Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2150 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19633-2015 proposto da:

IRACI SARERI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

13/11/2014, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 18.12.2014, la Corte di appello di Messina rigettava il gravame proposto da Iraci Sareri Rosa avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto alla predetta l’indennità di accompagnamento a far data dal 1.1.2011, con condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei, compensando le spese di lite.

Rilevava la Corte che le conclusioni cui era pervenuto il Ctu officiato in secondo grado erano ampiamente condivise e che pertanto la sentenza impugnata era meritevole di conferma. Disponeva l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. dal pagamento delle spese di secondo grado.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ I. sulla base di un articolato motivo di impugnazione, cui resiste l’INPS, con controricorso.

Il MEF è rimasto intimato.

Viene denunziato omesso esame circa una fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sub specie di violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa pronuncia su due motivi di appello ritualmente introdotti in giudizio.

Osserva la ricorrente che la Corte aveva omesso di statuire senza alcuna istruttoria sul motivo di gravame riguardante la contestazione della decorrenza del beneficio assistenziale richiesto da epoca posteriore rispetto a quella della domanda amministrativa del 22.4.2009 e non aveva preso in esame la censura riguardante la disposta compensazione delle spese di lite.

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass. 18.6.2014 n. 13866).

Quanto alla censura riferita alla mancata valutazione della questione relativa alla decorrenza dell’indennità di accompagnamento proposta con il motivo di gravame, deve ritenersi che, ad onta di una motivazione che in una prima parte riproduce una modulistica riferita indistintamente e senza alcun aggancio al caso considerato a vari benefici, nella seconda parte si afferma di recepire il contenuto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU cui ci si richiama integralmente nel pervenire al rigetto dell’impugnazione. Deve pertanto ritenersi che sia stata nella sostanza confermata la decorrenza della prestazione accertata in prime cure, non essendo tenuto il giudice del merito tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (cfr. Cass. 19.6.2015 n. 12703, Cass. 6.9.2007 n. 18688 e, da ultimo, Cass. 3.6.2016 n. 11482). Nella specie non si precisa se vi fossero state critiche alle risultanze peritali.

Riguardo alla doglianza relativa alla mancata statuizione sulle spese di primo grado, va rilevato che effettivamente la deduzione del vizio di omessa pronunzia, per come riprodotto nella presente sede il relativo motivo di gravame, è fondata. Tuttavia, è stato ritenuto da questa Corte che in giudizio in cui si profila un “error in procedendo”, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, è consentito, in sede di legittimità, la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere tale soluzione rispondente al principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 3.4.2014 n. 7826, relativamente ad un caso di riconoscimento del diritto e di omessa pronuncia sul quantum).

Pertanto, pur rilevandosi, il difetto di pronuncia denunziato, e dovendo pertanto accogliersi in relazione a tale censura il motivo di ricorso, deve osservarsi che è pacifico il principio alla cui stregua “in materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento) della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice – al quale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa – può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi (cfr. Cass. 13.8.2014 n. 17938).

Conclusivamente, si propone l’accoglimento in parte qua del motivo, con decisione nel merito nel senso del rigetto del gravame dell’ I. in relazione al capo sulle spese, e la declaratoria di inammissibilità degli ulteriori profili di impugnazione”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che le argomentazioni del relatore, che richiamano) tali consolidati principi inducono ad accogliere il ricorso (articolato in unico motivo) quanto alla censura prospettata in ordine alle spese di lite di primo grado, essendo le altre inammissibili, con conseguente cassazione della pronunzia impugnata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte), deve essere rigettato il gravame proposto avverso la statuita compensazione delle spese di lite del primo grado.

Le spese dei gradi di merito vanno, dunque, sostanzialmente confermate, reputandosi di potere compensare anche quelle del presente grado, in ragione della sostanziale reciproca soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso quanto alla seconda censura, inammissibili le altre, cassa la decisione impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta il gravame dell’ I. quanto alle spese di lite di 1^ grado. Conferma le statuizioni sulle spese dei gradi di merito e compensa quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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