Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2150 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. III, 29/01/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 29/01/2021), n.2150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7711-2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

CAPONE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI VIA PAIS ETTORE 18; pec (Ndr: testo

originale non comprensibile);

– ricorrente –

contro

AZIENDA NAZ..AUT.DELLE STRADE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1574/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con atto di citazione del 3/1/2018 M.S. convenne davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Aversa e l’Anas SpA per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento del danno per il sinistro occorso in data 28/2/2008 sulla strada statale (OMISSIS) quando, mentre percorreva la strada a bordo della propria autovettura, era costretto a fermarsi, restava in panne, andava a procurarsi della benzina e, nel tornare indietro, all’atto di attraversare lo spazio tra le due carreggiate, a causa dell’ora tarda e della nebbia, non si avvedeva di essere su un viadotto e precipitava per 15 metri, procurandosi gravi danni alla persona.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1574 del 7/6/2017, tenuto conto che la fattispecie era riconducibile all’art. 2051 c.c., ritenne che nel caso in esame vi fosse stata una condotta negligente, imprudente o imperita della vittima che aveva interrotto il nesso causale e rigettò conseguentemente la domanda. Argomentò nel senso che il M. era stato imprudente a mettersi alla guida della sua vettura senza avere un sufficiente rifornimento di carburante e con ulteriore imprudenza, invece di chiamare un soccorso, si era incamminato sulla carreggiata ed aveva scavalcato il guard-rail nonostante le avverse condizioni climatiche e di visuale.

2. Il M. propose appello chiedendo la riforma nel merito della sentenza di primo grado; si costituì l’Anas SpA sollevando eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza n. 3728 del 24/12/2018, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. condannando l’appellante alle spese del grado.

3.Avverso la sentenza di primo grado il M. propone ricorso per cassazione, per saltum, sulla base di tre motivi (il ricorso consta di 71 pagine) premettendo, alla trattazione dei medesimi, n. 57 pagine costituite dalla pedissequa trascrizione di tutti gli atti giudiziali del primo grado, della sentenza del Tribunale, di tutti gli atti giudiziali del grado di appello e dell’ordinanza pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’Anas non ha proposto difese.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile perchè il modo in cui il ricorrente ha inteso assolvere all’onere di esposizione del fatto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, ha carattere marcatamente eccedentario, atteso che la parte dell’esposizione consta di 57 pagine contenenti, cori la tecnica dell’assemblaggio, la riproduzione di atti processuali del giudizio di merito.

Va osservato che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando, come nella specie, vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti del giudizio di merito in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse per il giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì statuito che la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all’esposizione del fatto ma ometta di collegare a tale esposizione le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass., 3, n. 5640 del 9/3/2018; Cass., 6-3 n. 19047 del 28/9/2016).

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cas.s., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

In subordine si osserva che il ricorso sarebbe comunque destinato alla inammissibilità ove si passasse all’esame dei motivi, tutti di merito, volti a sollecitare questa Corte ad un riesame della fattispecie.

Con essi si censura, infatti, la sentenza per violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., con riguardo al capo di pronuncia che non ha riconosciuto la responsabilità del custode, esclusivamente con argomentazioni di fatto; la violazione degli artt. 112 e 191 c.c. ss., circa la mancata ammissione della CTU estimativa dello stato dei luoghi e di quella contabile del danno fisico subito dal ricorrente, anche qui con argomenti puramente fattuali ed infine la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2721 c.c. per omesso prosieguo della prova testimoniale richiesta nelle persone degli agenti intervenuti nell’immediatezza della caduta sui luoghi dell’incidente. Anche quest’ultima censura è puramente fattuale.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla pese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale3a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA