Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 215 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 215 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DE CARO Antonio;

14l)

– intimato —

2

i3

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
sez. staccata di Salerno, n. 220/09/07, depositata il 6 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso

Data pubblicazione: 09/01/2014

,r

Basile, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di
un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la
quale, in accoglimento dell’appello di Antonio De Caro, è stato annullato
l’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n.
388 del 2000, emesso nei confronti del contribuente per aver usufruito del
credito durante il periodo di sospensione, stabilito dall’art. 1 del d.l. n. 253
del 2002 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 62
della legge n. 289 del 2002).
Il giudice d’appello ha ritenuto che la norma di sospensione è in
contrasto con il principio stabilito dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del
contribuente, che prevede il divieto di imporre adempimenti la cui scadenza
sia anteriore a sessanta giorni dalla entrata in vigore della norma.
2. Il contribuente non si è costituito.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, è denunciata la violazione degli artt. 1
del d.l. n. 253 del 2002, 62 della legge n. 289 del 2002, 8 della legge n. 388
del 2000 e 3 della legge n. 212 del 2000, contestando, con idoneo quesito, la
suddetta ratio decidendi.
Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa
Corte in materia, secondo la quale:
a) in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dall’art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l’effettuazione di nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall’art. 1, comma 1, lett. a), n.
2, del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente fissato al 28
febbraio 2003 dall’art. 62, primo comma, lett. e), della legge 27 dicembre
2002, n. 289 – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare
all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo
alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente

t

di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni
previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto
del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in
quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di
conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di
comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n.
253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con

del 2009; conformi Cass. mi. 3578 e 16442 del 2009, 19127 del 2010);
b) l’art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha
disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 253 del 2002 prima della
scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione
dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale
della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di
disposizioni tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
ne consegue che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel
vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente l’Amministrazione
finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal
contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione
disposta con il citato d.l. n. 253 del 2002 (Cass. n. 24251 del 2011);
c) più in generale, le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d.
Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97
Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento
tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a
carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto
espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il
giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non
hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono
fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la
disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse
(Cass. n. 8254 del 2009, 8145 del 2011, 19692 del 2012, 10772 del 2013).
2. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3

una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627

SENT.E. DA I.z-F-R
t
Al SENSI Dr’
N. 131
MATERIA TR113UT . 1
“• 5

3. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è
consolidata la richiamata giurisprudenza, per disporre la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA