè dimostrata, nessuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità non avendo l’appellante legami affettivi o familiari che giustifichino la permanenza, essendo giovane e in buona salute e senza occupazione lavorativa rilevante;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo viene contestato il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, inficiando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), art. 3, art. 8 e art. 14, lett. a), b), c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il diniego della protezione richiesta;

2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 ed 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte genovese, avvalendosi del potere-dovere di indagine di cui all’art. 8 sopra riportato, valutato l’esistenza delle condizioni per la concessione della protezione umanitaria;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del successivo, poichè se è vero che, in apparenza, la ratio decidendi della pronuncia impugnata ha solo escluso l’aver provato l’appellante l’asserito ferimento ad opera di una setta rivale rispetto a quella di appartenenza dei fratelli maggiori e il rischio grave di essere ricercato, imprigionato o comunque punito all’eventuale rientro in (OMISSIS), è altrettanto vero che, in fatto, essa ha convalidato il giudizio di non credibilità del richiedente, quale oggetto di previa affermazione di inattendibilità espressa sia dalla commissione territoriale che dal tribunale; la sentenza, adeguatamente censurata su tale punto, non riporta tuttavia alcuna delle circostanze che avrebbero indotto i giudici a confermare la citata valutazione negativa, limitandosi ad enunciare il difetto di prova, evitando dunque di confrontarsi con la necessaria procedimentalizzazione cui è sottoposto l’apprezzamento di genuinità soggettiva prescritto in particolare al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

4. così, va ripetuto che, per un verso, “la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto” (Cass.10908/2020); dall’altro, “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni” (Cass.14674/2020);

il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento dell’esame del restante motivo e rinvio alla Corte d’appello di Genova, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il restante; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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