Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21500 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21500 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

tenza d’ufficio

ORDINANZA
sull’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta
dalla Corte d’appello di Napoli nel giudizio pendente tra:
CANALE Domenico; SOLE Leonilda; CANALE Serena, non costituiti
in questa sede;
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in questa sede;
avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato
in data 17 giugno 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che con ricorso depositato il 4 gennaio 2010 presso la Corte d’appello di Salerno, Domenico Canale, Leonilda
Sole e Serena Canale proponevano domanda di equa riparazione

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Data pubblicazione: 19/09/2013

per la irragionevole durata di un giudizio introdotto dinnanzi
al TAR per la Campania – Sezione distaccata di Salerno con ricorso depositato il 7 agosto 1995;
che l’adita Corte d’appello dichiarava la propria incompe-

d’appello di Napoli;
che Domenico Canale, Leonilda Sole e Serena Canale riassumevano quindi la causa e la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata il 30 dicembre 2010, pervenuta alla Corte
di cassazione il 12 dicembre 2012, proponeva regolamento di
competenza d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno, competente essendo la Corte d’appello di Roma;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la se-

guente proposta di decisione:
«(

] Si ritiene che l’istanza di regolamento debba essere

risolta dichiarando la competenza della Corte d’appello di Napoli.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che
“in tema di equa riparazione per violazione del termine di ra-

tenza territoriale, ritenendo che fosse competente la Corte

gionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del
giudice territorialmente competente in ordine alla relativa
domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11
cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3, comma primo, della

luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto,
anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso
dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano
lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit.,
il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il
giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito
territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua
sede” (Cass., S.U., n. 6306 del 2010). Facendo applicazione di
tale principio si è poi precisato che “la competenza sulla domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione per
l’irragionevole durata di un giudizio davanti a sede distaccata del

TAR

appartiene alla Corte d’appello, individuata ai

sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3
della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove tale sede coincida con
la sede di un distretto di Corte d’appello, a prescindere dai
rapporti interni tra giudici speciali, in quanto ciò che viene

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legge 24 marzo 2001, n. 89, va applicato con riferimento al

in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza
dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede. (Nella specie, il
giudizio presupposto era stato incardinato presso il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, e la competenza territo-

legge n. 89 del 2001 è stata indicata dalla Suprema Corte nella Corte d’appello di Napoli)” (Cass. n.6887 del 2012).
Orbene, posto che il giudizio presupposto è iniziato dinnanzi
al TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno, e posto che
Salerno è sede di Corte d’appello, la competenza a conoscere
della domanda di equa riparazione relativamente a quel giudizio spetta, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., alla Corte
d’appello di Napoli»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla
quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che quindi l’istanza deve essere rigettata, dovendosi affermare la competenza della Corte d’appello di Napoli, dinnanzi alla quale rimette le parti;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizio, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio e
non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la Competenza della Corte d’appello di

Napoli, dinnanzi alla quale rimette le parti.

riale in ordine ai giudizi di equa riparazione ex art. 3 della

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 18

giugno 2013.

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