Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21502 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21502 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 19/09/2013

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Reggio Calabria con ordinanza n. R.G. 5302/2009 depositata il
22/12/2011 nel procedimento pendente tra:
SERAFINO ALFONSINA;
PREFETTURA UTG di REGGIO CALABRIA;
– intimata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Po

Fatto e diritto
Alfonsina

Serafino

ha

proposto

opposizione

all’ordinanza

ingiunzione 4147/W/07 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria
in data l agosto 2007.
Successivamente ha proposto appello avverso la sentenza del

A tal fine ha adito il tribunale di Locri.
Il giudice monocratico alla prima udienza

(terzo capoverso del

provvedimento) ha rilevato la sussistenza di questione di
competenza territoriale.
Con sentenza l luglio 2009 ha dichiarato la propria incompetenza
ravvisando la competenza del tribunale di Reggio Calabria, “quale
foro erariale”.
L’opponente ha riassunto il giudizio avanti al tribunale del
capoluogo, con atto datato 29.1.2010.
La prima udienza si è svolta il 6 maggio 2010; le successive sono
state celebrate il 14.10.2010; il 3.2.2011; 21.11.2011, data nella
quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Nei verbali di causa non risulta sollevata alcuna eccezione di
incompetenza.
Con ordinanza 21 dicembre 2011, comunicata all’unico difensore
costituito, il tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto
di competenza ex art. 45 c.p.c., ravvisando la sussistenza della
competenza del tribunale di Locri, in forza di pronunce della
Suprema Corte aventi forza di precedente (SU 23825/10).
Nessuna delle parti si è costituita nel procedimento.
n. 23055-12 D’Ascola rei

(m_

giudice di pace, resa il 19 marzo 2008.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
L’istanza è inammissibile.

comma l nel testo applicabile ai giudizi instaurati prima
dell’entrata in vigore della legge 69/09 (come è quello in esame,
risalente a prima del marzo 2008: ” L’incompetenza per materia
(p.c. 7 ss.), quella per valore (p.c. 7 ss.) e quella per
territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche
d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione”.
Discende da questa norma che il tribunale di Reggio Calabria non
poteva rilevare la propria incompetenza con l’ordinanza conclusiva
del giudizio.
Avrebbe dovuto farlo nel limite della prima udienza di trattazione
dell’appello.
In mancanza, la competenza si è radicata nel giudice adito con
l’atto di riassunzione e il rimedio era precluso.
Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva delle parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^
Sezione civile tenuta il 18 giugno 2013
Il Presidente

Come ha rilevato la relazione preliminare, ai sensi dell’art. 38

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