Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2150 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10646/2008 proposto da:

P.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

02/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – P.M., con ricorso alla corte d’appello di Napoli depositato il 12.2.2007, ha proposto una domanda dì equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’attrice ha dedotto che un giudizio da lei iniziato davanti al T.A.R. della Campania con ricorso depositato il 27.5.1989, non era stato ancora definito.

La corte d’appello, con decreto 2.11.2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il giudizio presupposto si fosse ulteriormente protratto per circa 15 anni e 4 mesi e che il danno non patrimoniale risentito fosse suscettibile di liquidazione nella misura complessiva di Euro 15.333,00.

Ha liquidato le spese processuali in Euro 205,00 per onorari, Euro 101,00 per diritti e Euro 25,00 per spese.

2. – P.M. ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 31.3.2007.

Il Ministero dell’economia e delle finanze vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tredici motivi.

2. – Il primo è inammissibile.

La parte vi si limita a svolgere considerazioni d’ordine generale sui rapporti tra la disciplina dettata dalla CEDU e la normativa statale.

3. – La cassazione del decreto – con i motivi dal secondo al sesto – è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 6.1. CEDU e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).

I motivi, pur se l’estrema parcellizzazione fa loro correre il rischio che i quesiti conclusivi perdano concretezza, finiscono col presentare sufficienti elementi dì specificità, considerata anche la natura del contenzioso, che ripropone in modo incessante le medesime questioni.

Non sono comunque fondati.

I motivi secondo e terzo investono il criterio con cui è stato liquidato l’indennizzo.

A proposito di questi motivi, va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata; la ragionevole durata del processo in primo grado è stabilita nel triennio; il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione si pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Quanto poi al mancato riconoscimento del c.d. bonus – su cui il ricorrente si è soffermato nei motivi dal quarto al sesto – la Corte osserva che, nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nei quesiti che concludono i motivi non v’è traccia.

4. – Sono invece nel loro complesso fondati i successivi motivi, che, in modo dettagliato, investono la liquidazione delle spese del giudizio.

Le spese del giudizio di equa riparazione avrebbero dovuto essere liquidate facendo applicazione della tariffa approvata dal D.M. 2 aprile 2004, n. 127 e, in relazione alla somma riconosciuta dovuta (Euro 15.333,00), sia per gli onorari che per i diritti, in base allo scaglione da Euro 5.200,01 fino a Euro 25.900,00 della tabella A, quadro 4^, e della tabella B, quadro 1.

L’importo previsto per le sole prestazioni necessariamente inerenti al tipo di procedimento, applicando i minimi, avrebbe dovuto essere liquidato quindi, in cifra tonda, per gli onorari in Euro 520,00 (anzichè in Euro 300,00) e per diritti in Euro 600,00 (anzichè in Euro 101,00).

5. – Il ricorso è in parte accolto ed il decreto in parte cassato.

6. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito e così dì liquidare le spese del giudizio di primo grado.

Gli onorari sono liquidati in Euro 520,00; i diritti in Euro 620,00 in conformità della richiesta: vi vanno aggiunte le spese nella somma di Euro 77,00 liquidata dalla corte d’appello.

7. – Le spese del giudizio di cassazione si possono liquidare in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari di avvocato, avuto riguardo alla maggior somma, che sì è riconosciuta dovuta.

In ragione del solo parziale e limitato accoglimento del ricorso, vanno dichiarate compensate nella misura di due terzi.

8. – A tutte le spese sono aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte è ordinata la distrazione in favore dell’avvocato Luigi Alfonso Marra, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

PQM

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare a P.M. la somma di Euro 1.145,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari, e dichiarate compensate per due terzi; tutte le spese del giudizio sono maggiorate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge e ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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