Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2150 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4029/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/08/2005 R.G.N. 5134/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE ;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26-29/5/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da M.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 2- 7-1997 al 30-9-1997 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” e dal 16-12-1998 al 30-1-1999 per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e acc. az. 25-9-97, con le pronunce consequenziali.

Il M. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 5-8-2005, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 2-7-1997 e condannava la società alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento in suo favore del risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni globali di fatto (calcolate sulla retribuzione mensile indicata, dal 15-4- 2002 alla data della sentenza oltre interessi e rivalutazione).

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

Il M. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

In particolare la società deduce che nel caso di specie “parte avversa nulla ha provato in corso di causa, in ordine ad un proprio interesse alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” per cui l’apprezzabile lasso di tempo anteriore alla proposizione della domanda “consentiva certamente di ritenere perfezionata la fattispecie negoziale della risoluzione consensuale del rapporto”.

Il motivo è infondato e va respinto.

In base al principio più volte dettato da questa Corte e che va qui riaffermato, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9- 2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

Peraltro, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello ha ritenuto che “il mero tempo trascorso (poco più di tre anni) fra la scadenza della proroga dell’ultimo contratto e la lettera di messa in mora è tale da non consentire in alcun modo di configurare nella presunta inerzia una volontà chiara e certa di porre fine al rapporto di lavoro.” La Corte territoriale ha poi aggiunto che “in ogni modo la società Poste Italiane sulla quale ricadeva il relativo onere del resto si è limitata ad invocare il decorso del tempo ma non ha allegato prima ancora che provato la sussistenza di ulteriori circostanze destinate a conferire all’iniziale inerzia il preteso significato negoziale di manifestazione risolutiva del rapporto”.

Tale motivazione, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congrua e priva di vizi logici e resiste alle censure della società.

Fondati risultano, invece, il secondo e il terzo motivo, con i quali la ricorrente, sotto diversi profili, in sostanza lamenta che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto la illegittimità del termine apposto al contratto de quo, ritenendo che fosse necessaria la indicazione del nome del o dei lavoratori sostituiti e dei relativi periodi di assenza nonchè la prova della effettiva specifica esigenza della sostituzione del personale assente per ferie, in concreto, con riferimento alla assunzione a termine de qua.

Questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703).

In tali sensi (restando assorbito il quarto motivo riguardante le conseguenze economiche della declaratoria di nullità del termine) vanno, quindi, accolti il secondo e il terzo motivo e, in relazione agli stessi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, provvedere attenendosi ai principi di cui sopra ed esaminerà altresì le questioni ulteriori (non trattate nella decisione impugnata), riguardanti la legittimità o meno del termine apposto al contratto successivo (concluso per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e acc. 25-9-97 per il periodo dal 16-12-1998 al 30-1-1999).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbito il quarto, rigetta il primo, cassa la impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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