Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21501 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21501 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Bologna, con ordinanza R.G. 19333/2010, depositata il 19.9.2012, nel
procedimento pendente fra:
EUROPLAST ENGINEERING;
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO – già Ministero
delle Comunicazioni;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

s olo
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Data pubblicazione: 19/09/2013

Fatto e Diritto

Europlast Engineering ha proposto opposizione all’ordinanza
ingiunzione

04.04/07,

emessa

dal

Direttore

territoriale

dell’Ispettorato Territoriale Emilia Romagna del Ministero delle

Il giudice di pace di Sassuolo ha respinto l’opposizione con
sentenza 155/09, depositata il 24 marzo 2009.
L’opponente ha proposto appello e ha adito il tribunale di Modena.
Il giudice monocratico, alla udienza ex art. 183, ha riservato
ordinanza e ha declinato la competenza territoriale, ravvisando la
competenza del tribunale di Bologna, quale foro erariale di cui
all’art. 25 c.p.c..
L’opponente ha riassunto il giudizio avanti al tribunale di
Bologna, con atto notificato il

6.12.2010.

All’udienza dell’ 11 maggio 2011, prima udienza del giudizio di
appello, parte opponente sollecitava il tribunale a sollevare
conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., ravvisando la
sussistenza della competenza del tribunale di Modena, in forza di
pronunce della Suprema Corte aventi forza di precedente (SU
23825/10 e 23594/10).
Rinviata la causa per acquisizione del fascicolo di ufficio, il
giudice istruttore all’udienza del 19. 9. 2012 emetteva ordinanza
con cui richiedeva il regolamento di competenza d’ufficio.

n.21462-12 D’Ascola rel

T)

2,

Comunicazioni per violazione dell’art. 21 comma 5, d.lgs 261/99.

Nessuna delle parti si è costituita in sede di legittimità, pur
dovendo essere edotte dell’istanza, in quanto resa in udienza (cfr
Su 8036/11).
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito

proposta di individuare la competenza del tribunale di Modena.
L’istanza è fondata.
Le Sezioni Unite con la prima sentenza citata hanno ritenuto che:
“Ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti
d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in
materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica
la regola del “foro erariale” stabilita nell’art. 7 del r.d. 30
ottobre 1933, n. 1611 relativa alle controversie in cui sia parte
un’Amministrazione dello Stato”.
Il Collegio condivide la relazione preliminare, non essendovi
motivo per discostarsi dall’insegnamento delle Sezioni Unite, più
volte ribadito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento dell’istanza di
regolamento, la individuazione della competenza territoriale del
tribunale di Modena quale giudice di appello, davanti al quale la
causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva delle parti.
PQM

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n.2I462 -12 D’Ascola rei

previsto per il procedimento in camera di consiglio, con la

La Corte, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di
Modena, disponendo la riassunzione nel termine di legge con
decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^
Sezione civile tenuta il 18 giugno 2013

Il Presidente

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