Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21502 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

B.I.S., rappr. e dif. dall’avv. Cristina Perozzi,

cristinaperozzi-avvpec.it, elett. dom. presso il suo studio in

Grottammare, via Ischia I n. 40, come da procura spillata in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 12.10.2017, n.

1490/2017, in R.G. 1807/2016;

vista la ordinanza di sospensione Cass. 11.11.2019, n. 29064/2019 e

dato atto della pronuncia Cass. s.u. 29459/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.I.S. impugna la sentenza App. Ancona 12.10.2017, n 1490 di rigetto dell’impugnazione interposta avverso l’ordinanza 7.9.2016, con cui il Tribunale di Ancona aveva a sua volta negato la tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue tre forme e da tale organo disattesa;

2. il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato la (OMISSIS) nel 2011, dopo l’uccisione del padre nel corso di scontri tra manifestanti e forze di sicurezza in una manifestazione politica di protesta tenutasi il 28/09/2009 a (OMISSIS) (dove dal 2000 viveva con la propria famiglia) e la morte di un fratello nel 2010, casualmente coinvolto in una manifestazione politica degenerata in scontri, per il timore di restare anch’egli ucciso in circostanze analoghe, vista la instabilità politica del suo paese; di lì si era quindi recato in Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e Libia, per poi approdare in Italia;

3. la corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia perchè il ricorrente non ha riferito di atti di persecuzione rilevanti e il timore prospettato appare estraneo alla connessione con i fatti e i motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 sia perchè il racconto è risultato non credibile, non circostanziato e sfornito di qualsivoglia supporto documentale, tanto più considerando che la zona di origine dove vive la restante parte della sua famiglia (tra le città di (OMISSIS) e (OMISSIS)) sarebbe, a dire dello stesso appellante, tranquilla; inoltre, quanto alla protezione sussidiaria, la sentenza ha escluso ogni genere di pericolo ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), anche tenendo conto dei rischi richiamati dal sito istituzionale “(OMISSIS)” del M.A.E., riferiti in particolare alla situazione degli stranieri in Guinea, difettando ogni individualizzazione del supposto pericolo; infine ha ritenuto che non sarebbe stata allegata, nè dimostrata, nessuna specifica situazione soggettiva tale da giustificare la protezione umanitaria, non ricorrendo le tipiche situazioni di vulnerabilità;

4. il ricorrente propone tre motivi di ricorso, ai quali l’intimato Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo – rubricato “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4. Difetto di motivazione” – si lamenta “la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale e della sentenza di Appello”, in uno (testualmente) alla “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo”;

2. con il secondo mezzo – rubricato (testualmente) “Violazione art. 112 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17. art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3 -. Difetto di motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria” – si deduce “la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia ex art. 360, n. 5 per omessa od insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato”;

3. con il terzo motivo – rubricato “Violazione art. 353 c.p.c., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria” – il ricorrente si duole del mancato riconoscimento “delle condizioni per la concessione del permesso umanitario”, tenuto conto anche della giovane età e del “percorso integrativo compiuto dal richiedente, che, pur pervenendo da una condizione di analfabetismo totale, ha partecipato con fattivo interesse ai corsi di alfabetizzazione propedeutici all’apprendimento della lingua italiana”;

4. il primo motivo è inammissibile, per plurimi profili di difetto di autosufficienza; il ricorrente non ha invero indicato con puntualità dove, come e quando la questione della traduzione sia stata posta avanti al giudice di merito, nè comunque ha sviluppato la stessa oltre una generica intestazione nella iniziale rubrica del motivo stesso;

5. inoltre, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa e quale pregiudizio ne sia derivato; per altro verso, osserva il Collegio che “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endoprocedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano” (Cass. 23760/2019, 16470/2019 e da ultimo 8367/2020); ne deriva tra l’altro che lì dove – come nel caso di specie e avanti al giudice dell’appello – l’opposizione sia stata tempestivamente proposta mediante la formulazione di censure di merito, “ogni questione inerente alla mancata traduzione del provvedimento impugnato è priva di rilievo” (Cass. 8367/2020);

6. il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente nè colto, nè adeguatamente censurato la duplice ratio decidendi espressa dalla corte, che ha per un verso escluso in via preliminare che le circostanze anche solo allegate costituissero atti di persecuzione per i motivi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e, per altro verso, qualificato siccome non credibile la versione del narrato offerta, priva di coerenza e prova e a sua volta non specificamente contestata; si tratta di circostanze la cui mancata critica difetta di autosufficienza, avendo omesso il richiedente di riportare altri fatti specifici che, ritualmente introdotti nel contraddittorio processuale ed alternativi a quelli apprezzati e rendicontati – già in via ipotetica – dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre, ove non decisivamente trascurati, ad una diversa considerazione di esposizione a pregiudizio grave o vulnerabilità; è stato così rispettato il principio per cui “in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 15794/2019);

7. in ogni caso, la corte ha dato conto dell’assenza di conflitto armato in (OMISSIS), indicando che perfino la più debole esposizione a rischio per la situazione degli stranieri in viaggio in tale Paese di per sè non è fonte, alla stregua delle informazioni citate, di quell’elevata esposizione a danno grave per violenza indiscriminata richiesta dalla norma; appare pertanto rispettato anche il principio per cui “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass.18306/2019);

4. il terzo motivo è inammissibile, non apparendo scalfita da idonea censura la motivazione con cui la corte, escludendo l’appartenenza del ricorrente a categorie soggettive di apprezzabile esposizione a vulnerabilità, ha giudicato insufficiente la relativa ampiezza, in carenza della qualità dei titoli di relazione sociale, culturale, linguistica, abitativa e dunque della pluralità di indici di interazione comunitaria;

5.appare così rispettato nella decisione il principio, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), per cui “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; l’indirizzo è stato ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo nella specie difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dalla sentenza, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il generico rinvio alla giovane età e al fattivo interesse ai corsi di alfabetizzazione propedeutici all’apprendimento della lingua italiana; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal giudice di merito, anche in relazione con la non credibilità del narrato; nè assume portata decisiva l’ancor più generico quadro delle sofferenze psicologiche connesse ai passaggi in altri Stati, prima dell’approdo in Italia, difettando la indicazione puntuale di come la questione sia stata posta avanti al giudice di merito; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020) oltre a quelli per la condanna alle spese, secondo soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito e gli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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