Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2150 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2150 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 19257-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA c
SOCIALE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA coRETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO
TRIOLO;

– ricorrente contro
DE SIMONE CATERINA;

– intimata avverso la sentenza n. 155/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, emessa il 2/02/2016;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SRI NA.

Ric. 2016 n. 19257 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

PROC. nr . 19257/2016 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 2-22 febbraio 2016 nr. 155 la Corte
d’appello di Catanzaro respingeva il gravame proposto dall’INPS avverso la
sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva dichiarato il diritto di
CATERINA DE SIMONE alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli
del Comune di residenza per l’anno 2006, da cui era stata cancellata a

che la Corte, per quanto rileva in causa, osservava che in difetto di
apposita reiterazione da parte dell’appellata delle richieste istruttorie – che il
Tribunale aveva ritenuto irrilevanti per avere fondato la decisione su una
questione preliminare- era da escludere che fosse stato devoluto al collegio
il riesame dei mezzi istruttori. Ne derivava il difetto della prova
dell’effettività della prestazione lavorativa, il cui onere cadeva a carico della
lavoratrice e l’accoglimento dell’appello dell’INPS.
Nel dispositivo l’appello veniva respinto, nulla disponendosi per le
spese.

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS,
affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese la De
Simone, rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto— ai sensi dell’articolo 360 nr.
4 cod.proc.civ.— la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156
cod.proc.civ., denunziando il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo
della decisione, non altrimenti sanabile;

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso.
E’ palese la difformità, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in
udienza, nel senso del rigetto dell’appello dell’INPS e la motivazione della
sentenza successivamente depositata, nella quale si individua la lavoratrice
come parte soccombente, con conseguente nullità della decisione, ai sensi

i

seguito di accertamento ispettivo dell’INPS;

PROC. nr . 19257/2016 RG

dell’art. 156 cod.proc.civ., comma 2^, per la sua inidoneità a consentire la
individuazione del comando concreto del giudice

(ex multis:

Cass.

2958/2001; Cass. n. 1335/2000; Cass. 8946/2000);

che in adesione alla proposta del relatore, in accoglimento del ricorso,
la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa, per
nuovo esame, alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale provvederà

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia—
anche per le spese— alla Corte d’ Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
‘ LeLe&419(j–

11 Funzionario Giudiziario
-C4Au.ssa Rossana Riccardi

anche sulle spese del presente giudizio.

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