Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2150 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 25/01/2019), n.2150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3340-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. TIEPOLO

21, presso lo studio dell’avvocato BRUNO PICCAROZZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.C.M., F.S., F.R., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI PICCAROZZI, che li rappresenta e difende;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 40/2011 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 40/25/11, depositata in data 12/10/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l’appello proposto da Fo.Gi. avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto un’istanza presentata dal contribuente del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, per il rimborso della maggiore imposta trattenuta dal suo datore di lavoro (ENEL), sulla somma erogata alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento pensionistico integrativo;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio di prime cure di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta del 33,17%, in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata) anzichè del 12,50%;

per quanto qui rileva, la CTR ha ritenuto di individuare il regime fiscale della prestazione pensionistica “de qua” sulla base della natura assicurativa del rapporto previdenziale intercorrente tra l’Enel ed i propri dipendenti, come derivato dall’accordo ENEL/FINDAI, concernente un rapporto di previdenza integrativa aziendale sostitutivo della polizza vita originariamente prevista, e conservandone, quindi, le caratteristiche e le finalità, con conseguente assoggettamento di tale contratto integrativo alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a due motivi;

Fo.Gi. si difende con controricorso, parimenti si sono costituiti nel giudizio, depositando, anche, memoria, in qualità di eredi del Fo., D.C.M.L., F.R. e F.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– 1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 e art. 17, comma 2, e art. 16, comma 1, nel testo applicato “ratione temporis”, della L. n. 482 del 1985, art. 6,e del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, e della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, per la CTR, erroneamente, ritenuto di applicare il regime di tassazione dei redditi di capitale alle prestazioni erogate ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, potendosi alle stesse applicarsi la tassazione al 12,50% solo in riferimento alle somme derivanti da investimento del capitale;

2. con il secondo motivo l’Agenzia lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, per avere la CTR omesso di motivare sulla differenza tra ammontare percepito dal contribuente e premi versati dallo stesso, in relazione al rendimento dato dall’investimento e dalla gestione sul mercato delle somme versate sul fondo integrativo;

3. vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità dedotte dal controricorrente in riferimento alla costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

4. con la prima viene eccepita l’inammissibilità del ricorso per decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., essendo stato l’atto notificato il 24/1/2012 oltre i sessanta giorni dalla notifica dello stesso, atteso che tale gravame risulterebbe consegnato ed accettato dall’ufficio postale per la successiva notifica in data 24/1/2012, mentre sull’atto vi è apposto un timbro riportante la diversa data del 23/1/2012;

5. l’eccezione è infondata alla luce di un consolidato orientamento di questa Corte (“ex plurimis” Cass. n. 13748/03-Cass. n. 14781/1717) secondo il quale l’attività di notificazione dell’ufficiale giudiziario, che culmina nella redazione della relata di notifica, in quanto priva di alcun margine di apprezzamento discrezionale o di libera valutazione, conferisce alla stessa relata la natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso, proponibile anche nel giudizio di cassazione, qualora, riguardi atti o documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità; detto, indispensabile, incombente, però non è stato attivato nel caso di specie dal controricorrente;

6. la seconda eccezione concernente l’avvenuto deposito della copia autentica della sentenza di secondo grado con la relata di notifica ex art. 369 c.p.c., va, pure, disattesa in quanto dagli atti risulta il regolare deposito della copia autentica della predetta sentenza;

7. parimenti infondata appare la terza eccezione del controricorso concernente l’illeggibilità della firma apposta dal patrocinante dello Stato nella relata di notifica sottoscritta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55;

8. infatti, non determina inammissibilità del ricorso per cassazione, e correlativamente del ricorso incidentale, l’omessa o illeggibile indicazione del nominativo del patrocinante della parte su istanza del quale l’ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione, ove, come nel caso che occupa, il nominativo del difensore si ricavi, inequivocabilmente, dal contenuto dell’atto da notificare e/o dalla firma della procura apposta a margine od in calce al ricorso (Cass. n. 1883/1984);

9. ciò posto, i due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, in quanto oggettivamente connessi, ed il ricorso nel merito risulta fondato nei limiti di quanto segue;

10. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 1, comma 5, della L. n. 30 del 1997, art. 9, comma 1, lett. a 9, del D.Igs. n. 168 del 2001);

11. Al riguardo va evidenziato come alla soluzione di tale quesito si sia pervenuti all’esito di un tormentato percorso legislativo e giurisprudenziale culminato con la pronuncia di questa Corte n. 13642 del 2011, con la quale le sezioni Unite intervenendo per dirimere un contrasto sul punto hanno in primo luogo evidenziato l’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, esistente tra la situazione dei soggetti che siano iscritti (come nel caso che occupa) a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, rispetto a quella dei soggetti che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale “comunque” a tassazione separata);

12. In particolare, per quanto specificamente rileva in riferimento al caso in disamina, con la pronuncia predetta è stato affermato che possono essere tassate in modo analogo al t.f.r., esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie Pia) va applicata la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6;

13. Le esposte considerazioni sono state quindi sintetizzate nel seguente conclusivo principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanta riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 t.u.i.r.”;

14. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti, ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14,22950/13, 7728/13);

15. può, quindi, conclusivamente ribadirsi e sintetizzarsi sull’argomento il seguente principio di diritto enucleabile dalla giurisprudenza sopra richiamata: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”;

16. Per quanto precede, il ricorso va accolto, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto di applicare al caso in disamina, senza alcuna distinzione tra capitale accantonato ed investimenti effettuati sullo stesso, la ritenuta d’imposta del 12,50% ai sensi della cit. L. n. 482 del 1985, ed inoltre senza motivare specificamente e quantificare il rendimento percepito sulla base dei capitali investiti nella gestione finanziaria; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR del Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche al riesame ed al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto che, in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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