Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21501 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16752/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi,

72 presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea, e rappresentato

e difeso dall’avvocato Sgarbi Pietro, giusta procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3111/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 3111/2018, depositata in data 28/12/2018, in sede di rinvio per effetto della cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 2079/2018, di pregressa decisione di appello, ha nuovamente respinto la richiesta di K.S., cittadino del (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, questa Corte, nella ordinanza n. 2079 del 2018, ha accolto il ricorso limitatamente al diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) (respinte le altre censure in punto di protezione sussidiaria ed assorbita la doglianza in punto di protezione umanitaria), in quanto la Corte d’appello non aveva proceduto alla verifica d’ufficio della situazione in cui versa il (OMISSIS), sulla base delle informazioni reperibili presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi del richiamato art. 8, comma 3, o altrimenti, ed aveva affermato in maniera del tutto immotivata che il paese non sarebbe interessato da violenze indiscriminate rilevanti agli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La Corte d’appello di Ancona, in sede di rinvio, ha ribadito che, in punto di protezione sussidiaria, non era ravvisabile, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) una situazione di pericolo in (OMISSIS), in quanto tenuto conto delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alla sua totale estraneità alle vicende politiche del Paese d’origine, da “una relazione dell’European Asylum Support Office del dicembre 2017” e dal sito della Farnesina emergeva che le contrapposizioni riguardavano soltanto la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e le diverse fazioni che li compongono e che non ricorreva il pericolo di un danno grave derivante da violenza indiscriminata, mentre il racconto del richiedente delineava vicende di carattere privato e di criminalità contrastabili con il ricorso all’autorità locale; non ricorrevano i seri motivi richiesti per la protezione umanitaria, no essendo sufficiente da solo il percorso di integrazione avviato in Italia.

Avverso la suddetta sentenza K.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto la Corte d’appello si è limitata a fare un generico riferimento a fonti non ben specificate, senza esaminare i report prodotti dal richiedente (essenzialmente di Amnesty International 2015-2016-2017-2018) ed il report COI del dicembre 2017; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis avendo la Corte di merito totalmente omesso di adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria non avendo la Corte esaminato la situazione generale del Paese d’origine alla luce di informazioni precise ed aggiornate; 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., art. 116 c.p.c., non avendo la Corte proceduto a verificare le denunciate grave violazioni dei diritti umani nel Paese d’origine ed avendo omesso di esaminare la documentazione prodotta dal richiedete relativamente all’integrazione in Italia.

2. Le prime due censure in ordine alla questione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Va ribadito che il precedente ricorso per cassazione era stato accolto limitatamente al profilo di ricorso relativo al diniego di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 2517 del 2007, ex art. 14, lett. c) per motivazione meramente apparente in punto delle fonti informative poste a base del giudizio espresso dalla pregressa decisione di appello.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).

Nella specie, nella decisione impugnata, sì è fatto riferimento ad una Relazione EASO del 2017 (oltre al sito del Ministero degli Esteri, da solo non sufficiente, cfr Cass. 8819/2020) da dove si è tratto il giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine; in ricorso, il ricorrente svolge sostanzialmente inammissibili contestazioni in merito al contenuto della suddetta Relazione, che sarebbe stato travisato dalla Corte di merito.

3. La terza censura è inammissibile del pari.

Ora, in forza del principio di allegazione che ha rilievo decisivo, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se, da un lato, implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro, comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornire elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 13573/2020).

Ora la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha accertato, da un lato, che non erano state allegate ulteriori situazioni di vulnerabilità soggettiva o oggettiva, rispetto a quelle la cui sussistenza era comunque stata esclusa, e, dall’altro lato, che il solo percorso di integrazione in Italia (documentato o meno) non era idoneo all’accoglimento della richiesta di protezione.

In sostanza, i giudici di meriti hanno verificato (secondo le indicazioni di Cass. n. 4455 del 2018) ed escluso, in concreto, che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Non risultano allegate in ricorso, peraltro, ulteriori ragioni, specifiche ed individualizzate, di vulnerabilità, diverse da quelle già esaminate nel giudizio di merito.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018) in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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